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Conteggio deleghe nell'assemblea. Il condomino titolare di più appartamenti, come i comproprietari dello stesso immobile, valgono per una “testa”

Difetto di delega ed errori di calcolo delle domande.
Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. Alcuni condomini impugnavano due deliberazioni assembleari lamentando errori nel calcolo delle maggioranze inerenti al numero degli intervenuti.

Secondo gli attori, in particolare, il condomino, il quale sia proprietario o comproprietario, come nel caso di specie, di più unità immobiliari, va considerato in sede di assemblea come una sola "testa", rappresentante i millesimi risultanti dalla somma dei valori di proprietà dei suoi immobili. Veniva contestato altresì il difetto di delega di un rappresentante.

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 15 ottobre 2019, ha accolto la domanda nella parte relativa agli errori di calcolo delle domande. Circa il difetto di delega, invece, il tribunale ha negato che gli attori fossero legittimati a svolgerle, essendo questione rimessa alla sola iniziativa del falsamente rappresentato.

Calcolo delle maggioranze. L'art. 1136 c.c., il quale fa riferimento, per l'approvazione delle deliberazioni assembleari, ad un determinato numero di partecipanti al condominio ed ad un determinato valore dell'edificio rappresentato dalle rispettive quote, comporta che ogni condomino intervenuto possa esprimere un solo voto (ed analogamente va considerata la posizione degli astenuti e degli assenti), qualunque sia l'entità della quota che rappresenta ed indipendentemente dal fatto che questa sia costituita da una sola o da più unità immobiliari (Cass. 9 dicembre 1988, n. 6671).

Allo stesso modo, ai fini delle maggioranze numeriche, tutti i comproprietari di una medesima unità immobiliare "contano per uno", e cioè esprimono un solo voto.

Va annullata la delibera votata anche dall'amministratore delegato da un condomino

L'art. 67 disp. att. c.c. Quest'ultima interpretazione è avvalorata dalla lettura del vigente secondo comma dell'art. 67 disp. att. c.c., il quale dispone che: "Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art.1106 c.c.".

Ciò suppone che la maggioranza dei comproprietari, calcolata nei modi indicati dall'art. 1105 c.c., decida di delegare ad uno dei partecipanti o ad un terzo l'amministrazione del bene rientrante nella comunione, non potendo altrimenti né l'assemblea, né lo stesso regolamento, coartare la volontà dei medesimi comproprietari.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Verona del 15 ottobre 2019
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