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Limite importo assegno bancario

Il limite massimo per emettere un assegno bancario: scopri come la normativa stabilisce la somma di 1.000 euro e quali sono le implicazioni per la circolazione del denaro e il rischio di operazioni illecite.
Avv. Alessandro Gallucci 
14 Giu, 2016

Esiste un importo limite che non è possibile oltrepassare quando si emette un assegno bancario?

Partiamo da un aspetto correlato, ossia quello riguardante la “non trasferibilità” dell'assegno, ossia l'impossibilità per il prenditore (o beneficiario) di girarlo ad altri soggetti che non siano la banca o Poste italiane (cioè gli istituti deputati a porlo all'incasso).

L'art. 49, quarto comma, d.lgs n. 231/07 specifica che “i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera”.

Nel corso degli anni la legge ha via via abbassato il limite riguardante la possibilità di emettere assegni “non trasferibili” attualmente (lo stabilisce sempre l'art. 49 testé citato), il cliente dell'istituto di credito può richiedere titoli in forma libera, ma il loro importo non può superare € 1.000,00.

Queste norme trovano la loro ratio nella necessità di controllare la circolazione del denaro ai fini della prevenzione di operazioni illecite, specie operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da fatti criminali.

Al di là della questione connessa alla non trasferibilità, vediamo se in generale è previsto un limite alla somma indicabile nell'assegno bancario.

Nella legge che disciplina gli assegni bancari si occupa di regolamentare la questione della possibilità di emetterli, affermando che “l'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita.

Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione” (art. 3 terzo comma r.d. n. 1736/1933, così detta legge sugli assegni).

Se Tizio traente, cioè nei fatti titolare di un conto corrente, emette un assegno tratto sulla Banca Alfa – trattaria, cioè soggetto tenuto a pagare il titolo emesso – lo può fare solamente quando presso tale trattario siano presenti i fondi. Diversamente quel titolo varrà sempre come assegno, ma la banca non avrà obbligo di pagarlo (e comunque si inizierà la procedura per il così detto protesto).

Nessun riferimento a soglie massime. Ciò vuol dire che in assenza di particolari limitazioni pattizie, rispetto alle quali poi sarebbe da vagliarne la legittimità, il traente di un assegno può emetterlo per qualunque cifra purché la stessa sia disponibile presso il trattario che dovrà poi pagarlo.

Cosa rischia il condominio e l'amministratore in caso di assegno scoperto

Gli unici limiti legislativi attualmente vigenti, pertanto, riguardano le somme (€ 1.000,00) oltre le quali non è possibile emettere assegni bancari che non rechino la dicitura non trasferibili.

Ricordiamo per chiarezza che l'assegno bancario a differenza di quello circolare non conferisce certezza della presenza presso l'istituto di credito della somma di denaro riportata sul titolo. L'assegno bancario, quindi, non è paragonabile alla moneta e di conseguenza può essere rifiutato ai fini del pagamento.

Cosa succede se si paga al finto amministratore?

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