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Il condomino non è legittimato a presentare querela per un reato commesso in danno di parti comuni dell'edificio

Il conflitto nasceva tra un condomino ed il titolare di un'attività commerciale che invadeva spazi condominiali con tavolini e sedie.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tizio in relazione al reato di cui all'art. 388 cod. pen., perché il fatto non sussiste, ed in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen., per difetto di querela.

Dunque, il ricorrente, Caio ha chiesto l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza della legge penale e processuale, per avere il Tribunale illegittimamente prosciolto Tizio nel merito prima dell'apertura del dibattimento, con sentenza predibattimentale ex art. 129 cod. proc. pen.; inosservanza della legge penale e processuale, per avere il Tribunale erroneamente rilevato il difetto di legittimazione di Caio a presentare querela in relazione all'art. 633 cod. pen., sebbene si trattasse dell'invasione (con tavolini e sedie) da parte (dell'esercizio commerciale) del condominio di spazi condominiali, rispetto ai quali il ricorrente vantava - quale condomino - una posizione giuridicamente rilevante; vizio di motivazione in ordine alla rilevata mancata documentazione della titolarità di un diritto reale rispetto al condominio, essendo Caio comodatario a titolo gratuito di un alloggio del condominio, regolarmente registrato.

Chi è legittimato a presentare querela in caso di reati a danno del Condominio?

La querela. La querela è un istituto del diritto processuale penale, a volte necessario per l'esercizio dell'azione penale. Si tratta di un atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all'autorità giudiziaria di procedere nei confronti dell'autore del reato per la sua punizione.

Secondo alcuni autori, la querela non rientra tra gli atti di gestione dei beni o di conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e, poiché costituisce un presupposto della validità dell'azione penale e non un mezzo di cautela processuale o sostanziale e il relativo diritto compete in via strettamente personale alla persona offesa dal reato, deve escludersi che - in assenza dello speciale mandato - tale diritto possa essere esercitato da un soggetto diverso dal suo titolare.

Nel caso che la vittima del reato sia un soggetto collettivo quale è il condominio di un edificio, la presentazione della querela riguarda necessariamente la totalità dei componenti nella sua espressione istituzionale, rappresentata dall'assemblea.

Il regolamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, non è valida la querela proposta dal singolo condomino per un reato che sia commesso in danno di parti comuni dell'edificio, in quanto il condominio è strumento digestione collegiale degli interessi comuni dei condomini e l'espressione della volontà di presentare querela passa attraverso detto strumento di gestione collegiale.

Ne consegue che la presentazione di una valida querela, da parte di un condominio, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale (Cass. pen. Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010 - dep. 2011,; Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015 - dep. 2016) Le medesime considerazioni devono essere replicate quanto al delitto di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., al pari procedibile a querela della persona offesa e rispetto al quale fa pertanto difetto la legittimazione a proporre querela in capo a Caio, per le medesime ragioni testé delineate.

Reato a danno del condominio: il condomino può querelare? Sì?

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l'assorbente difetto di legittimazione di Caio a proporre querela in relazione ai reati di cui agli artt. 388, comma secondo, e 633 cod. pen., in quanto entrambi procedibili a querela di parte.

Pertanto, dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

LEGGITIMAZIONE QUERELA - INVASIONE TERRENI E EDIFICI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 633 c.p.

PROBLEMA

Il ricorrente contestava l'inosservanza della legge penale e processuale, per avere il Tribunale erroneamente rilevato il difetto di legittimazione di Caio a presentare querela in relazione all'art. 633 cod. pen., sebbene si trattasse dell'invasione (con tavolini e sedie) da parte (dell'esercizio commerciale) del condominio di spazi condominiali, rispetto ai quali il ricorrente vantava - quale condomino - una posizione giuridicamente rilevante.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione infatti non è valida la querela proposta dal singolo condomino per un reato che sia commesso in danno di parti comuni dell'edificio, in quanto il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini e la presentazione della querela deve essere decisa dall'assemblea; di conseguenza la presentazione di una valida querela, da parte di un condominio, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale.

RICHIAMI/PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. pen. Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010 - dep. 2011,; Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015 - dep. 2016

LA MASSIMA

Quando la vittima del reato è il condominio di un edificio, allora la persona offesa è costituita dalla totalità dei componenti nella sua espressione istituzionale, rappresentata dall'assemblea, con la conseguenza che il singolo condomino non è legittimato a presentare la querela con riferimento alla propria quota millesimale delle parti comuni dell'edificio, in presenza di un giudizio che non è suscettibile di applicazione frazionata rispetto all'oggetto del reato.

Cass. pen., sez. VI, 11 ottobre 2019, n. 41978

Sentenza
Scarica Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 41978/2019
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