#1 Inviato 3 Dicembre, 2013 Buongiorno, Un cliente mi ha illustrato la seguente situazione. Il loro amministratore nominato agli inizi di giugno verso la fine del mese è stato condannato per appropriazione indebita verso un altro condominio. Lui scoprendo questa situazione ha verificato i pagamenti e risultano delle fatture non pagate. Mi chiede se decade automaticamente non avendo più i requisiti per essere amministratore o cosa si deve fare. Chi ha dei riferimenti di giurisprudenza da addurre come prova? Grazie per l'aiuto Giulia
#2 Inviato 3 Dicembre, 2013 Buongiorno, Un cliente mi ha illustrato la seguente situazione. Il loro amministratore nominato agli inizi di giugno verso la fine del mese è stato condannato per appropriazione indebita verso un altro condominio. Lui scoprendo questa situazione ha verificato i pagamenti e risultano delle fatture non pagate. Mi chiede se decade automaticamente non avendo più i requisiti per essere amministratore o cosa si deve fare. Chi ha dei riferimenti di giurisprudenza da addurre come prova? Grazie per l'aiuto Giulia Per quanto riguarda i requisiti morali: Art 71-bis cod. civile Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; Nel caso manchi uno di questi requisiti anche un solo condòmino può rivolgersi al Tribunale (ufficio volontaria giurisdizione) e chiedere la revoca giudiziale. P.S. L'assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi può revocare in qualsiasi momento l'amministratore senza doverne specificare il motivo. Dovrà essere richiesta una convocazione di asssemblea straordinaria con all'ordine del giorno "revoca amministratore - nomina amministratore" nei modi disposti dall'art. 66 c.c.
#3 Inviato 3 Dicembre, 2013 Buongiorno, Un cliente mi ha illustrato la seguente situazione. Il loro amministratore nominato agli inizi di giugno verso la fine del mese è stato condannato per appropriazione indebita verso un altro condominio. Lui scoprendo questa situazione ha verificato i pagamenti e risultano delle fatture non pagate. Mi chiede se decade automaticamente non avendo più i requisiti per essere amministratore o cosa si deve fare. Chi ha dei riferimenti di giurisprudenza da addurre come prova? Grazie per l'aiuto Giulia condannato in via definitiva oppure e' solo un primo grado di giudizio ?
#4 Inviato 3 Dicembre, 2013 Per quanto riguarda i requisiti morali: Art 71-bis cod. civile Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; Nel caso manchi uno di questi requisiti anche un solo condòmino può rivolgersi al Tribunale (ufficio volontaria giurisdizione) e chiedere la revoca giudiziale. P.S. L'assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi può revocare in qualsiasi momento l'amministratore senza doverne specificare il motivo. Dovrà essere richiesta una convocazione di asssemblea straordinaria con all'ordine del giorno "revoca amministratore - nomina amministratore" nei modi disposti dall'art. 66 c.c. art 71 bis omissis La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore non mi pare che occorra rivolgersi al tribunale se mancano o vengono meno i requisiti di legge ,si puo' procedere a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo amminstratore .
#5 Inviato 3 Dicembre, 2013 art 71 bis omissis La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore non mi pare che occorra rivolgersi al tribunale se mancano o vengono meno i requisiti di legge ,si puo' procedere a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo amminstratore . Hai ragione. Non avevo ancora assimilato questa parte dell'articolo. Grazie per evermelo fatto notare.
#7 Inviato 3 Dicembre, 2013 in via definitiva. grazie mille. Giulia art 71 bis omissis La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore