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Per il condominio fattura elettronica ad ostacoli: problemi nella gestione. Ecco i chiarimenti forniti dalla Agenzia delle Entrate

L'avvio della fatturazione elettronica a decorrere dal 01.01.2019 è risultato particolarmente gravoso per gli amministratori di condominio.
Avv. Riccardo Malvestiti 

L'avvio della fatturazione elettronica a decorrere dal 01.01.2019 è risultato particolarmente gravoso per gli amministratori di condominio. Nonostante le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate abbiano mitigato il clima di incertezza, la difficoltà nella gestione pratica dei flussi di lavoro rende particolarmente difficile l'accesso alla fatturazione elettronica a quegli amministratori di condominio che non hanno optato per l'acquisto di gestionali.

Nel mese di febbraio verrà implementato il portale dell'Agenzia delle Entrate per garantire l'accesso a ciascuna utenza di lavoro tramite le credenziali di accesso Fisconline dell'amministratore.

Come noto, il DL n. 119 del 23.10.2018 ha confermato l'entrata in vigore, a decorrere dallo scorso 01.01.2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti privati (fatta eccezione per contribuenti minimi, forfetari e agricoltori esonerati).

Le recenti modifiche. Con alcuni successivi interventi, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • In sede di conversione in legge del DL n. 119/2018, il legislatore ha disposto l'esenzione dall'obbligo a favore degli operatori sanitari (con riferimento alle prestazioni da comunicare al sistema tessera sanitaria STS) e delle associazioni e società sportive dilettantistiche (con volume fino a 65.000 euro), oltre all'ampliamento del regime di esenzione e riduzione delle sanzioni al mese di settembre 2019 (con riferimento ai soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile);
  • con legge n. 145 del 30.12.2018 viene definito maggiormente l'esonero dalla fatturazione dei soggetti che comunicano i dati al STS (nel precedente intervento il legislatore era intervenuto per facoltizzare l'adempimento) e definita la messa a disposizione online delle fatture elettroniche su richiesta dell'interessato.

I problemi nella gestione della fattura elettronica. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che al momento non è possibile accedere alle utenze di lavoro dei singoli condomini attraverso le credenziali dell'amministratore di condominio.

Tale facoltà, che verrà messa a disposizione tramite un'implementazione del sistema a partire da febbraio, rende particolarmente gravosa la gestione della fatturazione elettronica da parte di coloro che non hanno optato per un software di gestione privato.

Per effetto di tale inconveniente, qualora sia stato abilitato l'accesso a Fisconline ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, le fatture cartacee dovranno essere riconciliate con le fatture elettroniche.

Fattura elettronica e condomini: la ricezione del documento tramite PEC è facoltativo

Le fatture elettroniche ed il condominio - i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate. Nel corso del 2018 si sono susseguiti una serie di chiarimenti al fine di definire maggiormente il ruolo dei condomini nel processo di fatturazione elettronica. Di seguito ricordiamo i più rilevanti:

  • i soggetti privati che dovranno emettere fattura nei confronti del condominio dovranno procedere (salvo ipotesi di esenzione) alla trasmissione della fattura tramite Sistema di Interscambio.

    Considerato che il condominio viene considerato, agli effetti della fatturazione, un privato consumatore, la fattura dovrà indicare quale codice destinatario il codice convenzionale "0000000".

    Il soggetto che emette il documento dovrà fornire copia cartacea o analogica del documento, avvertendo che l'originale può essere visionato nell'area privata di "Fatture e Corrispettivi";

  • l'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli operatori Iva residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio considerando il condominio alla stregua di un "consumatore finale".

    Si applica quindi la specifica disciplina in materia di compilazione e adempimenti indicata nel paragrafo precedente;

  • l'Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso in cui il privato consumatore sia dotato di indirizzo PEC, il soggetto che emette la fattura può provvedere al suo invio tramite il Sistema di Interscambio.

    Nel fornire tale chiarimento l'Agenzia specifica che l'operatore Iva residente o stabilito è in ogni caso obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i privati consumatori finali e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

    Fermo restando il diritto a ricevere copia della fattura, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il condominio, il consumatore finale o il soggetto esonerato può sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Il Garante privacy c/ l'Agenzia delle Entrate: quali sono gli scenari possibili

Quali sanzioni trovano applicazione nel 2019? Rispetto al regime sanzionatorio applicabile a decorrere dal 01.01.2019, come anticipato sopra, è stata prevista una riduzione delle sanzioni applicabili nel caso in cui il contribuente, pur essendovi obbligato, non fatturi le operazioni tramite il sistema di interscambio per il primo semestre.

In particolare, con il DL n. 119/2018 è stata prevista l'introduzione di un periodo transitorio di sei mesi entro cui verranno disapplicate o ridotte le sanzioni irrogabili nel caso di ritardo nella fatturazione, ampliato a settembre per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile. Viene infatti previsto che:

  • nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, non si applica alcuna sanzione;
  • nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica successiva, si applicano sanzioni ridotte dell'80%.

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