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I condomini presenti per delega devono essere conteggiati ai fini del calcolo del quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea

Perché i condomini con delega devono essere conteggiati ai fini dell'assemblea.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Delega a partecipare all'assemblea di condominio

Le deleghe rappresentano lo strumento attraverso cui ogni condomino può partecipare all'assemblea facendosi rappresentare da un'altra persona.

Il delegato è chi partecipa all'assemblea, il delegante colui che conferisce l'incarico di partecipare in suo nome e conto.

La legge di riforma del condominio (l. n. 220/2012) ha imposto un limite alle deleghe accumulabili per quei condomini con più di venti partecipanti.

Esattamente, ai sensi del primo comma dell'art. 67 disp. att. c.c.

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Il quinto comma della medesima norma vieta di conferire la delega all'amministratore di condominio.

La delega, inoltre, deve avere forma scritta (art. 67 disp. att. c.c.). La validità formale andrà ad essere verificata dal presidente dell'assemblea condominiale.

Chi conferisce la delega è definito delegante, mentre chi la riceve e partecipa alla riunione per conto del primo è detto delegato. Il rapporto tra delegato e delegante, afferma la Corte di Cassazione, è soggetto alle regole del mandato (Cass. 25 gennaio 2016 n. 1234).

=> Deleghe aventi validità permanente

Delega a partecipare all'assemblea di condominio, il quesito

In questo contesto un nostro lettore di domanda:

"Secondo l'art. 1136 c.c.: "la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio".

Il nostro condominio è composto da n. 29 condomini, pertanto il numero occorrente è pari a 9,66666 = a 10, però nelle ultime due assemblee la presenza fisica è stata solamente di otto condomini, di cui due anche in possesso di deleghe da altri quattro condomini.

Nel conteggio delle presenze l'amministratore ha conteggiato 8 + 4 = 12 ritenendo validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione.

La mia domanda è la seguente, le quattro deleghe ricevuta da altrettanti quattro condomini assenti vanno considerate come presenze, o come credo il totale delle presenze resta otto.

Cioé, un condomino con due deleghe nel conteggio del numero dei voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio vale 1 + 2 o viene conteggiato sempre come una sola presenza?".

Il nostro lettore si sofferma sui quorum deliberativi della seconda convocazione e porta l'esempio con i calcoli della sua compagine.

Quanto chiede, però, ha valenza generale ed è riferibile tanto alle deliberazioni in prima convocazione quanto ai quorum costitutivi di entrambe le convocazioni.

=> La delega autorizza anche a non presentarsi in assemblea?

La risposta è semplice: il condomino che viene delegato a partecipare deve essere sempre conteggiato per sé stesso e per tutte le persone rispetto per le quali s'è preso l'impegno di partecipare all'assemblea.

Insomma se Tizio partecipa per sé e per i suoi vicini Caio e Sempronio, sul verbale dovrà essere riportata la presenza di Tizio e per delega di Caio e Sempronio. Quindi, nella realtà dei fatti, Tizio voterà e sarà presente per sé e per altre due persone che in questo modo devono essere tenute in considerazione, sia per i millesimi, sia come presenza "fisica", anche se per delega.

In pratica una finzione giuridica che serve a facilitare il funzionamento del condominio.

Delega, nessuna contestazione da parte degli estranei

"I rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (v. tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 30/01/2013 Rv. 625133; Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 07/07/2004 Rv. 574263; Sez. 2, Sentenza n. 8116 del 27/07/1999 Rv. 528986; Sez. 2, Sentenza n. 3952 del 26/04/1994 Rv. 486360)" (Cass. 25 gennaio 2016 n. 1234).

Questo il principio espresso dalla Cassazione, più sinteticamente affermato in precedenza.

=> I vizi della delega nell'assemblea condominiale

Eppure, ad avviso di chi scrive, la sua valutazione complessiva necessita di un appunto critico: il riferimento è qui alla delega falsa, cioè al falso rappresentante.

