#1 Inviato 23 Aprile, 2014 buongiorno, nelle comunicazioni delle riunioni condominiali che l'amministratore invia ad alcuni condòmini con posta elettronica (non certificata) gli indirizzi di ciascun condòmino possono essere resi visibili a tutti i destinatari? Non dovrebbe vigere le legge sulla privacy? L'amministartore non dovrebbe usare un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)?? Grazie
#2 Inviato 23 Aprile, 2014 buongiorno, nelle comunicazioni delle riunioni condominiali che l'amministratore invia ad alcuni condòmini con posta elettronica (non certificata) gli indirizzi di ciascun condòmino possono essere resi visibili a tutti i destinatari?Non dovrebbe vigere le legge sulla privacy? L'amministartore non dovrebbe usare un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)?? Grazie L'indirizzo e.mail privato è un dato personale e va trattato come tale, in pratica come il numero del cellulare, se uno vuole lo comunica all'amico, ma questo non può renderlo pubblico;http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1142608 Per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali l'amministratore deve usare solo quelle previste dalla normativa, posta raccomandata, fax, Pec o consegna a mano, tutte garantiscono la traccia, che la e.mail normale non garantisce.
#3 Inviato 28 Aprile, 2014 Credo che gli indirizzi email non debbano essere pubblici a tutti come ben detto da Tuxx. Ne approfitto per chiedere anche io una cosa che credo sia pertinente anche con la risposta di Tuxx: fermo restando di utilizzare le modalità di comunicazioni previste dalla normativa al fine di avere garanzia e traccia, se si utilizza per le convocazioni l'invio per e-mail non certificata, ed il destinatario risponde, può essere considerata come prova di ricezione e quindi alla stregua di una raccomandata? Faccio un esempio: Invio convocazione per email e aggiungo "si prega di rispondere alla presente email specificando di aver ricevuto e aver preso visione di quanto inviato entro il ----- in caso contrario verrà inviata la stessa comunicazione a mezzo posta raccomandata" Il condomino mi risponde e scrive "Confermo la ricezione e ho preso visione di quanto inviatomi"; ho la prova di aver inviato la convocazione o no?
#4 Inviato 28 Aprile, 2014 Se invii tramite e.mail normale e il condomino ti risponde hai la prova, ma non è quanto previsto dall'art 66 Dacc (inderogabile), e dato che è inderogabile .....; - ... L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, ...
#5 Inviato 28 Aprile, 2014 Anche questo è vero!! Ma si possono spendere quasi 2000 euro per una convocazione? Molti mi hanno chiesto di ricevere le comunicazioni per email ma non tutti hanno la pec...
#6 Inviato 28 Aprile, 2014 Come detto, è una norma inderogabile e saranno i condomini a sostenere la spesa. Convinci i condomini di dotarsi di Pec e gli digli che non è previsto l'invio tramite e.mail normale.
#8 Inviato 28 Aprile, 2014 Credo che gli indirizzi email non debbano essere pubblici a tutti come ben detto da Tuxx. Ne approfitto per chiedere anche io una cosa che credo sia pertinente anche con la risposta di Tuxx: fermo restando di utilizzare le modalità di comunicazioni previste dalla normativa al fine di avere garanzia e traccia, se si utilizza per le convocazioni l'invio per e-mail non certificata, ed il destinatario risponde, può essere considerata come prova di ricezione e quindi alla stregua di una raccomandata? Faccio un esempio: Invio convocazione per email e aggiungo "si prega di rispondere alla presente email specificando di aver ricevuto e aver preso visione di quanto inviato entro il ----- in caso contrario verrà inviata la stessa comunicazione a mezzo posta raccomandata" Il condomino mi risponde e scrive "Confermo la ricezione e ho preso visione di quanto inviatomi"; ho la prova di aver inviato la convocazione o no? secondo me potresti anche provare che hai mandato una email di convocazione ,ma il problema e' che non essendo stata fatta nella forma prevista dalla legge detta convocazione non ha valore legale . forse la partecipazione del condomino all'assemblea potrebbe sanare detto vizio di forma .
#10 Inviato 28 Aprile, 2014 Il condomino mi risponde e scrive "Confermo la ricezione e ho preso visione di quanto inviatomi"; ho la prova di aver inviato la convocazione o no? Hai solo la prova che qualcuno ha ricevuto la convocazione ma non sei sicuro dell'identità del ricevente, per questo si ritiene valida la pec e non la semplice e-mail.
