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Donazioni e restituzione al legittimario

L'opposizione prima dell'apertura della successione va comunque fatta nei 20 anni dalla donazione.
Avv. Caterina Tosatti 

Come può tutelarsi il legittimario, cioè quel soggetto che, per legge, non può essere escluso dall'eredità, contro gli atti di liberalità, tipici e non, disposti dal de cuius in vita?

La questione è stata affrontata dalla Cassazione nella sentenza dell'11 febbraio 2022 n. 4523.

Donazioni e restituzione al legittimario: la pronuncia

Tizio cita in giudizio i genitori, Caia e Sempronio; egli vuole far accertare che i due atti di compravendita con cui, nel 1972 e nel 1973, i genitori avevano acquistato porzioni diverse di un immobile, fossero in realtà una simulazione.

Secondo Tizio, i due atti dissimulavano una donazione dal padre alla madre della metà indivisa dell'immobile acquistato - acquistato peraltro con denaro proveniente solamente da Sempronio - e successivamente ceduto a terzi.

Secondo Tizio, questo atto era lesivo dei suoi diritti di legittimario, cioè successore del padre, pertanto egli notifica e procede a trascrivere presso i Registri Immobiliari atto di opposizione ai sensi dell'art. 563, 4° comma, c.c.

Caia e Sempronio, costituitisi nel giudizio, affermano che Tizio non abbia legittimazione attiva ad agire, in quanto la successione di Sempronio non si è ancora aperta, essendo Sempronio in vita e, pertanto, non essendo ancora possibile stabilire se la quota legittima spettante a Tizio fosse stata lesa, per l'evidente constatazione che l'asse ereditario (la massa attiva e passiva che costituisce il patrimonio ed i debiti del de cuius al momento della sua morte) non si era ancora formato.

Il Tribunale accoglie detta eccezione e dichiara inammissibile la domanda di Tizio.

Tizio appella ed anche la Corte d'Appello rigetta il suo gravame.

La Corte d'Appello rileva che il rimedio previsto dall'art. 563, 4° comma, c.c., cioè l'opposizione, fatta dal coniuge o dal parente in linea retta del donante, tramite notifica di un atto di opposizione stragiudiziale e la successiva trascrizione dello stesso sull'immobile oggetto di donazione, si applica unicamente alle donazioni dirette, non alle donazioni indirette e che inoltre la donazione diretta cui è applicabile l'art. 563, 4° comma, c.c. deve essere stata trascritta dopo l'entrata in vigore della Legge n. 80 del 14 maggio 2005 - infatti, il comma 4° ed il comma 1° dell'art. 563 c.c. sono stati modificati da questa legge.

Ribadisce poi la Corte d'Appello che il figlio non ha legittimazione ad agire per la simulazione di un atto, a titolo oneroso o gratuito, eseguito dal padre, prima dell'apertura della successione di costui, in quanto, prima di tale apertura, il patrimonio del padre inteso come asse ereditario sul quale il figlio potrebbe vantare diritti successori semplicemente non esiste e specularmente non esiste il diritto del figlio all'eredità.

La Corte d'Appello sottolinea ancora come, in caso di donazione indiretta, non è l'immobile che viene donato al donatario (colui che riceve la donazione), bensì il denaro per acquistarlo, pertanto, anche dopo l'apertura della successione, il legittimario non potrebbe esperire l'azione di cui all'art. 563, 4° comma, c.c., perché non ci sarebbe alcun bene da recuperare alla massa ereditaria; al massimo, il legittimario potrebbe agire chiedendo la riduzione della donazione per far valere, contro gli eredi del donante, un diritto di credito il cui oggetto sia il controvalore in denaro del bene oggetto di liberalità.

Tizio ricorre per Cassazione, ma anche il Giudice di legittimità ritiene di rigettare le sue istanze, confermando quanto già espresso da Tribunale e Corte d'Appello.

La riforma del 2005 e la riduzione delle donazioni

Tizio ricorre con un unico motivo, volto a far valere l'erroneità della sentenza d'appello circa la sua carenza di legittimazione ad agire.

Sostiene che la Legge n. 80 del 2005, che è intervenuta a modificare l'art. 563 c.c., aveva proprio l'intento di permettere ai legittimari di esperire l'azione di simulazione delle liberalità indirette compiute dal de cuius in vita, senza dover attendere l'apertura della sua successione (cioè, la sua morte).

Secondo Tizio, pertanto, l'azione di simulazione consentirebbe di recuperare il bene al patrimonio del disponente (donante e futuro de cuius) e di esercitare sullo stesso la pretesa di restituzione, anche dopo il decorso del termine di vent'anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto donativo e tutto ciò costituirebbe l'effetto del rimedio di cui all'art. 563, 4°comma, c.c. voluto dal Legislatore della riforma.

Quindi, appreso dell'atto di liberalità, il legittimario, pur essendo il donante (suo dante - causa, in quanto futuro de cuius) ancora in vita, potrebbe agire direttamente ed immediatamente sia per la simulazione della liberalità a favore di terzi ed anche attivare l'opposizione di cui all'art. 563, 4° comma, c.c., perché l'accoglimento della domanda di simulazione costituisce presupposto logico per l'opposizione di cui all'art. 563 c.c. e permette di recuperare beni donati anche se siano trascorsi più di vent'anni dal compimento e dalla trascrizione della donazione.

Impugnabilità della donazione: quando è possibile

La Cassazione non condivide questi assunti.

