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La delega in bianco: quando l'atteggiamento di disinteresse per le sorti del proprio Condominio, può avere dei risvolti complessi ed estremamente pericolosi

Assemblea Condominiale: gli effetti della delega in bianco ed i risvolti procedurali.
Avv. Roberto Rizzo - Foro di Cosenza 

Un signore ad un amico: "Carissimo, stasera c'è l'Assemblea del Condominio, ho un impegno importantissimo e non potrò partecipare… ti posso lasciare la delega in bianco e da me già firmata? Tanto, tra me e te non ci sono problemi, quello che decidi tu, andrà benissimo anche per me… ci conosciamo da vent'anni…;" e l'amico, di rimando: "Stai tranquillo, me la vedo io… divertiti! Poi ti aggiorno…"

Quello che può sembrare un comune e cordialissimo dialogo tra vicini di casa che si conoscono e si frequentano da anni, in realtà, potrebbe essere la fine di un'amicizia consolidata.

Ma andiamo per ordine. La norma che regola l'istituto della delega in Condominio è l'art. 67 delle disposizioni di att. al c.p.c., dalla quale risulta che: "Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta."

Ora, tralasciando l'ulteriore complessa disciplina dettata in proposito dalla norma in commento -non perché di scarsa rilevanza, ma- per rimanere quanto più aderenti possibile al tema trattato in questo breve scritto, cercheremo di capire cos'è concretamente la delega in bianco, se e quanto sia diffusa nella prassi condominiale e quali possono essere le implicazioni correlate ad un uso indiscriminato e -soprattutto- inconsapevole della stessa.

Come sappiamo, i condomini che hanno ricevuto la convocazione assembleare per una certa data, contenente un chiaro ed esauriente ordine del giorno, attraverso la preventiva analisi degli argomenti da trattare, possono decidere di partecipare o meno all'assemblea in oggetto; qualora fossero costretti, ovvero optassero per non essere presenti personalmente, -per impegni personali pregressi, o, più semplicemente per valutazioni di mera opportunità- attraverso l'istituto della delega, si garantiscono la possibilità di partecipare comunque all'adunanza -per il tramite del proprio delegato- concorrendo, così, alla formazione eventuale della volontà assembleare rispetto agli argomenti all'ODG.

La delega autorizza anche a non presentarsi in assemblea?

In questo caso, colui che non partecipa -per un motivo o per l'altro- all'assemblea, e, dunque, decide di delegare, ha due possibilità:

  1. indicare punto per punto al proprio delegato il voto da esprimere rispetto all'argomento discusso;
  2. lasciare la delega senza alcuna indicazione di voto, rimettendosi, così, interamente, al saggio e prudente apprezzamento del soggetto nel quale ha riposto la propria incondizionata fiducia.

È il caso, appunto, della c.d. Delega in bianco.

Nella prassi condominiale, probabilmente a causa del sostanziale disfavore sociale diffuso, con il quale, ancora oggi, sono considerate le assemblee di condominio, sempre più di frequente si tende a delegare -quasi per allontanare da sé il problema- e si tende, purtroppo a farlo nella maniera più sbrigativa possibile; vale a dire riversando sul delegato la responsabilità per ogni decisione, quasi come se ciò fosse di per sé sufficiente ad esorcizzare l'incubo assembleare.

Dal punto di vista procedurale, questo pernicioso atteggiamento di disinteresse per le sorti del proprio Condominio, può avere dei risvolti complessi ed estremamente pericolosi.

Quante deleghe può avere un condòmino in assemblea?

Il rapporto giuridico che si insatura tra delegato e delegante. Il conferimento della delega, che deve avvenire necessariamente in forma scritta, ai sensi del comma n. 1 dell'art. 67 disp. att. c.p.c. (e che non può in nessun caso essere rilasciata all'amministratore ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.p.c. n.10), determina il sorgere tra le parti del rapporto di mandato, per cui il delegato (mandatario) è tenuto, nello svolgimento dell'incarico ricevuto dal delegante (mandante), al rispetto delle norme codicistiche in materia (artt. 1703 e ss. c.c.).

