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Diffamazione in condominio: è sufficiente che l'e-mail offensiva sia solo scaricata?

La Cassazione con la sentenza n. 12511 depositata oggi chiarisce se è necessario che la mail denigratoria sia anche letta.
Dott. Giuseppe Bordolli Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il reato di diffamazione è previsto dall'articolo 595 c.p.

La diffamazione è quell'atto con cui una persona offende la reputazione di un'altra, in sua assenza e davanti ad almeno due altre persone.

L'articolo 595 c.p. prevede, in caso di diffamazione, la reclusione fino a dodici mesi e una sanzione pecuniaria fino a € 1.032,91.

Gli elementi affinché si costituisca il reato di diffamazione quindi, sono tre: offesa alla reputazione di una persona; la vittima è assente dalla discussione; gli ascoltatori sono almeno due.

Da considerare che l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

Diffamazione e messaggio lesivo della reputazione tramite mail

L'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza.

Così merita di essere ricordato che un condomino è stato condannato per diffamazione per aver inviato tre e-mail ad un altro condomino in cui sollevava sospetti sui conti presentati dall'amministratore definendoli "fasulli".

Del resto l'unico destinatario affermava non solo di aver girato una mail all'amministratore, ma anche di averne parlato tra condomini (Cass. pen., sez. V, 01/04/2022, n. 12186)

Si noti che l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria.

Al contrario non è stato ritenuto colpevole del reato in questione l'amministratore che aveva inviato a più condòmini, ed anche alla persona offesa, una mail in risposta ad una richiesta di documentazione pervenutagli da quest'ultimo, utilizzando espressioni sintomatiche di un irrigidimento dello stesso amministratore (non rileva se giustificato o meno) che, sulla scorta di pregresse esperienze e della tensione che caratterizzava i rapporti, denunziava una mancanza di fiducia nei confronti della controparte e preannunziava l'adozione di rigidi formalismi nei rapporti con il condomino.

Quanto sopra tiene conto che per l'integrazione del reato è necessario che la critica avvenga al di fuori di qualsiasi funzione di controllo o di denuncia, nei confronti della persona offesa e si sostanzi in affermazioni aggressive e gratuite, ingiustificatamente offensive dell'onore della vittima.

Diffamazione in condominio: è sufficiente che l'e-mail offensiva sia solo scarica?

Merita di essere sottolineato che l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari, in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario.

In particolare il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria (Cass. pen., Sez. V, 24/03/2023, n. 12511)

Sentenza
Scarica Cass. pen. 24 marzo 2023 n. 12511
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