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L'amministratore condannato per appropriazione indebita risponde dei danni morali al condominio

L'amministratore condannato per appropriazione indebita è tenuto al risarcimento del danno morale.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

L'amministratore condannato per appropriazione indebita, per aver distratto denaro dal conto del condominio, oltre a dover restituire gli importi illegittimamente prelevati, è altresì tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sub specie di danno morale, quantificato in via equitativa dal giudice.

Così ha disposto il Tribunale di Roma con sentenza n. 17222/2016, pubblicata il 19 settembre 2016. Il giudice della capitale ricorda che la risarcibilità del danno morale, in caso di fatto illecito costituente reato (art. 185 c.p.), deve essere riconosciuto anche con riguardo ai reati contro il patrimonio, come, appunto, il reato di appropriazione indebita.

Scatta dunque il risarcimento anche del danno non patrimoniale per l'ex amministratore riconosciuto colpevole in sede penale di aver distratto illegittimamente somme del conto corrente condominiale, senza autorizzazione e senza restituirle.

Nel caso di specie, il Condominio aveva denunciato l'ex amministratrice per aver sottratto denaro dal conto corrente condominiale. Il procedimento penale si era concluso con la condanna della professionista per il reato di appropriazione indebita.

Il condominio aveva poi agito anche in sede civile, per la conferma del sequestro e la restituzione delle somme sottratte, la restituzione della documentazione contabile del condominio e chiedendo altresì il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Condannato per appropriazione indebita l'amministratore che versa il denaro dei condomini sul proprio conto.

Domanda risarcitoria che, come anticipato, è stata accolta dal Tribunale, anche perché l'amministratrice uscente, nonostante la condanna penale, non aveva restituito i soldi, provvedendo solo a restituire la documentazione contabile relativa alla propria gestione, peraltro solo a seguito della notifica del ricorso urgente presentato dal Condominio ex art. 700 c.p.c.

Non vi è dubbio – si legge nella sentenza – che la convenuta debba essere condannata anche “al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., comprensivo di ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale derivino pregiudizi no suscettibili di valutazione economica.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 17222 del 19 settembre 2016
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