Sul punto, si ricorda un mirabile arresto della suprema Corte: "(…) In tema di condominio e nella ipotesi di assemblea, i rapporti fra il rappresentante intervenuto ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante deve ritenersi legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega scritta, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto" (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 12466/04).
Ora, fin quando la delega in bianco conferita al condomino mandatario non contribuisce in maniera determinante alla formazione della volontà assembleare, è difficile che sorgano conflitti tra le parti; ma quando essa concorre in modo decisivo alla costituzione dell'assemblea e, soprattutto, all'adozione di una delibera particolarmente onerosa, si aprono scenari dalle tinte particolarmente fosche.

Immaginiamo che il condomino Alfa -proprietario di due appartamenti- abbia conferito delega in bianco al suo amico condominio Beta, il quale, viceversa, all'interno del Condominio, sia proprietario tre magazzini commerciali a piano terra, nei quali svolge la propria attività lavorativa e che, nell'assemblea per la quale Alfa ha delegato Beta, si debba deliberare in ordine alla ristrutturazione dell'edificio o di parte di esso.

Il Condomino Beta, titolare di molti millesimi, facoltoso e, magari, assolutamente convinto della necessità di procedere alla ristrutturazione in oggetto, vota favorevolmente per sé e per il proprio delegante, contribuendo all'approvazione del deliberato assembleare e vincolando, così, il suo mandante al futuro esborso di una cifra importante.

In tali casi, il condomino mandante potrà eccepire l'invalidità del voto del proprio delegato, rispetto alla corretta formazione della delibera assembleare, per aver il mandatario delegato travalicato i limiti dell'incarico ricevuto? Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la risposta al quesito è decisamente negativa, avendo il rapporto di mandato solo effetti inter partes e non essendo opponibile al deliberato assembleare.

Ed infatti: "il condomino che affermi di avere firmato una delega in bianco per la partecipazione all'assemblea condominiale e successivamente contesti il voto espresso in assemblea, ha l'onere di provare il contenuto dell'accordo che il rappresentante, esercitando il voto, non avrebbe rispettato, non essendo sufficiente il mero disconoscimento del contenuto della delega. (…)"; ed ancora: "(…) In caso di partecipazione di un condomino all'assemblea a mezzo di rappresentante, qualora il condomino rappresentato impugni la deliberazione dell'assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un proprio "infedele" delegato per abusivo riempimento della delega firmata in bianco (voto che abbia inciso o sulla regolare costituzione dell'assemblea o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge o dal regolamento), deve fornire la prova di un accordo di contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto non essendo sufficiente il mero disconoscimento del contenuto della delega (Cass. Civ., sez. VI Civile, ordinanza n. 16673 del 25 giugno 2018)".

In altre parole, per la Suprema Corte, il delegante che volesse eccepire il c.d. riempimento "contra pacta" della delega rilasciata in bianco da parte del proprio delegato, dovrebbe essere in grado di dimostrare l'esistenza di un diverso accordo scritto -tra sé stesso ed il delegato- contestuale o precedente al rilascio della delega, che il mandatario, col proprio voto infedele, avrebbe violato.

L'esperienza insegna che questa è, di fatto, una probatio diabolica, in quanto non è realisticamente ipotizzabile che chi non ha trovato, o potuto avere, il tempo per riempire un semplice modello di delega, abbia precedentemente predisposto un atto, avente forma scritta e data certa, per indicare, punto per punto, al proprio delegato cosa votare, contravvenendo, per ciò stesso al rapporto fiduciario che, di solito, è alla base di un atto così importante quale una delega formale.

Ed allora, amici cari, per evitare di incrinare rapporti d'amicizia ultra decennali, o anche solo, consolidati rapporti di buon vicinato, l'invito che, sommessamente, chi scrive, rivolge all'utenza condominiale è quello di utilizzare con parsimonia l'istituto della delega in bianco, essendo preferibile, ove possibile, la fattiva partecipazione personale alla vita del proprio Condominio.

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