La vicenda. Tizia convenne in giudizio la società beta e la società di assicurazione davanti al Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta, avvenuta nel cortile del condominio dove ella risiedeva, a causa della presenza di un dissuasore di parcheggi non visibile né segnalato.
Si costituirono in giudizio entrambe le società convenute, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi, il Tribunale accolse la domanda nei confronti della sola società beta, che condannò al pagamento della somma di euro 53 mila euro con il carico delle spese di giudizio, mentre dichiarò il difetto di legittimazione passiva della società assicuratrice, convenuta in giudizio in difetto di azione diretta del danneggiato.
Nel giudizio di appello, al Corte territoriale, in riforma della pronuncia, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte dalla Tizia nei confronti delle due società ed ha condannato l'appellata alla restituzione delle somme a lei versate in esecuzione della prima sentenza ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Per i motivi esposti, Tizia ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che l'ostacolo che aveva causato l'incidente era da ritenere di per sé insidioso in quanto sito in terra e non visibile, anche in considerazione della sua collocazione in una parte del cortile quasi sempre in ombra.
Oltre a ciò, la ricorrente ricorda che l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva del custode, mentre la sentenza impugnata avrebbe finito col trasformare detta previsione in un'ipotesi di responsabilità per colpa.
Il ragionamento della Cassazione. Secondo la S.C., la Corte d'appello, con un accertamento in fatto congruamente motivato e non suscettibile di ulteriore modifica in questa sede, ha affermato che il dissuasore di parcheggio causa dell'incidente non era un oggetto dotato di intrinseca pericolosità, che era visibile anche se non segnalato, che il sinistro si era verificato in orario di piena visibilità (le ore 19 di una giornata del mese di agosto) e che il luogo era ben noto a Tizia, che risiedeva da molti anni in quello stabile condominiale.
Dall'insieme di questi elementi la Corte ha tratto la conclusione per cui la caduta avrebbe potuto essere evitata ove la danneggiata avesse prestato «un'ordinaria cautela e diligenza nel transitare nei luoghi a lei non estranei»; con la conseguenza che il comportamento colposo di Tizia è stato considerato «unica causa efficiente nella determinazione dell'evento e del danno». Premesso ciò, i giudici di legittimità confermato tale assunto e evidenziano che in merito alla responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., la Cassazione con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha precisato che " la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
In conclusione, la sentenza impugnata si era correttamente attenuta a tali principi; di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | DISSUASSORE - ESCLUSA RESP. CUSTODIA |
RIFERIMENTI NORMATIVI | Art. 2051 c.c. |
PROBLEMA | Secondo la ricorrente, era legittimo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta, avvenuta nel cortile del condominio dove ella risiedeva, a causa della presenza di un dissuasore di parcheggi non visibile né segnalato. |
LA SOLUZIONE | Secondo la Cassazione la caduta avrebbe potuto essere evitata ove la danneggiata avesse prestato un'ordinaria cautela e diligenza nel transitare nei luoghi a lei non estranei; con la conseguenza che il comportamento colposo di Tizia è stato considerato unica causa efficiente nella determinazione dell'evento e del danno. |
RICHIAMI/PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI | Cass. civ. ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 |
LA MASSIMA | Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. Dunque, nessun ristoro economico a causa dell'evidente colpe della donna, poiché il dissuasore era ben visibile e lei, risiedendo da anni nello stabile, conosceva bene il cortile. Cass. civ., sez. VI, ord. 13 gennaio 2020, n. 347 |