La massima. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di quote condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera assembleare, essendo interdetto dal poter sindacare, anche solo in via incidentale, la relativa validità, essendo questa riservata al Giudice dinanzi al quale tale delibera sia stata, eventualmente, impugnata.
La vicenda. Una coppia di proprietari di un'unità immobiliare, facente parte di un Condominio, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo che intimava loro di corrispondere, allo stesso ente, una somma (che superava i sette mila euro), oltre interessi e spese di procedura, a titolo di contributi condominiali risultanti bilancio consuntivo delle spese di riscaldamento e relativo piano di riparto, approvati con delibera assembleare.
A sostegno dell'opposizione deducevano di non essere tenuti al pagamento della somma ingiunta per essersi, la propria unità immobiliare, distaccata già da anni dall'impianto di riscaldamento centralizzato, circostanza dagli stessi comunicata all'amministratore del condominio.
Il Condominio convenuto si costituiva deducendo che delibera assembleare alcuna aveva mai autorizzato la controparte a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento e, ad ogni modo, l'inammissibilità delle contestazioni sollevate in quanto riguardanti delibere di approvazione della spesa, nonché della relativa ripartizione, mai impugnate e, all'effetto, divenute definitive.
La decisione. Il Tribunale, nel respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, per l'effetto condannando in solido i due condomini alla rifusione delle spese sostenute dal Condominio opposto, ha premesso, in fatto, che la somma portata dal decreto ingiuntivo risultava dalla delibera dell'assemblea condominiale, la quale, nella specie, aveva approvato il rendiconto consuntivo delle spese di riscaldamento e relativo piano di riparto.
La delibera assembleare quale prova della sussistenza del credito. La delibera costituisce prova del credito azionato in conformità del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa, e la ripartisce tra i condomini, costituisce titolo di credito del Condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito.
Ciò posto, legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, bensì pure la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che, quest'ultimo, proponga avverso tale decreto.
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