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Solo in caso di condotta grave l'amministratore di condominio può essere revocato

Non tutte le violazioni alle norme di legge poste in essere dall'amministratore possono automaticamente legittimare la richiesta di revoca del mandato.
Avv. Giuseppe Nuzzo 
Mar 21, 2019

Il fatto. Alcuni condòmini ricorrono in tribunale per la revoca dell'amministratore, colpevole, a loro dire, di diverse inadempienze e gravi irregolarità nella gestione del mandato. Nello specifico, venivano contestati all'amministratore: la mancata fornitura dell'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali; l'omessa comunicazione, al momento dell'accettazione della nomina, dei propri dati anagrafici e professionali, del codice fiscale e del locale dove si trovavano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell'amministratore e di contabilità, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, poteva prenderne gratuitamente visione ed ottenerne copia.

In prima istanza, il giudice accoglieva la domanda ritenendo tali violazioni sufficienti a giustificare la revoca. Tale decisione è stata però ribaltata in sede di reclamo.

Non tutte le violazioni di legge portano automaticamente alla revoca. Secondo la giurisprudenza prevalente (vedasi Trib. Mantova, 22/10/2015; Trib. Udine, 07/11/2014; Trib. Treviso, 21.4.2016; Trib. Roma, 23.3.2016; Corte d'Appello Milano 19.7.2016) «la sussumibilità della singola condotta in una delle astratte tipizzazioni legislative di gravi irregolarità costituisca, per il giudice, solo uno degli elementi in base ai quali apprezzare la sussistenza in concreto della lesione del vincolo fiduciario tra amministratore e condominio, traendosi da esse utili criteri di orientamento, e non un parametro esclusivo di verifica».

La gravità della condotta. Tradotto con parole più semplici: non tutte le violazioni alle norme di legge poste in essere dall'amministratore possono automaticamente legittimare la richiesta di revoca del mandato.

Occorre valutare quando la singola condotta concreta presenta quel connotato di gravità tale da giustificare il provvedimento.

Del resto, l'art. 1129, comma 11, del codice civile stabilisce che «può» (non deve) essere disposta la revoca da parte del giudice.

Seguendo tale orientamento, nel caso di specie il giudice ha ritenuto non fondata la domanda di revoca in relazione alla consistenza delle violazioni contestate all'amministratore.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica App. Cagliari 28 giugno 2018
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