#11 Inviato 28 Aprile, 2014 "si prega di rispondere alla presente email specificando di aver ricevuto e aver preso visione di quanto inviato entro il ----- in caso contrario verrà inviata la stessa comunicazione a mezzo posta raccomandata"Il condomino mi risponde e scrive "Confermo la ricezione e ho preso visione di quanto inviatomi"; ho la prova di aver inviato la convocazione o no? Premesso che per me uno che risponde così è ONESTO E VOGLIO vedere con che coraggio viene poi a contestarti che non gli è arrivata con tutti i se e ma del mondo allora anche la convocazione con ricevuta a mano non è prova tangibile. Uno/a potrebbe dire di non averla firmata visto che magari si sveglia la notte e dice che la firma non è su. Suvvia...un minimo di ONESTA' e SEMPLIFICAZIONE. A me un condomino che risponde così lo considero RICEVUTA. Poi che vada a fare ricorso....io mi DIMETTO SE trovo XXXXX tali!
#12 Inviato 29 Aprile, 2014 Per la consegna a mano è bene far firmare una ricevuta; Diversa l’ipotesi della consegna brevi manu che nel gergo viene anche detta raccomandata a mano. In questo caso facendo sottoscrivere una dichiarazione di ricezione l’amministratore non sono potrà agevolmente dimostrare d’aver consegnato l’avviso ma a differenza della raccomandata inviata per posta si sottrarrà a quelle contestazioni, rare ma comunque quasi sempre proditorie, di ricezione d’una busta vuota. In definitiva è possibile affermare che la consegna a mano dell’avviso di convocazione con annessa attestazione del fatto resta il modo certamente più sicuro per evitare qualsivoglia contestazione. Fonte https://www.condominioweb.com/amministratore-convocare-lassemblea-consegnando-manualmente-gli-avvisi-di-convocazione.508#ixzz30FGobYSj www.condominioweb.com p.s. l'articolo dell'avv. Alessandro Gallucci è stato scritto prima della modifica del 18.06.13. ma non cambia nulla per la consegna a mano
#13 Inviato 29 Aprile, 2014 salve, ma generalmente si mette la firma affianco al cognome su un elenco dove vi è scritto " elenco dei condomini ai quali viene consegnata la convocazione" quindi uno firma a fianco al cognome, peertanto potrebbe dire che la firma non è la sua. Dalla risposta sopra sembrerebbe che qualcuno si farebbe firmare singole ricevute ma anche cosi si potrebbe dire che la firma non è quella. tralascindo poi i casi che la firma la metta la figlia/o la mogli.
#14 Inviato 29 Aprile, 2014 salve,ma generalmente si mette la firma affianco al cognome su un elenco dove vi è scritto " elenco dei condomini ai quali viene consegnata la convocazione" quindi uno firma a fianco al cognome, peertanto potrebbe dire che la firma non è la sua. Dalla risposta sopra sembrerebbe che qualcuno si farebbe firmare singole ricevute ma anche cosi si potrebbe dire che la firma non è quella. tralascindo poi i casi che la firma la metta la figlia/o la mogli. se ognuno contesta la propria firma allora nessun metodo protrebbe essere considerato sicuro . meno male che normalmente la gente che firma non va certo in giro a disconoscere le proprie firme . e normalmente le persone normali disconoscono firme non loro ,e non certo le firme che sanno di aver fatto loro .
#15 Inviato 29 Aprile, 2014 se ognuno contesta la propria firma allora nessun metodo protrebbe essere considerato sicuro . meno male che normalmente la gente che firma non va certo in giro a disconoscere le proprie firme . :thumbup: Neppure la propria carta d'identità 🙂
#16 Inviato 29 Aprile, 2014 Premesso che per me uno che risponde così è ONESTO E VOGLIO vedere con che coraggio viene poi a contestarti che non gli è arrivata con tutti i se e ma del mondo allora anche la convocazione con ricevuta a mano non è prova tangibile. Uno/a potrebbe dire di non averla firmata visto che magari si sveglia la notte e dice che la firma non è su.Suvvia...un minimo di ONESTA' e SEMPLIFICAZIONE. A me un condomino che risponde così lo considero RICEVUTA. Poi che vada a fare ricorso....io mi DIMETTO SE trovo XXXXX tali! Ti posso garantire che succede! A me un condomino al quale avevo inviato convocazione per email come da lui stesso richiesto salvo poi fare ricorso al giudice sostenendo di non essere stato convocato all'assemblea... Il punto non è quello che tu consideri come ricevuta ma quello che un eventuale giudice può considerare come ricevuta. Se tu invii una convocazione per semplice email a un condomino poi non potrai mai fare un decreto ingiutivo nei confronti dello stesso perchè la prima cosa che un giudice ti chiede è la prova legale di avvenuta convocazione