Tizio, si sottolinea, in quanto figlio e, dunque, parente in linea retta del disponente Sempronio, ritiene di aver titolo per esperire, anche prima dell'apertura della successione del disponente, l'azione prevista dall'art. 563 c.c., come novellato per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 80 del 2005. Tale disposizione, in particolare, autorizza il coniuge ed i parenti in linea retta del disponente alla notificazione ed alla trascrizione di un atto di opposizione alla donazione, opponibile sia al donatario che ai suoi aventi causa, allo scopo di impedire il decorso del termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione, entro il quale, a norma dell'art. 563, 1°comma, c.c., il legittimario, salva la preventiva escussione dei beni del donante, può chiedere la restituzione dell'immobile anche agli aventi causa del donatario.

Tuttavia, sottolinea la Corte, l'opposizione prevista dall'art. 563, 4° comma, c.c., il cui scopo è quello di sospendere il termine per richiedere la restituzione degli immobili donati, ha solamente un effetto 'cautelare' ed 'ipotetico'.

Infatti, il legittimario viene posto nella condizione di agire verso gli aventi causa del donatario per ottenere la restituzione del cespite solamente qualora:

  • al momento dell'apertura della successione del donante sia rilevata un'effettiva lesione della quota di legittima del legittimario per effetto della donazione eseguita in vita dal de cuius,
  • l'azione di riduzione sia esperita fruttuosamente da parte del legittimario (cioè, qualora il Giudice accerti la lesione della legittima e riconduca il bene alla massa ereditaria, momento prodromico necessario al legittimario pretermesso per poter agire nella fase successiva) e
  • il donatario risulti incapiente.

Quindi, l'azione di cui all'art. 563, 1° comma, c.c., è esperibile solamente dinnanzi alle tre condizioni suesposte ed all'ulteriore condizione che il legittimario abbia notificato e trascritto l'opposizione di cui al 4° comma della stessa norma.

Ovviamente, tutto ciò vale solamente dall'apertura della successione in poi, in quanto, prima di tale momento, semplicemente non esiste la massa ereditaria sulla quale calcolare la quota di legittima spettante al legittimario interessato come per legge e, pertanto, per verificare se c'è stata lesione per effetto della fuoriuscita, dal patrimonio, di alcuni beni a causa delle donazioni eseguite dal de cuius.

In altre parole, voler esperire l'azione prima di tale momento significherebbe pretendere di ottenere il valore di 1/3 quando ancora non si conosce il valore dell'intero.

Quanto all'azione di simulazione, rivolta anche contro liberalità indirette, la Cassazione ne ammette l'esperibilità anche durante la vita del de cuius, questo perché l'azione di simulazione ha uno scopo diverso dalle azioni di riduzione e restituzione sopra viste; infatti, la simulazione mira a far dichiarare inefficace l'atto simulato nei confronti di colui che propone l'azione (il nostro futuro legittimario, nel caso di specie), accertatone, in questo caso, la natura donativa.

Una volta ottenuta questa pronuncia, il coniuge o il parente in linea retta previsti dall'art. 563 c.c. potranno notificare e trascrivere sull'immobile (oggetto dell'atto simulato, cioè della donazione mascherata da vendita) l'atto di opposizione, da questo momento avviandosi la sospensione del termine ventennale per proporre l'azione di restituzione.

Circa invece la donazione indiretta, la Corte rammenta che:

«l'intento liberale può, in concreto, essere realizzato mediante la messa a disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da parte del ricevente, l'acquisto di un bene immobile.

In tali ipotesi, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre distinguere il caso in cui la liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per l'acquisto di un immobile, da quello -diverso- il cui il donante fornisca il denaro, quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che -in tale evenienza- costituisce esso stesso l'oggetto della donazione, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed acquisto del cespite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9282 del 05/08/1992, Rv. 478443; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5310 del 29/05/1998, Rv. 515917; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12563 del 22/09/2000, Rv. 540389; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017, Rv. 644326)».

Siccome solamente nel caso in cui l'oggetto della donazione sia l'immobile si può ammettere l'esperibilità del rimedio previsto dall'art. 563 c.c., perché, laddove invece sia il denaro, non avremo possibilità di rientro del bene nella massa del de cuius, spetta all'attore - quindi al legittimario che agisca per la simulazione - provare quale sia stato l'oggetto della donazione, in particolare che esso è costituito dal bene immobile e non dal denaro.

Perché, allora, la Corte non accoglie la domanda di Tizio contro Caia e Sempronio?

Perché l'azione promossa da Tizio venne avviata nel 2012, quando erano passati 40 anni dalla trascrizione degli atti dispositivi eseguiti da Sempronio e Caia, quindi, quando si era prescritto il termine di 20 anni dalla trascrizione della donazione di cui all'art. 561 c.c., 1° comma.

Tizio, sul punto, aveva sostenuto di essere nei termini poiché, a suo dire, per effetto della novella del 2005, il nuovo sistema sarebbe applicabile a tutte le donazioni eseguite prima del vigore della Legge n. 80 del 2005, perché il termine di 20 anni decorrerebbe non dalla trascrizione delle donazioni bensì dall'entrata in vigore della riforma.

Ma la Corte non può accogliere questa tesi, in quanto manca, nella legge di riforma, una norma transitoria o di diritto intertemporale che autorizzi una simile estensione.

Si possono vendere immobili che vengono da una donazione?

Sentenza
Scarica Cass. 11 febbraio 2022 n. 4523
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