Se Tizio falsifica una delega affermando che gli è stata rilasciata da Caio e quella delega rappresenta un elemento decisivo per la costituzione dell'assemblea, ovvero la deliberazione su un argomento, è evidente che l'interesse, in tal caso, non è solamente quello inerente al regolare svolgimento del mandato, ma anche alla corretta deliberazione da parte dell'assemblea: così non fosse si dovrebbe arrivare alla conclusione che se un condòmino falsifica più deleghe e grazie ad esse decide qualcosa di suo interesse, nessuno se non i falsamente rappresentati potrebbe contestare quel modus operandi.

Una conclusione, ad avviso dello scrivente, che pone più di qualche dubbio e riserva.

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Giovanni
Giovanni 14-04-2017 10:55:27

il rappresentante dei condomini (max 5 e max 199/1000)voterà UNA sola volta e rappresenta UNA SOLA persona in assemblea; CIO' inerente il raggiungimento del QUORUM COSTITUTIVO vedere 2° cpv c.3 Art 1136 c c !

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Renzo
Renzo 25-01-2018 15:10:56

Quindi in un condominio di 10 unità (1/3= 4 condomini) una assemblea (definita come...riunione di persone...) composta da uno estraneo al condominio con 4 deleghe relative a 4 condomini diversi che insieme rappresentano più di 340 mm. secondo questa interpretazione, sarebbe legalmente costituita. Ma siamo sicuri che il legislatore intendesse questo? Cioè un estraneo con 4 deleghe decide la vita di un condominio non suo? C'è qualcosa che stona....

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Gianni
Gianni 25-01-2018 15:26:18

I dottori e presunti tali KAPISCONO le Leggi a loro piacimento ! 1^ la regolare costituzione dell'assemblea o QUORUM COSTITUTIVO. 2° il conteggio delle deleghe. 3° il QUORUM DELIBERATIVO. UN RAPPRESENTANTE di deleghe risulta essere eguale ad un condominio con 5 U.C. per un MASSIMO di 200/1000. NON TUTTI SONO D'ACCORDO, aspettano pronuncia degli Emerlini.

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Jose Franco Iacovino
Jose Franco Iacovino 31-12-2018 02:17:56

.....purtroppo la legge di riforma del codice civile come quella prima è fatta dagli avvocati i quali si guardano dal farla secondo la logica interpretativa.
Non ci sarebbero piu' ricorsi. Ma chi in assemblea vota una volta per se e poi diversamente per il delegante.La delega conferisce solo la rappresentanza riferita all'unita immobiliare ovvero dei m/m il delegante al momento della delega dichiara di accettare qualsiasi decisione del delegato anche contraria al suo orientamento.Cio' significa che il voto è univoco.altro che doppio. triplo e quadruplo! vale solo il voto degli intrvenuti piu' i m/m ceduti.

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Gianni
Gianni 02-01-2019 09:44:02

I dottori(o presunti TALI) aspettano UNA pronuncia degli ERMELLINI(sentenza di Cassazione). MA il legislatore E' stato chiaro! Il proprietario con 5 u.i. VALE un voto ed i relativi M/m- il DELEGATO con 5 deleghe vale CINQUE voti ed il totale dei M/m dalle deleghe. INIQUITA' oppure MANCATA EQUITA'LEGISLATIVA ! Secondo modesto parere confusione tra DELEGATO e RAPPRESENTANTE

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Jose Franco Iacovino
Jose Franco Iacovino 02-01-2019 14:51:04

L'avvocato non mi risponde evidentemente sta in difficolta' a proposito della "finzione giuridica" e il falso ideologico.

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Sabatino,
Sabatino, 28-02-2019 18:35:36

info. un condomino che è anche amministratore di un condominio di 8 proprietari, puo presentare deleghe? Se alle assemblee non si raggiunge i 500/1000mm puo revocare e nominarsi come amministratore per le deleghe ricevute, ripeto non arrivando mai ai 500/1000mm .Grazie delle risposte.

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Biagio
Biagio 05-03-2019 09:56:08

La norma è chiara, l'amministratore non può avere nessun tipo di delega. Se poi vogliamo affidarla, poiché anche condomino darà la sua delega a suo figlio, moglie, amico condomino, ecc...A me è capitato in assemblea lo stesso non è stato in grado di districarsi, le deleghe ricevute, non sono state ammesse con un po'di amarezza e soddisfazione personale. Nella successiva assemblea si è fatto più furbo dando le deleghe a un suo affiancatore con tanto d'infinito da parte mia.

