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Deleghe superiori al massimo consentito dalla legge sulla riforma del condominio

una cooperativa che ha millionesimi superiori al massimo consentito è da delega in un'assemblea ad un altra soggetto. La sua delega è nulla o come parere di alcuni legali vale sino al limite massimo consentito?

Non essendoci ancora dei chiarimenti legislativi e neppure Sentenze in merito, valgono solo le opinioni personali espresse in altri topic di questo forum.

Secondo me, ma è solo una opinione, il delegato non deve essere in possesso di delega/e superiori al 1/5 dell'intero stabile (200 mlm), ne in seconda battuta, rappresentare più di 1/5 dei condomini

una cooperativa che ha millionesimi superiori al massimo consentito è da delega in un'assemblea ad un altra soggetto. La sua delega è nulla o come parere di alcuni legali vale sino al limite massimo consentito?

La mia opinione personale è che le deleghe non debbano superare CONTEMPORANEAMENTE 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.

Secondo me 1 solò condomino (la cooperativa) che rappresenta più di 1/5 dei millesimi può delegare.

 

Naturalmente tutto questo vale nei condominii con più di 20 condòmini.

Nei condominii fino a 20 condòmini non c'è alcuna restrizione legale.

Tu non hai specificato quanti sono, compresa la cooperativa che vale 1, i condòmini dell'edificio.

una cooperativa che ha millionesimi superiori al massimo consentito è da delega in un'assemblea ad un altra soggetto. La sua delega è nulla o come parere di alcuni legali vale sino al limite massimo consentito?

Art. 67. (1)

 

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.

 

la cooperativa come ogni condomino ha diritto di delegare . ( la legge non prevede nessun limite per delegare salvo che non si puo' delegare amministratore )

Ciao

 

io ritengo che se rappresento un condomino con 300 millesimi, partecipante ad un condominio di 21 unità, il mio voto pesa per una testa e 300 millesimi. In pratica, ritenfo che il 5 delle teste sia limite inderogabile, ma se una testa ha millesimi superiori ad un quino, non cia vilazione, ne che la mia partcipazione valga fino a 200 millesimi.

E' sempre un opinione personale come questa del Sole 24 ore, ripeto e scusatemi attendo sempre delle Sentenze in merito oppure meglio ancora dei chiarimenti legislativi

 

Deleghe limitate

Addio alle deleghe illimitate per i condominii con più di venti partecipanti, dove il delegato non può ricevere un numero di deleghe superiore a un quinto del complessivo numero delle "teste" di cui si compone il condominio e che contestualmente neppure superino il quinto del valore dell'edificio. Insomma, chi possiede più di duecento millesimi (si pensi agli enti pubblici o alle assicurazioni) non può più farsi rappresentare in assemblea, né da un condomino e nemmeno dall'amministratore, al quale è vietato di ricevere deleghe.

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Insomma, chi possiede più di duecento millesimi (si pensi agli enti pubblici o alle assicurazioni) non può più farsi rappresentare in assemblea, né da un condomino e nemmeno dall'amministratore, al quale è vietato di ricevere deleghe. "opinione del sole 24 ore"

 

 

 

 

disp . att . c.c.

Art. 67. (1)

 

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. "legge dello Stato Italiano ".

 

 

quindi su che basi si afferma cio' :"chi possiede più di duecento millesimi (si pensi agli enti pubblici o alle assicurazioni) non può più farsi rappresentare in assemblea," quando la legge non vieta cio' ,anzi da' diritto a tutti di poter delegare .

 

direi che e' un opinione contro legge .

Nei condominii fino a 20 condòmini non c'è alcuna restrizione legale..

....salvo eventuali limitazioni previste nel RdC.🙂

Art. 72.

 

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c.

Insomma, chi possiede più di duecento millesimi (si pensi agli enti pubblici o alle assicurazioni) non può più farsi rappresentare in assemblea, né da un condomino e nemmeno dall'amministratore, al quale è vietato di ricevere deleghe. "opinione del sole 24 ore"

 

 

 

 

disp . att . c.c.

Art. 67. (1)

 

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. "legge dello Stato Italiano ".

