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Furto di energia elettrica in condominio. È valida la querela sporta da un singolo condomino o da più condomini a tutela di un bene comune?

La risposta in una recentissima decisione della Cassazione penale che ha trattato un caso di furto di energia elettrica in condominio.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Come è noto integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita, e neppure quello di cui all'articolo 627 c.p. (oggi depenalizzato), la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi e impianti di proprietà comune.

In tal caso è possibile per un condomino o più condomini presentare querela nei confronti del colpevole?

Le oscillazioni della giurisprudenza

La giurisprudenza meno recente aveva sempre affermato che il singolo condomino ha il diritto a presentare la querela per chiedere la punizione della violazione di domicilio, nonostante si trattasse di parti comuni dell'edificio (Cass. civ., Sez. V, 25/02/1978, n. 7279; Cass. civ., Sez. II, 25/02/1974, n. 7470).

Successivamente una diversa opinione ha ribaltato l'orientamento precedente osservando che:

  1. il condominio degli edifici è uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini;
  2. l'espressione della volontà di presentare querela per un fatto lesivo di uno di questi interessi comuni non può che passare attraverso tale strumento di gestione collegial;
  3. la presentazione di una valida querela da parte di un condominio in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale (si veda, Cass. pen., Sez. V, 26/11/2010, n. 6197).

In altre parole si è affermato che il condomino non è legittimato a presentare querela per un reato commesso in danno di parti comuni dell'edificio.

Così è stata annullata la condanna alla pena di mesi due di reclusione per il reato di violazione di domicilio commesso da un estraneo che si era introdotto clandestinamente nel sottoscala di un caseggiato, ove veniva sorpreso da un condomino che poi lo aveva inutilmente querelato.

Secondo questa tesi quando la vittima del reato è il condominio di un edificio, allora la persona offesa è costituita dalla totalità dei componenti nella sua espressione istituzionale, rappresentata dall'assemblea, con la conseguenza che il singolo condomino non è legittimato a presentare la querela con riferimento alla propria quota millesimale delle parti comuni dell'edificio, in presenza di un giudizio che non è suscettibile di applicazione frazionata rispetto all'oggetto del reato.

La tesi attualmente prevalente

Una decisione di merito (Trib. Pordenone 6 marzo 2019) ha precisato che il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue che la presentazione di quest'ultima, in relazione ad un reato commesso in danno al patrimonio condominiale, presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini.

Per tale sentenza però non si può escludere che il singolo condomino sia legittimato a sporgere querela nei confronti dell'autore del reato commesso contro il condominio (nel caso di specie, si trattava di appropriazione indebita a carico dell'amministratore).

Allo stesso modo la Cassazione penale ha precisato che non vi è alcun ostacolo alla tutela del singolo condomino in sede penale rispetto al reato di violazione di domicilio quando un estraneo (il malintenzionato) si introduce, contro la volontà del soggetto che dispone del diritto (il singolo condomino), in un caseggiato, occupando l'androne condominiale e le scale.

Per questa opinione quindi il singolo condomino è certamente titolare del diritto e come tale ha una legittimazione, quanto meno concorrente con quella dell'amministratore, o eventualmente surrogatoria, a presentare la querela (Cass. pen., Sez. III 26/11/2019, n. 49392).

Più recentemente si affermato che tale orientamento s'impone perché la nomina dell'amministratore non è sempre necessaria e perché manca una specifica norma che investa esplicitamente ed esclusivamente il condominio ed il suo amministratore dal potere di difendere le parti comuni.

Ne costituisce riprova la previsione dell'art. 1117-quater c.c., in tema di tutela delle destinazioni d'uso, che, non solo non esclude, ma addirittura contempla il potere d'iniziativa dei singoli condomini (Cass. pen., Sez. III 27/10/2021, n. 45902).

Questa tesi è stata sostenuta da una recentissima decisione della Cassazione (allegata) che ha ribadito il principio per cui il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela in relazione a un reato commesso in offesa del patrimonio comune del condominio (Cass. pen., sez. VI, 09/02/2023, n. 5622).

Nel caso di specie il condomino accusato della sottrazione e soccombente in primo e secondo grado ricorreva in cassazione perché contestava il fatto che la querela nei suoi confronti fosse stata sporta dai condomini e non dall'amministratore in loro rappresentanza e poi che nei suoi confronti non fossero state previste circostanze attenuanti.

La Cassazione, però, ha ribadito come la proposizione della querela possa avvenire non solo dall'amministratore - a ciò autorizzato dall'assemblea - ma anche da parte di più condomini o anche del singolo condomino. In ogni caso, in merito alle circostanze attenuanti, i giudici supremi hanno ricordato che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 9 febbraio 2023 n. 5622
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