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Anche i condomini possono consultare le fatture ricevute tramite ENTRATEL o FISCONLINE

Accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

L'Agenzia delle Entrate, recentemente, ha comunicato la messa a disposizione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche per enti non commerciali e condomini. Il servizio di consultazione è disponibile accedendo all'area riservata di ENTRATEL o FISCONLINE.

Una volta entrati nell'area riservata riferita al singolo condominio, sarà disponibile la funzionalità "fattura elettronica / corrispettivi elettronici".

A decorrere dallo scorso 01.01.2019, come noto, è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti privati. L'Agenzia delle Entrate, recentemente, ha comunicato la messa a disposizione di una funzionalità che consente agli amministratori di condominio di consultare le fatture elettroniche ricevute da ogni singolo condominio amministrato tramite il servizio ENTRATEL o FISCONLINE.

Accesso al servizio di consultazione. Per accedere al servizio di consultazione, gli amministratori di condominio dovranno accedere all'area riservata riferita al singolo condominio tramite le credenziali a disposizione (ENTRATEL, FISCONLINE, SPID o CNS). Non si devono quindi segnalare particolari differenze rispetto alle consuete modalità di accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta selezionata l'utenza di lavoro interessata si potrà accedere al servizio di consultazione tramite il tasto "fatture elettronica / corrispettivi elettronici": prima di procedere alla consultazione verrà proposta l'informativa sul trattamento dei dati, dopodiché verranno proposte all'utente la lista dei documenti ricevuti negli ultimi 60 giorni.

L'utente ha in ogni caso la possibilità di selezionare un intervallo temporale entro cui effettuare una ricerca dei documenti ricevuti.

Si segnala che possono essere visualizzati solamente i documenti accettati dal Sistema di Interscambio: nel caso in cui non sia possibile individuare un documento tramite il servizio, potrebbe essere necessario attendere per alcuni giorni la lavorazione della richiesta o, in alternativa, informare il cedente / prestatore del possibile scarto del documento elettronico.

Fatturazione elettronica: adempimenti e compensi degli amministratori di condominio

La consultazione ha carattere facoltativo. Rispetto alla consultazione della documentazione fiscale tramite il servizio fatture e corrispettivi, ricordiamo che tale adempimento ha carattere solamente facoltativo in quanto l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto piena validità al documento fiscale analogico consegnato dal cedente / prestatore in occasione dell'emissione della fattura elettronica.

Pertanto, anche nel caso di richiesta di documenti da parte di un condomino, l'amministratore di condominio non sarà obbligato ad accedere al servizio di consultazione per reperire il documento in originale.

L'Agenzia delle Entrate, testualmente, ha specificato quanto segue: "Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all'esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC? Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo? […] Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente".

Fattura elettronica e condomini: la ricezione del documento tramite PEC è facoltativo

Le fatture emesse nei confronti del condominio e la consegna del documento in formato analogico. I soggetti privati che devono emettere fattura nei confronti del condominio dovranno procedere, a decorrere dallo scorso 01.01.2019, alla trasmissione della fattura tramite Sistema di Interscambio.

Considerato che il condominio viene considerato, agli effetti della fatturazione, un privato consumatore, la fattura dovrà indicare quale codice destinatario il codice convenzionale "0000000".

Il soggetto che emette il documento, inoltre, dovrà fornire copia cartacea o analogica del documento, avvertendo che l'originale può essere visionato nell'area privata di "Fatture e Corrispettivi".

Nel caso in cui il condominio disponga di un canale per l'inoltro della fattura elettronica, invece, il soggetto che emette fattura dovrà compilare gli appositi campi (PEC o codice destinatario) al fine di garantire l'inoltro del documento elettronico tramite SDI.

Casi particolari - il condominio soggetto passivo IVA. Gli amministratori di condominio potrebbero imbattersi in alcuni casi (a dire il vero estremamente rari) in cui il condominio può essere considerato a tutti gli effetti una "società di fatto" che agisce in qualità di soggetto passivo IVA relativamente a specifiche operazioni commerciali (si veda risoluzione n. 84/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate).

Resta inteso che, in questi casi, il condominio agirà nella piena qualità di soggetto passivo IVA, e pertanto dovrà emettere e ricevere fatture elettroniche come qualsiasi altro operatore.

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