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Quorum deliberativi, chi sono i condòmini presenti?

Quorum deliberativi: devono essere considerati presenti anche quelli che hanno delegato.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Sempre più spesso ci capita di ricevere e-mail di chiarimento in merito al concetto di condomino presente all'assemblea condominiale.

Una delle ultime recita così:

Un dubbio che leggendo vari articoli sono riuscito a fugare riguarda il significato da attribuire alla locuzione «condòmini presenti in assemblea».

Mi spiego: non considerando le deleghe rilasciata all'amministratore, perché vietate, limitando per ogni condomino le deleghe ad un massimo di 200 millesimi e stabilendo la metà o un terzo dei presenti, a seconda del caso, per la validità delle delibere assembleari si presume che il legislatore abbia voluto intendere presenti quelli fisicamente in carne e ossa e non quelli presenti per delega”.

Giacché il nostro lettore presume che i presenti per delega non debbano essere considerati tali, ci impone l'onere di dimostrare che questa sua conclusione presuntiva sia errata, come errate, e preciseremo anche qui il perché ed i limiti dell'errore, sono le conclusioni relative a deleghe all'amministratore e deleghe in eccesso.

Quorum costitutivi: si tratta delle maggioranze che la legge richiede affinché l'assemblea possa essere costituita, ossia possa iniziare al fine di deliberare.

Quorum costitutivi per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione

Quorum costitutivi per lo svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione

Tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

L'art. 67, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile specifica che “ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”.

Poiché chi interviene è da ritenersi presente, fintanto che non si allontani dell'assemblea, deve considerarsi presente anche chi ha deciso di non intervenire personalmente, ma delegando una persona di propria fiducia.

Perchè i condomini con delega devono essere conteggiati ai fini dell'assemblea

La prima conclusione cui bisogna giungere, quindi, è che presenti in assemblea non devono essere considerati solamente i condòmini fisicamente presenti al momento e nel luogo della riunione, ma anche quelli che abbiano delegato qualcun altro ad esserlo.

Ove tale persona sia un altro condomini, egli conterà per lui e per tante altre persone che gli hanno conferito delega.

Questa conclusione ci permette di passare alle precisazioni su numero massimo di deleghe e deleghe all'amministratore.

Come specificato dal secondo periodo del primo comma dell'art. 67 disp. att. c.c. “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”.

Si badi: questa valutazione dev'essere fatta dal presidente dell'assemblea (anche su segnalazione dei condòmini o dell'amministratore).

In mancanza tutti i condòmini deleganti, anche nel caso di eccesso di deleghe dovranno essere considerati presenti, salvo successiva impugnazione del verbale per violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. Stesso discorso per il caso di deleghe all'amministratore di condominio (art. 67, quinto comma, disp. att. c.c.).

Perchè i condomini con delega devono essere conteggiati ai fini dell'assemblea

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GMarco
GMarco 07-04-2017 23:28:22

Nell'articolo si parla di quorum ed è sufficientemente chiaro ma non esaustivo: manca un dettaglio che vorrei fosse chiarito.
Nelle dizioni
"sono presenti (numero) condomini su (numero totale) per un totale di ___ "
"maggioranza degli intervenuti all'assemblea"

chi sono i "presenti"? chi sono gli "intervenuti"?
In un condominio di 10 unità condominiali (100/mill.ciascuna), se Tizio è proprietario di 3 unità ed è presente (fisicamente o come delegante), nel computo dei condomini presenti su un totale di ... e nel computo della maggioranza degli intervenuti vale 1 o vale 3 ?
In sostanza, se in assemblea ci sono 5 condòmini + Tizio (delegante), "sono presenti (6 o 8) condomini su (10) per un totale di 800 millesimi" e la "maggioranza degli intervenuti all'assemblea" è 4 o 5?

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Giovanni
Giovanni 09-04-2017 09:41:18

Buona domenica a tutti.
sostengo ke una assemblea condominiale "... è regolarmente costituita con l'intervento di tanti(incerto) condomini che RAPPRESENTINO almeno 1/3 del valore dell'intero edificio e 1/3 dei PARTECIPANTI(certo) al condominio.,,- Per assemblea si ritiene riunione di persone/condomini- Molti dottori travisano l'art. 1136 c.3 2°cpv tirando in ballo l'art 67 d.a.c.c.- Per me travisano i dottori in legge o presunti tali-- il legislatore E' stato chiarissimo. Jonny

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GMarco
GMarco 09-04-2017 12:33:40

Massimo rispetto per ogni opinione, ma la domanda non riguardava il quorum ma chi sono i presenti e chi gli intervenuti e conseguentemente quale è la maggioranza.
L'art.67 c'entra poco, riguarda le deleghe e non v'è dubbio che un delegante è presente (ovviamente se è presente il delegato).
La risposta all'esempio dovrebbe essere:
presenti 6 su 8 per 800 mill. su 1000, e la maggioranza degli intervenuti 4.

rispondi
GMarco
GMarco 12-04-2017 19:53:27

La ringrazio della precisazione che, seppur logica, poteva lasciare spazio per equivoci.
Ergo, nell'esempio iniziale (condominio di 10 unità da100/mill.ciascuna), con Tizio proprietario di 3 unità), se in assemblea ci sono 5 condòmini + Tizio (delegante), "sono presenti 6 condomini su 8 (NON 10) per un totale di 800 millesimi" e la "maggioranza (capi) degli intervenuti all'assemblea" è 4.
Conferma i valori 6, 8, 800, 4 ?
Grazie.

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Avv. Alessandro Gallucci
Avv. Alessandro Gallucci 13-04-2017 08:41:46

@GMArco: Tizio è un condòmino con più millesimi e il condominio, di dieci unità immobiliari, se tutti gli altri ne hanno una sola, è partecipato da 8 condòmini (7 con una sola unità immobiliare + Tizio con tre).

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GMarco
GMarco 13-04-2017 09:41:30

Perfetto, grazie, considero confermati i valori già indicati.

rispondi
Gianni
Gianni 01-12-2017 12:15:39

Nella quantificazione, in primis, del QUORUM COSTITUTIVO il delegato, RAPPRESENTANTE di 1/5 di deleghe e 200/1000, E' ASSIMILABILE al singolo proprietario di U.C. di valore 200/1000. (si aspetta ke gli Ermellini lo dicano ? )Permane l'integrità ed il legale valore dell'art 67 dacc.

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GMarco
GMarco 01-12-2017 17:05:20

dopo oltre 7 mesi, "che ci azzecca"?

rispondi
Roberto
Roberto 06-12-2017 18:25:27

Salve, ho un dubbio: il numero massimo delle deleghe e di conseguenza il valore delle stesse deve essere 1/5 dei condomini presenti, ma 1/5 massimo dei millesimi è riferito alla somma dei millesimi dei condomini presenti?

rispondi
GMarco
GMarco 06-12-2017 22:13:57

Almeno questo sembra chiaro, il codice dice ".... Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale".
Il numero di condomini presenti non c'entra, vale il num.dei condomini:
condominio con 30 condomini = max 6 deleghe e max 200 millesimi.

rispondi
Gianni
Gianni 07-12-2017 08:32:22

Ke bravo colui che ha critto "ke c.... ci azzecka,,! ==> Da 21 a 60 condomini POSSIBILE da 4 a 15 deleghe per un MASSIMO di 200/1000 del valor dell'intero immobile. Studiate condomini meditate.

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GMarco
GMarco 07-12-2017 09:02:40

... e bravo il matematico !!!
30/5=6 e 1000/5=200
21/5=4 ma 60/5=12

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