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Amministratore condominiale condannato.

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Buongiorno,

 

Un cliente mi ha illustrato la seguente situazione. Il loro amministratore nominato agli inizi di giugno verso la fine del mese è stato condannato per appropriazione indebita verso un altro condominio. Lui scoprendo questa situazione ha verificato i pagamenti e risultano delle fatture non pagate. Mi chiede se decade automaticamente non avendo più i requisiti per essere amministratore o cosa si deve fare. Chi ha dei riferimenti di giurisprudenza da addurre come prova?

Grazie per l'aiuto

Giulia

Buongiorno,

 

Un cliente mi ha illustrato la seguente situazione. Il loro amministratore nominato agli inizi di giugno verso la fine del mese è stato condannato per appropriazione indebita verso un altro condominio. Lui scoprendo questa situazione ha verificato i pagamenti e risultano delle fatture non pagate. Mi chiede se decade automaticamente non avendo più i requisiti per essere amministratore o cosa si deve fare. Chi ha dei riferimenti di giurisprudenza da addurre come prova?

Grazie per l'aiuto

Giulia

Per quanto riguarda i requisiti morali:

 

Art 71-bis cod. civile

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

 

Nel caso manchi uno di questi requisiti anche un solo condòmino può rivolgersi al Tribunale (ufficio volontaria giurisdizione) e chiedere la revoca giudiziale.

 

P.S. L'assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi può revocare in qualsiasi momento l'amministratore senza doverne specificare il motivo.

Dovrà essere richiesta una convocazione di asssemblea straordinaria con all'ordine del giorno "revoca amministratore - nomina amministratore" nei modi disposti dall'art. 66 c.c.

Buongiorno,

 

Un cliente mi ha illustrato la seguente situazione. Il loro amministratore nominato agli inizi di giugno verso la fine del mese è stato condannato per appropriazione indebita verso un altro condominio. Lui scoprendo questa situazione ha verificato i pagamenti e risultano delle fatture non pagate. Mi chiede se decade automaticamente non avendo più i requisiti per essere amministratore o cosa si deve fare. Chi ha dei riferimenti di giurisprudenza da addurre come prova?

Grazie per l'aiuto

Giulia

condannato in via definitiva oppure e' solo un primo grado di giudizio ?

Per quanto riguarda i requisiti morali:

 

Art 71-bis cod. civile

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

 

Nel caso manchi uno di questi requisiti anche un solo condòmino può rivolgersi al Tribunale (ufficio volontaria giurisdizione) e chiedere la revoca giudiziale.

 

P.S. L'assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi può revocare in qualsiasi momento l'amministratore senza doverne specificare il motivo.

Dovrà essere richiesta una convocazione di asssemblea straordinaria con all'ordine del giorno "revoca amministratore - nomina amministratore" nei modi disposti dall'art. 66 c.c.

art 71 bis

omissis

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore

 

 

non mi pare che occorra rivolgersi al tribunale se mancano o vengono meno i requisiti di legge ,si puo' procedere a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo amminstratore .

art 71 bis

omissis

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore

 

 

non mi pare che occorra rivolgersi al tribunale se mancano o vengono meno i requisiti di legge ,si puo' procedere a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo amminstratore .

Hai ragione.

Non avevo ancora assimilato questa parte dell'articolo. Grazie per evermelo fatto notare.

in via definitiva.

 

grazie mille.

Giulia

 

art 71 bis

omissis

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore

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