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Reato a danno del condominio: il condomino può querelare? Sì?

Sentenza del Tribunale di Pordenone del 6.03.2019, ovvero delle ragioni a favore della legittimazione del singolo condomino a proporre querela nei reati contro il condominio.
Avv. Valentina Papanice 

Reato a danno del condominio: il condomino può querelare? Una domanda con molte risposte

Prosegue l'altalena giurisprudenziale, continuano cioè le decisioni contrastanti sulla legittimazione del singolo condomino a proporre querela in caso di reato a danno delle parti comuni.

Premettiamo che a proposito di legittimazione e reati a danno del condominio è più spesso trattato dalle decisioni il tema della legittimazione dell'amministratore, ambito dove sembra piuttosto acquisito il principio per cui l'amministratore può querelare solo dietro autorizzazione assembleare.

Resta invece meno trattato e più controverso il tema su quale sia lo spazio per l'iniziativa del singolo condòmino.

Sottolineiamo che, almeno a chi scrive, il contrasto si palesa maggiormente presso le Corti di merito. Infatti, la questione sembra essere affrontata in maniera più lineare in grado di legittimità, si è individuata una sola sentenza, la n. 6197/2010, che ha negato, come vedremo, detta legittimazione.

Invece, tra i giudici di merito, la recente sentenza del Tribunale di Pordenone del 6 marzo, al contrario della di poco recente n. 10343 del 2018 del Tribunale di Milano, già commentata su questo articolo => Appropriazione indebita dell'amministratore: no alla querela del singolo condomino, ammette la legittimazione del singolo condòmino a proporre querela.

Appropriazione indebita dell'amministratore: sì alla querela del singolo condomino

La sentenza del Tribunale di Pordenone entra nella questione adducendo una serie di argomentazioni a favore delle proprie conclusioni, pur considerando le ragioni che militano in senso contrario.

Preso atto delle tante sentenze di legittimità che, sottolinea, si sono maggiormente occupate della legittimazione dell'amministratore (in assenza di delibera condominiale), rileva che il tema qui è diverso ed attiene alla legittimazione del singolo condòmino.

In proposito, la sentenza riconosce altresì il principio per cui "il condominio negli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela"; principio che, evidenzia chi scrive, ha condotto altrove alla opposta decisione (v. Cass. n. 6197/2010, più avanti); qui, nonostante quel principio si condivida, le conclusioni sono diverse.

Vediamo dunque i motivi sulla base dei quali il provvedimento in commento conclude a favore della legittimazione del singolo condomino.

E, dunque, si evidenzia che soggetto passivo dell'illecito di appropriazione indebita, dunque titolare del diritto di querela, può essere anche una persona diversa dal proprietario, dalla quale l'appropriante abbia ricevuto comunque e a qualsiasi titolo la cosa, e la quale a sua volta possa essere tenuta a restituire la cosa stessa al proprietario o ad altro possessore mediato, in quanto, anche in tale ipotesi vi è l'abuso di un rapporto di fiducia che il Legislatore ha voluto tutelare con la predetta figura di reato (si fa riferimento alla sentenza n. 1417/1970).

Inoltre, si osserva che il singolo condomino è certamente titolare del diritto di restituzione in parola "stante la ribadita assenza di autonoma e distinta soggettività giuridica del condominio rispetto a quella dei suoi partecipanti" (qui si richiama invece la sentenza della Corte di Cassazione n. 23782/2014).

Non a caso, si prosegue, in materia di società la legittimazione alla proposizione della querela per appropriazione indebita commessa dal legale rappresentante della società è riconosciuta al singolo socio, il quale occupa la posizione non solo di danneggiato dal reato, ma anche di persona offesa titolare del bene giuridico rappresentato dall'integrità del patrimonio sociale (e qui si richiama la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 40578/2014);

Del resto, si prosegue, la norma di cui all'art. 627 c.p. (illecito di sottrazione di cose comuni, abrogato nel 2016) va ritenuta applicabile anche alla situazione del possesso e/o detenzione, distinta dal diritto di proprietà ed il ed il co-detentore è il soggetto passivo del reato, titolare del diritto di querela (si richiama la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 23938/2005).

L'analisi è dunque effettuata con riferimento specifico al reato di appropriazione indebita compiuto dall'ex amministratore (che poi è la figura più frequente in tale ambito). La sentenza sembra dire poi in conclusione che la legittimazione del condomino è altresì affermata nei richiamati precedenti di legittimità formatisi in casi simili a quello de quo.

Giurisprudenza di legittimità: no alla querela del singolo condomino

Per la verità, ci limitiamo qui a sottolineare, tra le sentenze nominate qui dal Tribunale di Pordenone nessuna sembra affermare esplicitamente la legittimazione del singolo condomino a proporre querela negli illeciti a danno del condominio; al contrario, ve n'è una, precisamente la citata n. 6197, nella quale già nel 2010 la Corte di Cassazione aveva escluso tale possibilità.

In quell'occasione, davanti alle due possibili soluzioni, la legittimazione del singolo, ove anche in quanto proprietario pro quota, e quella del condominio nella sua collegialità, la Corte optò per la seconda.

E, dunque, si statuì che quando la vittima del reato sia un soggetto collettivo, come è il condominio, la necessità di una piena e completa decisione circa la proposizione della querela richiede che sia il condominio nel complesso a decidere e non un solo condomino.

Dunque, si confermò che per la presentazione di una valida querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale sia necessario uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea.

Il condominio non ha la qualità di «persona offesa dal reato». Non può impugnare una sentenza di non luogo a procedere.

Tribunale Pordenone, 06/03/2019

La legittimazione alla presentazione della querela nei reati contro il condominio

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Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue che la presentazione di quest'ultima, in relazione ad un reato commesso in danno al patrimonio condominiale, presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini.

Tale situazione non esclude che il singolo condomino sia legittimato o meno a sporgere querela nei confronti dell'autore del reato commesso contro il condominio (nel caso di specie, si trattava di appropriazione indebita a carico dell'amministratore e, pertanto, tale indicato singolo diritto, viene riconosciuto, ex art. 120 c.p., quando il condomino sia "persona offesa dal reato").

Chi è legittimato a presentare querela in caso di reati a danno del Condominio?

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