#17 Inviato 9 Luglio, 2014 buongiorno, a seguito della mia domanda di qualche mese fa riguardo se nelle comunicazioni delle riunioni condominiali l'amministratore può rendere pubblici a tutti i destinatari gli indirizzi di posta elettronica (non certificata) di ciascun condòmino ho ben capito tutto ciò che mi avete consigliato ma purtroppo oggi l'amministratore ha inviato alcune comunicazioni con email a tutti i condomini e il mio indirizzo è pubblico, dopo che io NON avevo autorizzato la visibilità a tutti (con una serie di email). Come mi devo comportare? Chi viola la privacy può essere denunciato? Grazie
#18 Inviato 9 Luglio, 2014 Partiamo da un presupposto, che l'utente Dadaumpa ha detto "buongiorno, nelle comunicazioni delle riunioni condominiali che l'amministratore invia ad alcuni condòmini con posta elettronica" non ha assolutamente parlato di convocazione quindi i mille post inerenti l'art. 66 disp. att. c.c. seppur corretti non sono pertinenti con quanto richiesto dall'utente (prima di rispondere sarebbe opportuno leggere attentamente la domanda posta) detto ciò ricordare le modalità corrette di convocazione può fare solo che bene.......... mentre per rispondere all'utente Dadaumpa......sì chi viola la tua privacy può essere denunciato leggi detto decreto: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
#21 Inviato 9 Luglio, 2014 Ma non dovremmo essere nell'epoca delle semplificazioni e dell'eliminazione della inutile burocrazia? Certo la legge - e quindi il codice civile - debbono dettare le regole e le norme. Ma se uno dichiara (rispondendo ad una mail ordinaria) di aver ricevuto la comunicazione, ciò dovrebbe essere sufficiente a far ritenere - a chi ha inviato la convocazione o altro tipo di comunicazione - che la ricezione è comunque e pur sempre avvenuta. Disconoscerlo in seguito per motivi di rivalsa e disaccordo è quanto meno da mentecatti. Certo che, al di là di quanto si possa pensare, la nuova legge 220/2012 ha creato sovente più problematiche che soluzioni. Quasi sicuramente i legislatori (o la più parte di essi) non vivono in condominio. E perciò non possono aver avuto la dovuta sensibilità nel redigere i testi della famigerata nova lex.
#22 Inviato 9 Luglio, 2014 La discussione è CHIUSA l'utente ha già avuto risposte, ed oltretutto abbiamo già constatato che quanto prevede l'art. 66 disp.att.c.c. per le modalità di convocazione non è oggetto di domanda da parte dell'utente......
#24 Inviato 9 Luglio, 2014 Ma non dovremmo essere nell'epoca delle semplificazioni e dell'eliminazione della inutile burocrazia? Certo la legge - e quindi il codice civile - debbono dettare le regole e le norme. Ma se uno dichiara (rispondendo ad una mail ordinaria) di aver ricevuto la comunicazione, ciò dovrebbe essere sufficiente a far ritenere - a chi ha inviato la convocazione o altro tipo di comunicazione - che la ricezione è comunque e pur sempre avvenuta. Disconoscerlo in seguito per motivi di rivalsa e disaccordo è quanto meno da mentecatti.Certo che, al di là di quanto si possa pensare, la nuova legge 220/2012 ha creato sovente più problematiche che soluzioni. Quasi sicuramente i legislatori (o la più parte di essi) non vivono in condominio. E perciò non possono aver avuto la dovuta sensibilità nel redigere i testi della famigerata nova lex. Come ha anticipato Michris la discussione posta è esaurita, comunque desidero risponderti. Poniamo il caso che il condomino invii all'amministratore una e.mail di conferma dell'avvenuta ricezione tramite e.mai semplice dell'invito all'assemblea e poi non si presenti, in seguito quando riceve il verbale impugni nei tempi previsti (30 giorni) per mancata convocazione come previsto dalla normativa (Raccomandata, Fax, Pec o consegna a mano), che farà l'amministratore davanti al Giudice? Mostrerà la e.mail di conferma? Ricordo che una e.mai semplice non è considerata un documento valido e valido legalmente. Comunque starà al Giudice valutare e decidere in merito.
#25 Inviato 9 Luglio, 2014 Come ha anticipato Michris la discussione posta è esaurita, comunque desidero risponderti. Poniamo il caso che il condomino invii all'amministratore una e.mail di conferma dell'avvenuta ricezione tramite e.mai semplice dell'invito all'assemblea e poi non si presenti, in seguito quando riceve il verbale impugni nei tempi previsti (30 giorni) per mancata convocazione come previsto dalla normativa (Raccomandata, Fax, Pec o consegna a mano), che farà l'amministratore davanti al Giudice? Mostrerà la e.mail di conferma? Ricordo che una e.mai semplice non è considerata un documento valido e valido legalmente. Comunque starà al Giudice valutare e decidere in merito. Ciao Tullio Ts........onde evitare fraintendimenti la mail ha validità legale in quanto viene comunemente prodotta negli atti giudiziali, sta al giudice se accettarla o meno (ma ormai è da diversi anni accettata)..........non ha validità la convocazione inviata per mail 😉