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Ex amministratore anche condomino, oneri comuni e compensazione con le proprie spettanze

In tema di compensazione, non è possibile estinguere l'obbligazione altrui, imponendo al magistrato un vero e proprio accertamento giudiziale sulla questione.
Avv. Marco Borriello 

Può accadere che due persone siano obbligate al pagamento di una somma di denaro l'una verso l'altra. Ad esempio, Tizio ha fatto un prestito a Caio di 1.000 euro con tanto di scrittura privata. Successivamente, Caio ha eseguito dei lavori in casa di Tizio, con tanto di appalto scritto, per l'importo complessivo, tra spese ed onorario, di 1.000 euro.

Ebbene, nel caso appena esemplificato, i due rispettivi crediti si possono compensare (ex artt. 1241 e seg. cod. civ.). Non è perciò necessario effettuare i due pagamenti e, in questo modo, entrambi gli obblighi si estinguono senza contestazioni.

Si è parlato della compensazione anche nel procedimento appena culminato con la recente sentenza n. 608 del 18 luglio 2023 emessa dal Tribunale di Pistoia. In tale circostanza, a invocare questo particolare modo di estinzione delle obbligazioni è stato l'ex amministratore di un fabbricato, anche condòmino del medesimo, per contrastare la richiesta di pagamento di alcuni oneri comuni arretrati.

Per chiarire meglio la vicenda è opportuno, però, approfondire il caso concreto.

Ex amministratore anche condòmino, oneri comuni e compensazione con le proprie spettanze. Fatto e decisione

In un edificio toscano, un condòmino maturava un arretrato verso il condominio di oltre 6.000 euro a titolo di quote comuni non pagate.

Poiché questo credito non veniva saldato, al fabbricato non restava che chiedere, mediante apposito ricorso, un'ingiunzione di pagamento a carico del debitore.

Avverso, però, il decreto ingiuntivo, ritualmente concesso dal Tribunale di Pistoia, era proposta opposizione.

Per l'opponente nulla era dovuto. Egli era stato, infatti, l'amministratore del condominio e, durante tale mandato, aveva accumulato un credito notevole, di oltre 100.000 euro, per spettanze mai ricevute.

In particolare, si trattava di una somma anticipata per conto del fabbricato, a titolo di spese necessarie per la gestione e la conservazione della cosa comune.

Per questo motivo, oltre a invocare la compensazione nei riguardi dell'importo ingiunto, l'attore proponeva una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la maggior somma a lui spettante.

Ovviamente, il condominio si difendeva rigettando ogni addebito. Nel merito, oltre a contestare il fatto che la somma pretesa derivava da lavori mai autorizzati dall'assemblea, l'opposto eccepiva l'assenza di ogni presupposto per poter invocare la compensazione. Per queste ragioni, il decreto doveva essere confermato.

Il Tribunale di Pistoia, esaminati gli atti, ha rigettato l'opposizione e ha respinto la domanda riconvenzionale.

Il credito, presuntivamente, maturato dall'opponente, nell'occasione invocato per compensarlo con quello ingiunto, non era, infatti, liquido ed esigibile, e nemmeno di pronta e facile liquidazione come imponeva la legge «La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione (art. 1243 cod. civ.)».

La Ctu con la quale era stato chiesto di quantificare e precisare la domanda attorea aveva dato esito negativo: era stato impossibile effettuare qualsivoglia quantificazione anche perché gli elementi forniti a supporto della domanda dall'opponente erano stati insufficienti.

Il descritto rigetto è stato, quindi, inevitabile.

Rendiconto: legittima la compensazione dei crediti col condominio

Considerazioni conclusive

Con la sentenza in commento, il tema di compensazione, allorquando l'eccezione sia sollevata in un giudizio per contrastare il pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile, il Tribunale di Pistoia ha fatto applicazione della pacifica giurisprudenza sull'argomento.

Non è infatti possibile estinguere una siffatta obbligazione altrui, imponendo al magistrato un vero e proprio accertamento giudiziale sulla questione, come preteso nel caso de quo.

Se perciò il credito portato in compensazione non dovesse essere di pronta e facile liquidazione, alla parte interessata non resterebbe che agire in separata sede per ottenere ragione del proprio presunto diritto «La compensazione giudiziale, prevista dall'art. 1243, secondo comma, c.c., è ammessa soltanto se il giudice del merito, nel suo discrezionale apprezzamento, riconosce la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che, difettando tali condizioni, egli deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in separata sede con autonomo giudizio (ex multis Cass. n. 21923/2009)».

Tornando alla vicenda in discussione, l'eccezione di compensazione è stata, chiaramente, sollevata in assenza dei presupposti di legge e, comunque, mal supportata. Difettava, altresì, la necessaria omogeneità del credito opposto, visto il titolo diverso dei due importi in contestazione.

Il condominio, perciò, ha potuto legittimare l'azione di recupero degli oneri comuni arretrati.

Sentenza
Scarica Trib. Pistoia 18 luglio 2023 n. 608
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