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L'amministratore di condominio non può presentare querela di falso

Inammissibile la querela di falso presentata dall'amministratore di condominio.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Inammissibile la querela di falso presentata dall'amministratore, il quale, a norma dell'articolo 1131 codice civile, rischia la revoca e il risarcimento dei danni se l'assemblea non ratifica successivamente. Questo è quanto espresso dal Tribunale di Napoli con Ordinanza del 07 marzo 2017.

Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l'Avvocato Lina Libertini del Foro di Napoli.

Ecco cosa fare se l'amministratore non restituisce in tempo i documenti

L'onere della prova è un principio giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso (dal punto divista normativo, cfr articolo 2697 codice civile).

Nelle cause “condominiali” - in genere, di rilievo documentale - tale principio si “scontra” con l'esigenza di verificare l'attendibilità delle scritture prodotte dalle parti e la loro riconducibilità soggettiva all'autore a cui vengono imputate.

Spesso capita che anche l'amministratore (se non un condòmino, a parti invertite) si trovi ad affrontare, in corso di causa, il “rebus” del“come e se” procedere alla contestazione della “fede” di un singolo scritto che gli venga opposto, per impedire l'accoglimento della rispettiva pretesa.

Per fornire risposta al quesito occorre però premettere sulla natura dello “scritto” che si intende contestare: laddove si voglia contestare la fede di un documento originale, il quale riveste la forma di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, occorre muovere “querela di falso” (cfr articolo 221e seguenti del Codice di procedura civile); viceversa, quando occorre contestare un documento depositato in semplice fotocopia oppure una scrittura privata semplice (cioè non autenticata) occorre procedere al relativo “disconoscimento” a norma degli articoli 214 e ss codice di procedura civile.

Va da sé che mentre per atto pubblico intendiamo uno scritto redatto da un pubblico ufficiale e che, in quanto tale fa piena prova dell'imputazione e di tutto quanto ivi riportato laddove avvenuto in sua presenza (si pensi, ad esempio, alla relata di notifica di un atto giudiziario redatto dal messo notificatore o al verbale di una sanzione amministrativa), per scrittura privata intendiamo uno scritto riconducibile al soggetto che l'ha posto in essere e/o all'altro a cui esso è destinato (si pensi ad un atto di riconoscimento di un debito o di un contratto tra due parti).

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Napoli, Ordinanza del 07 marzo 2017
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