Non è completa, dice può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, poi lo stesso articolo continua dicendo che, se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. (anche questa è Legge dello Stato Italiano).

Prima o pi ci sarà qualche spiegazione giuridica o legislativa, almeno lo spero.

Non è completa, dice può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, poi lo stesso articolo continua dicendo che, se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. (anche questa è Legge dello Stato Italiano).

Prima o pi ci sarà qualche spiegazione giuridica o legislativa, almeno lo spero.

appunto la legge dice che il delegato non puo' rappresentare piu' di 1/5 dei condomini ,mica dice che il delegante non puo' piu' essere rappresentato .

 

nessuna legge vieta di farsi rappresentare (anche se si hanno piu' di 200 millesimi )anzi afferma il contrario :" ogni condomino "(ovvero tutti nessuno escluso ) puo' farsi rappresentare .

 

 

e poi scusa ma secondo te quindi un condomino (con piu' di 200 millesimi )che non puo' partecipare fisicamente non puo' delegare nessuno (ovvero non ha diritto di delega) quindi non puo' partecipare alle decisioni ma ha solo il dovere di pagare (paga oltre un 1/5 )?

"Si potrebbe porre, però, il problema del condomino che ha un numero di millesimi superiore al limite fissato (201). La norma prevede che il divieto sussista quando entrambi i limiti vengano passati. In questo caso, invece, solo uno di essi eccede. Diversamente, si sarebbe di fatto impedito a un condomino di poter essere rappresentato per delega."

 

 

http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/approfondimenti/2013-12-10/limiti-deleghe-proprietari-sono.php

appunto la legge dice che il delegato non puo' rappresentare piu' di 1/5 dei condomini ,mica dice che il delegante non puo' piu' essere rappresentato .

 

nessuna legge vieta di farsi rappresentare (anche se si hanno piu' di 200 millesimi )anzi afferma il contrario :" ogni condomino "(ovvero tutti nessuno escluso ) puo' farsi rappresentare .

 

 

e poi scusa ma secondo te quindi un condomino (con piu' di 200 millesimi )che non puo' partecipare fisicamente non puo' delegare nessuno (ovvero non ha diritto di delega) quindi non puo' partecipare alle decisioni ma ha solo il dovere di pagare (paga oltre un 1/5 )?

Ribadisco quanto già scritto (evidenziandolo in rosso) da altri prima di me, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Ossia ne uno ne l'altro può superare tale limite imperativo (art. 67 Dacc inderogabile) e limitativo a che la delega sia valida.

Poi i pareri sono discordi e lo vedo da me, per quello dico e lo ripeto, attenderei con tutta tranquillità delle Sentenze o chiarimenti legislativi in merito.

Discutere inutilmente non serve a nulla.

e' proprio la "e" che lega i due requisiti ovvero occorre che entrambi siano superati ,senno ' avrebbero usato "o" .

 

 

"se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini o del valore proporzionale. " in questo caso ecco che il delegato non puo' superare nessuno dei limiti .

 

 

" se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. " in questo caso il delegato non deve superare entrambi i limiti .

e' proprio la "e" che lega i due requisiti ovvero occorre che entrambi siano superati ,senno ' avrebbero usato "o" .
Infatti la congiunzione grammaticale "e" significa che ambedue le condizioni devo essere soddisfatte, 1/5 dei condomini "e" del valore millesimale (1/5 dei millesimi), ovvero il 1° comma dell'art 67 Dacc limita questo a quelle condizioni, mancandone una delle due la delega non potrà essere valida, così la vedo io ed altri, assieme agli esperti del Sole 24 ore.

Come sempre ricordo di attendere Sentenze oppure chiarimenti legislativi. Grazie.

appunto ambedue devono essere superate . con il solo superamento dei millesimi la delega e' valida .

appunto ambedue devono essere superate . con il solo superamento dei millesimi la delega e' valida .
Mi pare che leggi l'articolo con lo specchio, ovvero al contrario;

 

- dacc art 67 (inderogabile)

non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale ...

dove leggi che devono essere superate non lo so! 🤔

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