Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Solo chi delega un altro a partecipare in sua vece all'assemblea può eccepire vizi della delega.

I vizi della delega nell'assemblea condominiale.
Avv. Edoardo Valentino 

Il condomino che affermi di avere firmato una delega in bianco e istruito un'altra persona a presenziare in sua vece all'assemblea condominiale, qualora affermi l'esistenza di vizi nella delega ha l'onere di fornire la prova di quanto affermato. Questo il principio pronunciato con l'ordinanza Cass. sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16673.

Il caso in oggetto principiava con il ricorso di un condomino volto ad ottenere l'invalidità della delibera del proprio stabile. In particolare il condomino lamentava di avere dato delega per l'assemblea all'amministratore dello stabile e di avere scoperto in seguito di essere stato rappresentato da un altro condomino grazie al fatto che la delega era stata conferita in bianco su foglio non compilato.

Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente domandava una perizia grafologica che, però, in corso di causa di rendeva superflua dato che egli riconosceva come propria la firma apposta. All'esito del processo il Tribunale rigettava la domanda avanzata dal ricorrente.

Vista la soccombenza il condomino adiva la Corte d'Appello chiedendo il riesame della questione.

Il giudice del riesame, però, come quello che lo aveva preceduto, rigettava la domanda affermando che visto che l'appellante riferiva una falsa compilazione della delega era suo compito fornire prova di quanto riportato. L'assenza di prova sul fatto costituiva di per sé causa per il rigetto dell'appello.

Alla luce dell'esito del secondo grado di giudizio il condomino depositava ricorso in Cassazione. Tale atto era articolato su tre motivi di diritto.

In prima battuta il ricorrente lamentava una violazione degli articoli 216 c.p.c. e 1175 c.c. da parte della Corte d'Appello in quanto questa non avrebbe correttamente motivato la revoca dell'ordinanza relativa alla perizia grafologica, né motivato in merito al fatto che il condominio avesse prodotto nel corso del giudizio un'altra delega apparentemente data dallo stesso ricorrente per la medesima assemblea.

La seconda doglianza, invece, era incentrata sulla violazione da parte della Corte d'Appello dei principi di lealtà e probità nella propria decisione, nuovamente insistendo sulla differenza tra la delega prodotta dal condominio e quella allegata dall'attore con il proprio atto introduttivo.

Da ultimo il ricorrente censurava, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., la mancata verificazione della delega posta alla base del ricorso.

Perchè i condomini con delega devono essere conteggiati ai fini dell'assemblea

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 25 giugno 2018 n. 16673 rigettava integralmente il ricorso proposto dal condomino.

La Suprema Corte, che rilevava altresì una scarsa specificità e genericità del ricorso depositato, specificava che "Ove un condomino impugni una deliberazione dell'assemblea, assumendo che la stessa sia stata adottata in forza del voto di un proprio "falso" (o "infedele") delegato, voto che abbia inciso sulla regolare costituzione dell'assemblea, o sul raggiungimento della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge o dal regolamento (non trovando nella specie applicazione, ratione temporis, quanto ora stabilito dall'art. 67, commi 1 e 5, disp. att. c.c., in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 220 del 2012), occorre considerare come i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato vadano disciplinati in base alle regole sul mandato.

Solo, dunque, il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condòmini, perché estranei a tale rapporto" (principio già in precedenza affermato in Cass. Sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2218).

La Corte, inoltre, rilevava come prima della riforma dell'art. 67 comma 1 disp. Att. C.c. (avvenuta con la Legge 220 del 2012) la giurisprudenza considerasse valida anche la delega conferita in forma orale da un condomino all'altro e che di tale mandato fosse possibile dare prova con ogni mezzo, anche le presunzioni.

Tale norma, come detto ora riformata, afferma al primo comma che "Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta".

Nel caso oggetto della sentenza, comunque, il condomino aveva riconosciuto la paternità della sottoscrizione apposta in calce alla delega, deducendo poi come questa fosse stata rilasciata in bianco e per una assemblea differente rispetto a quella nella quale era stata effettivamente utilizzata.

La censura del ricorrente, quindi, non afferiva alla presunta falsità della sottoscrizione, ma piuttosto all'abusivo riempimento del documento da parte di terzi.

Secondo la Cassazione, tuttavia, il disconoscimento del documento operato dal ricorrente non aveva alcuna validità dato che questi aveva l'onere di provare di un accordo diverso da quello contenuto dal documento ovvero l'abusivo riempimento dello stesso.

Nel corso del giudizio il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in merito agli elementi sopra riportati e quindi la Cassazione avallava in toto la decisione presa dalla Corte d'Appello.

In conclusione la Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla corresponsione delle spese del giudizio.

Come deve essere scritta la delega a partecipare all'assemblea di condominio

  1. in evidenza

Dello stesso argomento