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Distanze tra le costruzioni e destinazione dello spazio fra i due fabbricati: quali regole applicare?

La Cassazione chiarisce il rapporto fra regole integrative della disciplina della distanza fra costruzioni contenute nei Regolamenti edilizi e quelle previste dal codice civile.
Avv. Dina Colucci 

Le norme del codice civile che disciplinano le distanze fra costruzioni, nonché quelle più restrittive previste dal Regolamento edilizio comunale, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio interno (Cass. civ., ord., 4025, 9 febbraio 2023).

Distanze tra le costruzioni e destinazione dello spazio fra i due fabbricati. Fatto e decisione

Tizio cita in giudizio Caio e Sempronio chiedendo l'arretramento del loro fabbricato che non rispetta le distanze legali rispetto al suo fabbricato.

Il giudice di primo grado ha accolto la richiesta di Tizio stabilendo che lo spazio fra i due edifici doveva essere classificato come intercapedine assoggettato, pertanto, alla disciplina in tema di distanza legale.

Caio e Sempronio ricorrono in appello sostenendo che lo spazio fra i due fabbricati presentava le caratteristiche di un cortile e non di un'intercapedine.

La Corte d'appello ha stabilito che il Regolamento edilizio del Comune in questione stabiliva che lo spazio libero da rispettare davanti ad ogni finestra era quello di 8 metri, precisando che, alla luce degli accertamenti della CTU, gli scostamenti da tale distanza realizzati dagli appellanti (Caio e Sempronio) erano minimi e non giustificavano in nessun modo l'avversa pretesa di arretramento.

Tizio, soccombente in secondo grado, decide di ricorre in Cassazione contestando la qualificazione in termini di cortile dello spazio interno fra i due edifici, poiché non corrispondente all'effettivo stato dei luoghi.

Al contrario, invece, Tizio ribadisce che nel caso di specie trova applicazione la disciplina in materia di distanze fra edifici, incluse le regole previste dal Regolamento del Comune che impongono una distanza minima fra le costruzioni di 10 metri.

Ritiene pertanto il ricorrente che la sentenza della Corte d'appello abbia erroneamente "disapplicato la disciplina della fonte nazionale a favore di una previsione del locale Regolamento Edilizio che peraltro non risulta applicabile allo spazio intermedio esistente fra gli edifici delle parti".

Ad ulteriore sostegno delle sue pretese, inoltre, il ricorrente lamenta ulteriormente che la decisione della Corte d'appello non abbia tenuto conto del fatto che la costruzione in questione era stata realizzata senza rispettare neanche la distanza delle costruzioni dai cortili imposta dal Regolamento edilizio dai cortili che imponeva il rispetto di una distanza di 8 metri.

Il giudice di secondo grado, infatti, pur avendo accertato che la costruzione in questione non rispettava la distanza di otto metri aveva ingiustificatamente escluso l'arretramento.

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4025 del 2023, ha invece accolto il ricorso di Tizio che rivendica, legittimamente, il rispetto della disciplina della distanza fra le costruzioni chiarendo in modo inequivocabile il rapporto fra regole integrative della disciplina della distanza fra costruzioni contenute nei Regolamenti edilizi e quelle previste dal codice civile.

Considerazioni conclusive

L'ordinanza in commento, riportandosi ad un orientamento consolidato, ha stabilito che le norme previste dai Regolamenti edilizi, che vanno considerate integrative della disciplina codicistica, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio interno (cortile, intercapedine, etc) "e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazia adiacenti non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze"(in tal senso vedasi. Cass. ord. n. 29644/2020; Cass. sez. II, sent. n. 25890/2017; Cass. Ord. n. 22081/2011).

In sintesi, pertanto, la Cassazione ha stabilito come le regole del Regolamento edilizio che stabiliscono dimensioni ed ampiezza di cortili e spazi interni fra costruzioni non possano in alcun modo escludere l'applicazione delle norme integrative e codicistiche in materia di distanze fra fabbricati che hanno la funzione di impedire la creazione di intercapedini dannose.

Alla luce di tale ragionamento la Cassazione ha accolto il ricorso di Tizio che rivendica l'arretramento del fabbricato realizzato da Caio e Sempronio senza il rispetto delle distanze previste dal Regolamento edilizio, cassando la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione.

Sentenza
Scarica Cass. 9 febbraio 2023 n. 4025
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