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Apertura di credito bancario in favore del condominio, senza regolare delibera l'amministratore di condominio rischia grosso

Il contratto di apertura di credito bancario in favore del condominio ed i poteri dell'amministratore di condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di apertura di credito bancario in relazione al conto corrente condominiale, l'amministratore che voglia stipulare questo contratto deve farlo previa deliberazione da parte dell'assemblea.

In mancanza di delibera ad hoc, o peggio ancora in presenza di una delibera asseritamente falsa, il contratto di apertura di credito è inefficace nei confronti del condominio, in ragione del fatto che l'amministratore deve essere considerato un falsus procurator.

Conseguenza di ciò è che dell'eventuale scoperto derivante dalla suddetta apertura risponderebbe l'amministratore verso l'istituto di credito.

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Questa, nella sostanza, la conclusione che si può trarre leggendo la sentenza n. 95 del 31 gennaio 2020 resa dal Tribunale di Ravenna.

Un pronunciamento che non trova precedenti noti che si sviluppa attorno ad una vicenda che ha avuto anche degli strascichi penali, ma che comunque, al netto delle peculiarità del caso concreto, consegna una conclusione chiara e precisa: in materia di contratti bancari riguardanti il condominio decide l'assemblea.

Apertura di credito bancario in favore del condominio: il caso

Un condominio proponeva azione giudiziale innanzi al Tribunale di Ravenna contro l'ex amministratore e una banca, in relazione al contratto di apertura di credito sottoscritta a suo nome dall'amministratore presso quell'istituto.

La domanda era volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'amministratore con conseguente declaratoria dell'inesistenza di crediti in favore dell'istituto in relazione a quanto risultante al momento della chiusura del rapporto di conto corrente.

Il condominio, in sostanza, lamentava che il precedente amministratore, quando stipulo il contratto di apertura di credito bancario non era legittimato a farlo in ragione del fatto che non aveva ricevuto una valida delega in tal senso dall'assemblea.

Poiché dagli atti di causa risultava esistere una delibera di autorizzazione in tal senso il condominio ne ha affermato la falsità specificando e dimostrando che anche il Presidente dell'assemblea risultante dal quel verbale frattempo aveva presentato querela per contestare la veridicità della sua firma e la stessa presenza all'adunanza.

Insomma a dire del condominio un comportamento truffaldino, quello tenuto dal precedente amministratore.

Esposto concisamente il fatto, prima di soffermarci sulla decisione vediamo che cosa s'intende per apertura di credito bancario.

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Apertura di credito bancario, la definizione

L'art. 1842 c.c., rubricato Nozione, recita:

«L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato».

Sebbene la prassi ci racconti di scoperti di conto corrente tollerati dagli istituti di credito, anche in assenza della così detta apertura di credito, per far sì che il conto possa essere tranquillante in rosso (per quanto di tranquillità si possa parlare), più correttamente legittimamente, è necessario questo contratto.

Con l'apertura di credito il contraente può, nella misura e per il tempo concordati, utilizzare delle somme che la banca gli mette a disposizione.

Quante volte nei film abbiamo sentito dire «la banca ha chiesto di rientrare immediatamente dello scoperto, così ci mandando sul lastrico»?

Ecco, questa è l'apertura di credito bancario. In realtà, come specifica l'art. 1845 c.c. «la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori».

Torniamo al nostro caso, cioè all'apertura di credito bancario in favore del condominio operata dall'amministratore

Da non perdere: Fido bancario ottenuto con verbali falsi. Responsabile l'amministratore di condominio

Apertura di credito bancario in favore del condominio, serve la delibera per ritenere valido il contratto

Espletata l'attività istruttoria, il Tribunale di Ravenna, con la sentenza in commento, è arrivato alla conclusione che nel caso di specie non risultasse provata l'esistenza di una valida delega assembleare in favore dell'amministratore a fronte delle contestazioni del condominio sostenute anche dalla presentazione di denunce in sede penale.

In buona sostanza, per passare dal particolare al generale, quello che il Tribunale di Ravenna afferma è che per stipulare un contratto apertura di credito bancario in favore del condominio, l'amministratore deve essere munito di specifica delibera assembleare.

È utile a questo punto comprendere quali siano le maggioranze necessarie per la decisione in merito.

In presenza di un rapporto di conto corrente quello di apertura di credito bancario deve considerarsi una sorta di contratto collegato. Vista la sua riconducibilità nell'ambito delle prestazioni di servizi resi nell'interesse comune, data anche l'onerosità che tale apertura comporta, è parere di chi scrive che la relativa deliberazione debba essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione e almeno la metà del valore dell'edificio. Ciò tanto in prima, quanto in seconda convocazione.

Com'è andata a finire la causa? L'amministratore è stato condannato a tenere indenne il condominio dallo scoperto di conto? Il contratto è stato dichiarato inefficace?

Si legge in sentenza che l'assenza di delibera regolarmente assunta volta alla sottoscrizione del contratto di esame porta con sé come conseguenza «l'accoglimento la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'apertura di credito nei confronti del condominio come atto compiuto da falsus procurator».

Quanto allo scoperto: gli atti di causa hanno messo in evidenza che esso non derivava dall'apertura di conto, ma da un saldo negativo indipendente da esso e tollerato dall'istituto che il Tribunale a ritenuto dover essere saldato dal condominio medesimo oltreché, in solido, dall'amministratore in ragione di una fideiussione a suo tempo prestata.

In generale quale deduzione delle conclusioni rassegnate dal Tribunale ravennate, si ribadisce che se lo scoperto di conto deriva da un illecita sottoscrizione da parte dell'amministratore, la declaratoria di inefficacia del contratto verso il condominio fa sì che il così detto rientro debba essere effettuato dall'amministratore e solamente verso di questi preteso.

Sentenza inedita
Scarica Trib. Ravenna 31 gennaio 2020 n. 95
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