Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Impugnazione di delibera condominiale. È consentito ampliare il thema decidendum ad altre controversie connesse alla “gestione dei beni comuni”.

Perchè nel giudizio instaurato per ottenere l'annullamento di una delibera assembleare si può promuovere anche una richiesta di ripartizione delle spese?
Jerovante Marta 

Nel giudizio instaurato per ottenere l'annullamento di una delibera assembleare si può promuovere anche una richiesta di ripartizione delle spese per la gestione delle cose comuni.

Il caso I proprietari di un appartamento, derivante dal frazionamento di un più ampio complesso in seguito suddiviso in ulteriori unità abitative, impugnavano la delibera assembleare del vicino Condominio che aveva disposto, e posto a loro carico le relative spese, il rifacimento del «muro a retta di contenimento del terreno che delimita una stradella dei condomini del fabbricato condominiale "principale"»: gli attori ritenevano che detto muro fosse stato erroneamente dichiarato comune, assumendo dunque di non dover corrispondere alcuna somma per l'eventuale ricostruzione o manutenzione dello stesso.

Gli attori richiedevano altresì, nella contraria ipotesi in cui si fosse accertata la natura comune del muro in questione, che si accertasse la natura condominiale «anche del muro a retta che separa il giardino di proprietà individuale degli attori […], e quindi il diritto dei medesimi di ripetere dal Condominio convenuto le spese di realizzazione dei muri sostenute a suo tempo [dagli attori]».

Si costituiva il Condominio convenuto, che, in relazione a quest'ultima richiesta degli attori, ne assumeva l'estraneità rispetto «ad un giudizio promosso solo per discutere della validità di una delibera assembleare»; osservava inoltre il Condominio di non essere stato informato né della realizzazione dei lavori né della necessità di eseguirli, e che, in definitiva, detti lavori riguardavano delle proprietà private ed erano destinati ad avvantaggiare solo la proprietà degli attori.

In via riconvenzionale, il Condominio chiedeva altresì che venisse accertato che la proprietà degli attori è parte del complesso condominiale e che, quindi, gli attori, usufruendo della funzione di contenimento del muro oggetto della delibera contestata, fossero tenuti a contribuire alla relativa manutenzione.

La decisione Il Tribunale ha reciprocamente accolto le domande proposte dalle parti: ha accolto la domanda riconvenzionale del Condominio convenuto e ha confermato la validità della delibera assembleare impugnata - in quanto si è accertato che «il muro a monte del maggior fabbricato […] ha la funzione di contenere il terrapieno della proprietà confinane a monte», ossia la proprietà degli attori.

Il giudice ha altresì accolto la domanda formulata in ipotesi dagli attori, dichiarando che il Condominio deve partecipare alle spese sostenute dagli attori per il rifacimento del «muro a valle a sinistra del maggior fabbricato posto alla base della stradella privata di proprietà esclusiva» degli attori, poiché detto muro funge, a sua volta, da contenimento del volume di terra soprastante.

Per quello che qui più specificamente rileva, il Tribunale ha dunque giudicato infondato l'argomento posto dal Condominio convenuto circa la presunta estraneità della richiesta di ripartizione delle spese per la gestione delle cose comuni rispetto all'oggetto del giudizio in corso: il giudice ha infatti ricordato che «è ampiamente consentito, nell'ambito di una controversia riguardante l'impugnativa di una delibera "condominiale", ampliare il thema decidendum, ad altre controversie connesse alla tematica della "gestione dei beni comuni", specie quando occorre procedere alla ripartizione di spese sostenute per detta gestione, e ciò in virtù dell'art. 104 c.p.c.».

Connessione soggettiva e cumulo oggettivo Si rammenta che ai sensi dell'art. 104, comma 1, c.p.c. «Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse»: alla volontà delle parti - e al successivo provvedimento discrezionale di riunione delle cause - si rimette in sostanza la trattazione simultanea, davanti al medesimo giudice, di più controversie che non siano altrimenti legate se non dal vincolo di connessione soggettiva.

In estrema sintesi, si ricorda che si parla di connessione quando due o più domande hanno in comune uno o più elementi identificativi: la trattazione congiunta delle diverse cause in un unico giudizio mira ad evitare sia inutili dispendi dell'attività giudiziale sia possibili contrasti tra giudicati.

Tra le forme di connessione normativamente disciplinate, l'art. 104, comma 1, c.p.c. prevede un'ipotesi di connessione soggettiva: effetto di tale fattispecie è consentire, su iniziativa dell'attore, la proposizione, nei confronti della medesima parte, in un unico processo, di cause diverse anche non altrimenti connesse (cd. cumulo oggettivo).

Poiché, in tale ipotesi, vengono in rilievo solo ragioni di economia processuale e di comodità delle parti, si chiarisce che non è consentita alcuna deroga ai criteri ordinari di competenza: pertanto, si potrà dar seguito alla richiesta di trattazione congiunta delle domande solo se uno stesso ufficio giudiziario sia competente, per materia e per territorio, per tutte le cause.

Per quanto riguarda invece la competenza per valore, l'art. 10, comma 2, c.p.c. - cui l'art. 104 c.p.c. espressamente rinvia - prevede che il valore complessivo della causa si calcola sommando le domande proposte dalla stessa parte contro la stessa parte: sotto tale profilo, non pare dunque porsi alcuna questione, dal momento che della trattazione delle diverse domande potrebbe essere investito anche un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente a conoscerle separatamente.

Tale sarebbe il caso di due domande che, per effetto della somma del loro valore, finiscano per esorbitare dalla competenza del giudice di pace, rientrando in quella del Tribunale (Balena, Istituzioni di diritto civile, Bari, 2009, 164-185).

(La forma è sostanza. La delibera si impugna con atto di citazione e non più con ricorso.)

Sentenza
Scarica Tribunale di Firenze n.926 del 24 marzo 2014
  1. in evidenza

Dello stesso argomento