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Furto di elettricità o acqua condominiale del condomino e presentazione della querela da parte dell'amministratore senza delibera autorizzativa: la Cassazione non ha le idee chiare

Una recente decisione della Cassazione ha ritenuto l'amministratore legittimato a presentare la querela, anche in assenza di delibera condominiale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La Cassazione si è recentemente occupata di un caso di sottrazione illecita di acqua da parte dei proprietari di un appartamento che avevano agito nel tratto dal contatore unico condominiale ai contatori destinati a gruppi di condomini; il fatto illecito avveniva, con rimozione di sigilli e a mezzo di un tubo, che serviva l'appartamento degli imputati, senza contratto con l'ente erogatore dell'acqua.

In primo e secondo grado è stata accertata la responsabilità penale dei condomini, in relazione al delitto di furto di acqua, con violenza sulle cose, gravati entrambi da recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Tali decisioni sono state confermate dalla Cassazione penale (sentenza n. 33813 del 1 agosto 2023).

Allaccio abusivo del singolo condomino a valle del contatore luce o idrico condominiale e delitto di furto

L'opinione attualmente maggioritaria - seguita anche dalla decisione sopra segnalata - sostiene che integri il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune.

Per la stessa tesi il principio va esteso per analogia all'ipotesi di fornitura di acqua, in quanto il bene sottratto è sempre stato prelevato dopo il passaggio per il contatore condominiale, da addebitarsi al condominio solo nella misura non addebitata ai singoli condomini attraverso il passaggio nei contatori divisionali, uno per appartamento.

In altre parole questo orientamento evidenzia che l'energia della quale i singoli condomini possono disporre - ossia l'oggetto del potere dispositivo che questi ultimi possono esercitare attivando, con gli interruttori predisposti, l'erogazione dell'energia stessa - è l'energia che, transitando attraverso il contatore, serve in concreto le parti comuni o i beni comuni.

Al contrario, la condotta, variamente realizzata, attraverso la quale l'autore riesca a deviare il flusso dell'energia, dopo che essa è transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli spazi ad uso esclusivo come il proprio appartamento, non si colloca all'interno dell'esercizio del potere dispositivo del quale ciascun condomino è titolare, ma al di fuori di quest'ultimo, come dimostra il fatto che il risultato è conseguibile solo attraverso modalità di deviazione dell'energia, ossia attraverso una sottrazione che non raggiunge affatto gli spazi condominiali.

Si ricorda però che secondo una tesi minoritaria, integra il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non quello di sottrazione di cose comuni, la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

Per questa opinione, essendo l'energia sottratta dopo che il contatore condominiale ha registrato il consumo, il costo finisce astrattamente per gravare sulla collettività dei condomini (e quindi pro quota anche sull'autore della sottrazione).

Nel caso di allaccio abusivo al contatore condominiale, il condomino risponde del reato di furto?

Furto d'acqua o energia elettrica condominiale e presentazione di querela da parte dell'amministratore senza delibera autorizzazione: una voce fuori dal coro

Secondo la sentenza sopra segnalata 33813/2023 non vi è dubbio che l'erogazione dell'acqua per il condominio costituisca servizio comune e che spetti all'amministratore provvedere al pagamento delle spese necessarie a tale servizio, come anche che l'amministratore di tali spese debba poi rendere conto ai fini della approvazione del relativo documento da parte dell'assemblea condominiale. In sostanza per questa decisione è di tutta evidenza che spetti all'amministratore verificare le maggiori spese sostenute per i servizi comuni, anche per evitare di dover rendere conto di spese sostenute indebitamente.

Partendo da questa considerazione i giudici supremi ritengono che, proprio le attribuzioni dell'amministrazione e la relazione di detenzione qualificata con i beni che garantiscono i servizi comuni, come l'acqua, oltre che la gestione economica ordinaria del condominio, dunque delle risorse delle quali l'amministratore deve rendicontare, lo pongono in relazione di detentore qualificato rispetto all'acqua e al denaro speso per le esigenze condominiali, cosicché deve intendersi anche sotto tale profilo persona offesa legittimata alla proposizione della querela per il furto d'acqua o energia elettrica condominiale.

Per gli stessi giudici supremi, quindi, va dunque ritenuto legittimato l'amministratore di condominio a presentare la querela, anche in assenza di delibera condominiale, in ragione della previsione dell'art. 1131 c.c., comma 1 (Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi).

La tesi maggioritaria

L'opinione prevalente sostiene il condominio negli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue che la presentazione di quest'ultima in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini (Cass. pen., sez. II, 06/06/2023, n. 24279; Cass. pen., sez. IV, 08/10/2021, n. 36545; Cass. pen., sez. V, 13/02/2020, n. 12410; Cass. pen., sez. VI, 20/01/2016, n. 2347; Cass. civ., sez. II, 22/05/2013, n. 12599; Cass. pen., sez. II, 05/01/2001, n. 3031).

Sentenza
Scarica Cass. Penale 1 agosto 2023 n. 33813
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