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Moreno
Moreno 04-05-2019 03:17:20

L'art. 67 delle disposizioni attuative dice espressamente che ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante. Quindi se un condomino ha 2 deleghe, di fatto gli intervenuti sono 3.

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Moreno
Moreno 04-05-2019 03:36:13

Aggiungo che non a caso l'art. 1136 utilizza espressioni come "intervento dei condomini" e "maggioranza degli intervenuti" derivanti tutte dal verbo "intervenire" usato nell'art. 67 delle disposizioni attuative. Mi sembra tutto molto chiaro.

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Carlo Miale
Carlo Miale 24-02-2021 08:49:38

Si domanda, se in un condominio con 46 appartamenti si può ritenere valida la condizione di più condomini, ai sensi del primo comma dell'art. 67 disp. att. c.c., tutti con più di una delega e se devono essere tutte conteggiate ai fini del calcolo del quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea. esempio: 8 condomini con 4 deleghe ciascuno.

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Gianni
Gianni 01-03-2021 11:58:48

L'art 67 d.a.c.c. prevede la possibilità di avere UN condomino con 4 deleghe MA le 4 deleghe devono avere una sommatoria dei millesimi minore o uguale ad 1/5 del totale di millesimi. CIOE' !
Se condominio di 1000/millesimi, le 4 deleghe sommate non devono superare (1/5 di 1000 =) 200/millesimi.
il condomino portatore delle 4 deleghe (anche se sono NON condivido)può esprimere 5 voti !

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Marusic Eraldo
Marusic Eraldo 25-09-2021 11:51:46

SE 4 condomini sono portatori ciascuno portatore di deleghe pari a 190 millesimi in totale 760 millesimi l"Assemblea è valida.

rispondi
Marusic Eraldo
Marusic Eraldo 25-09-2021 12:24:52

SE 4 condomini sono ciascuno portatore di deleghe pari a 190 millesimi in totale 760 millesimi l"Assemblea è valida.

rispondi
Maria
Maria 23-09-2022 14:20:37

Buon pomeriggio.
Il mio condominio è di 18 unità.
2 unità proprierario X.
Se in aggiunta ha deleghe di Y, Z ha sempre la maggioranza nelle delibere e nelle decisioni.
E' REGOLARE QUESTA COSA???

rispondi
Gianni
Gianni 27-09-2022 09:10:18

BuonDì Sig Maria !
Il proprietario/condomino X si presenterà nelle assemblee cond. avente diritto di esercitare TRE voti(non condivido ed aspetto la pronuncia della Cassazione a S.U.).
Tali voti hanno un valore (X + y + z)millesimi.
Restano in voga gli altri 14 condomini.
Molte assemblee (vedere gli Or.d.G) si ritengono valide con la presenza minima di 1/3 di 17(=5,66) condomini(6 condomini)e minimo 333/1000 di valore.
Buona comprensione

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Mario Scavino
Mario Scavino 15-01-2023 13:38:12

L'assemblea deve scegliere se accettare la proposta di fare una riparazione al terrazzo, i favorevoli sono 8, i contrari sono 3, gli astenuti sono 10.
E' giusto che gli astenuti vincano con 10 voti su 21 ( il totale di 8+3+10)? Ma gli astenuti non sono ammessi al voto?

E' giusto considerare tutti gli intervenuti all'Assemblea, compresi gli astenuti che non vogliono partecipare alle spese di riparazione?

rispondi
Gianni
Gianni 16-01-2023 11:28:17

Sig. Mario S., la riparazione, benché riguarda il terrazzo condominiale, DEVE ESSERE circoscritta !
Dovesse riguardare solo un angolo -come la lunetta su un campo di calcio da dove si batte il calcio d'angolo, TALE riparazione DEVE essere decisa SOLO e soltanto dai condomini dalle Unità abitative - in ragione della verticalità - sottostanti.
Si dovrebbero quindi riunire in assemblea di condominio parziale SOLO e soltanto i condomini sottostanti in linea d'aria verticale e DECIDERE/deliberare la riparazione.

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