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Ordine del giorno e apertura di un conto corrente condominiale.

L'importanza di un ordine del giorno completo per l'apertura di un conto corrente condominiale: come evitare invalidità delle delibere e garantire una corretta informazione ai condomini.
Avv. Alessandro Gallucci 
25 Nov, 2010

La sentenza n. 21449 resa dalla Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione e depositata in cancelleria lo scorso 19 ottobre, ci permette di tornare a parlare del sempre attuale tema della completezza dell’ordine del giorno e delle decisioni afferenti l’apertura di un conto corrente condominiale con l’autorizzazione all’amministratore a “sconfinare”.

In breve: ai sensi del terzo comma dell’art. 1105 c.c. “ per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione”. L’elenco degli argomenti da discutere in assemblea, che deve essere portato a conoscenza dei condomini mediante l’avviso di convocazione, prende il nome di ordine del giorno.

Com’è stato efficacemente evidenziato “ l'obbligo di preventiva informazione, con l'avviso di convocazione, dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno della convocata assemblea, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre, Cass. 2^ n. 1511/1997, n. 3634/2000), risponde non ad esigenze di astratto rigore formale, bensì alla finalità di far comprendere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale degli argomenti da esaminare, in modo da consentire di partecipare, direttamente o indirettamente, con cognizione di causa alla relativa deliberazione" (Cass. 9 gennaio 2006 n. 63).

La legge non specifica le modalità di compilazione di tale elencazione. In assenza di specifiche indicazioni del regolamento condominiale, dunque, è necessario volgere lo sguardo alle pronunce giurisprudenziali.

In materia di completezza dell’ordine del giorno la Corte di Cassazione è costante nell’affermare che è sufficiente “ gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali per essere comprensibili, senza necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sia in ordine alla completezza dell' ordine del giorno medesimo, sia in ordine alla pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione in esso indicato” (Cass. 10 ottobre 2007 n. 21298).

Le irregolarità concernenti l’ordine del giorno comportano l’invalidità della delibera e, più nello specifico, la sua annullabilità per vizi riguardanti il procedimento d’informazione dei condomini (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Nel caso trattato dalla sentenza n. 21449/10 l’amministratore (appena nominato) aveva indicato all’ordine del giorno il classico punto “ approvazione del rendiconto”. Durante lo svolgimento dell’assemblea ed in questo contesto era presa la decisione di aprire un nuovo conto corrente condominiale e vista la particolare situazione contabile s’era autorizzato l’amministratore “ad andare in rosso” se ciò si fosse reso necessario per garantire la normale erogazione dei servizi comuni.

Questa decisione, invisa ad alcuni condomini, è stata oggetto di impugnazione. L’esito dell’azione giudiziaria, culminata nel giudizio in Cassazione, è stato negativo.

In particolare secondo la Corte regolatrice “ l’autorizzazione data dall’assemblea al nuovo amministratore di aprire un nuovo conto corrente, intestato al condominio, e di operare con uno sconfinamento, benché non espressamente indicata nell’ordine del giorno, rappresentava lo sviluppo contabile logicamente ed ordinariamente connesso agli argomenti da trattare, che comprendevano la nomina dell’amministratore e l’approvazione del rendiconto della gestione degli anni precedenti” (così Cass. 19 ottobre 2010 n. 21449).

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