#1 Inviato 13 Settembre, 2013 Buongiorno, durante l'assemblea di Condominio a minima maggioranza dei presenti (due) e dei millesimi (poco oltre i 500) viene deliberata la revoca dell'amministratore. Il verbale viene letto, sottoscritto da presidente e segretario e l'assemblea viene sciolta e aggiornata per la nomina del nuovo amministratore. Ora succede che si riceve il verbale di assemblea nel quale il presidente comunica che nei giorni successivi all'assemblea, l'amministratore ha "trovato" quattro deleghe di cui non si era accorto e che pertanto la revoca è annullata poichè mancante della maggioranza dei voti. Per quanto ci risulta tutte le deleghe furono conteggiate in assemblea e l'assemblea si chiuse senza troppe polemiche. Avete qualche sentenza che indichi che voti e/o deleghe conteggiati dopo l'assemblea siano da ritenersi nulli e/o da invalidare? Grazie, come sempre... 🙂
#2 Inviato 13 Settembre, 2013 Le deleghe non conteggiate al momento dell'assemblea non dovrebbero essere valide, ed il verbale non può essere modificato dopo la lettura e firma del Presidente e Segretario. Comunque l'amministratore solo revocato, ed in mancanza di nomina di un successore, rimane in carica in proroga sino a che non sarà eventualmente riconfermato oppure sarà nominato un successore in una successiva assemblea.
#3 Inviato 13 Settembre, 2013 Potete dire all'amministratore che le deleghe può farle fritte.................
#4 Inviato 13 Settembre, 2013 Vi ringrazio per le risposte. A questo punto chiederemo la convocazione di una nuova assemblea con all'ordine del giorno la nomina. Poi mi sa che finiremo dal giudice...
#5 Inviato 13 Settembre, 2013 Vi ringrazio per le risposte. A questo punto chiederemo la convocazione di una nuova assemblea con all'ordine del giorno la nomina. Poi mi sa che finiremo dal giudice...Non drammatizzare non è necessario andare dal Giudice, basta chiedere un'assemblea straordinaria a norma art 66 Dacc con all'OdG "nomina amministratore"; dacc art. 66. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. Mettetevi bene d'accordo prima tra di voi sul nome dl candidato così che all'assemblea sarà facile avere la maggioranza necessaria al cambio (teste e almeno 500 millesimi)