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Delega ai dipendenti dell'amministratore

Il divieto di delega alla partecipazione in assemblea previsto per l'amministratore di condominio vale anche per i suoi dipendenti?
Avv. Valentina Papanice 

Divieto di delega per i dipendenti dell'amministratore?

Una delle novità introdotte dalla legge di riforma del condominio, è l'introduzione di alcune norme in materia di deleghe alla partecipazione all'assemblea di condominio. Tra queste vi è il divieto di delega alla partecipazione in assemblea nei confronti dell'amministratore di condominio.

Tale divieto può valere anche nei confronti dei suoi dipendenti? Non sono rari a quanto pare i casi di deleghe conferite ad es. alla segretaria dell'amministratore, o ad altri suoi dipendenti; con tali conferimenti si ritiene evidentemente di essere nella legge e (per alcuni) di avere trovato la soluzione per aggirare il divieto di delega nei confronti dell'amministratore.

Delega al parente dell'amministratore, è possibile?

Ma, è così? Le norme spesso dicono più di quanto sembri dal dato letterale.

In effetti, la norma menziona espressamente l'amministratore e non aggiunge tali altre figure. Dobbiamo dunque limitarci al rispetto del divieto letterale? Per rispondere alla domanda, a parere di chi scrive, dobbiamo vedere qual è la ratio sottesa al divieto e così valutare la possibilità di un'estensione del detto divieto normativo al caso esame.

Deleghe e assemblea di condominio, le norme

Partiamo dunque dalla lettura delle norme in materia di deleghe alla partecipazione dell'assemblea di condominio che interessano al nostro discorso.

Tra queste osserviamo quella che ammette la partecipazione dei condòmini in assemblea mediante delega scritta (art. 67 co. 1 disp. att. e trans c.c.) effettuata nei confronti di rappresentanti; per quanto riguarda il nostro discorso, la norma non limita il conferimento solo ad altri condòmini, dunque se ne è concluso che sia ammessa anche nei confronti di soggetti esterni al condominio (è controverso se il regolamento possa disporre diversamente): da questo punto di vista, dunque, non si esclude, in ragione della sua estraneità, la possibilità di conferire una delega ad un dipendente dell'amministratore.

Consideriamo poi, la norma principale ai fini del nostro discorso, norma già menzionata in premessa, la quale prevede testualmente che "All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea" (art. 67 co. 5 disp. att. e trans c.c.).

Le norme di cui all'art. 67 cit. non possono essere derogate ad opera del regolamento a norma dell'art. 72 disp. att. e trans. c.c.

Divieto di delega per l'amministratore di condominio, qual è la ratio legis

Quale la ratio del divieto, cioè la ragione per quale la norma è stata introdotta nel nostro ordinamento? Chiaramente, si intende evitare il conflitto di interessi, cioè il contrasto tra la cura degli interessi di un solo condòmino e la cura degli interessi dell'intera compagine, la quale ultima spetta all'amministratore in virtù del rapporto di mandato (v. art. 1703 e ss. c.c.) e delle attribuzioni previste dalla legge (e eventualmente dal regolamento).

Anche in caso di conflitto di interessi in assemblea il condomino può votare

Il conflitto di interessi può sussistere anche tra interessi del condòmino, dell'intero condominio e dell'amministratore nella sua persona, nel caso si debbano assumere decisioni che lo riguardano (es. conferma o revoca). Il divieto infatti vale per "qualunque" assemblea.

Conflitto di interessi

L'art. 2373 co.1 c.c. in materia di società (ma la norma è ritenuta applicabile anche al condominio) prevede, per quanto qui interessa, che "La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile … qualora possa recarle danno".

Si è statuito che la presenza di tale conflitto di interessi deve essere dimostrata da chi impugna la delibera (v. ad es. Cass. n. 10754/2011, Cass. n. 12018/2014, Cass. n. 13004/2013).

Diciamo dunque che l'espressione letterale dell'art. 67 co.5 cit., ha dato come presunta la presenza di conflitto di interessi nel caso della delega effettuata l'amministratore, senza prevedere alcunché riguardo agli altri soggetti a lui vicini.

Nei loro riguardi va allora applicata la norma di cui all'art. 2373 c.c., dunque provato il conflitto d'interessi, o invece il divieto di cui all'art. 67 cit.? E l'art. 67 va applicato per analogia oppure per estensione del suo ambito di applicazione? Chiariamo cos'è l'applicazione analogica delle norme.

Applicazione in via analogica delle norme

Dispone l'art. 12 delle preleggi, premesso che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" (co.1), che "Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato" (co.2).

Vi è la possibilità di applicare per via analogica o per estensione il divieto suddetto anche ai dipendenti dell'amministratore?

Ma in generale, nel nostro ordinamento non è prevista la possibilità di farsi rappresentare e dunque il divieto non deve considerarsi una norma eccezionale con l'impossibilità di applicarla per analogia (ex art. 14 delle preleggi)?

Rapporto di subordinazione e conflitto d'interessi

A parere di chi scrive, in attesa di chiarimenti giurisprudenziali sul punto, la soluzione è da rinvenirsi nel rapporto di subordinazione, inteso in senso stretto oppure lato a seconda dei casi (se cioè si tratta di un rapporto di lavoro subordinato o altri rapporti di collaborazione latu sensu intesi); subordinazione certamente sussiste tra amministratore e suo dipendente.

Ve lo immaginate un collaboratore che agisce - in una situazione paralavorativa, diciamo così, come può essere la partecipazione all'assemblea - nel senso non voluto dal suo "capo"?

In assemblea il dipendente può versare in una situazione personale di conflitto di interessi, essendo potenzialmente il suo compito, quello di rispettare le direttive impartite dall'amministratore, in contrasto con gli interessi del condòmino rappresentato o dello stesso condominio; tale conflitto, però, è solo potenziale, non è detto che sussista nella realtà, dal momento che è l'amministratore, non il suo dipendente, che deve rappresentare e curare gli interessi comuni; non è detto che dette istruzioni siano state effettivamente impartite in tutti i casi, ma in certi, sì, anche tacitamente!

Ve lo immaginate un dipendente che, ad es., non approva il rendiconto presentato dal suo datore di lavoro? Non dovrebbe ritenersi presunto il conflitto di interessi in questi casi?

Secondo alcuni v'è da fare una distinzione tra i casi in cui amministratore del condominio è una società (escludendo in tale caso la possibilità di delega al dipendente) e i casi in cui è invece una persona fisica (ritenendo la risposta più incerta in tale secondo caso).

In conclusione, al di là dell'assenza di un divieto di legge espresso, è evidente la non opportunità di tale operazione non fosse altro per non ingenerare dubbi negli amministrati - che poi sono coloro che confermeranno oppure no l'amministratore alla scadenza dell'incarico - anche se dal punto di vista strettamente giuridico il confitto di interessi in un eventuale giudizio andrebbe provato.

Sul punto latitano pronunce giurisprudenziali che aiuterebbero a dare contenuto alla norma e dunque non vi è certezza sull'esito che potrebbero avere eventuali impugnazioni di delibere per i motivi di cui si discute; si segnala la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 180 del 2018, già commentata su condominio web, che, con riferimento all'impugnazione di una delibera decisa con delega ai soci della società amministratrice del condominio) ha accolto l'impugnazione della delibera per quanto qui interessa motivando con la ratio sottesa al divieto e dunque escludendo un'applicazione meramente nominalistica dello stesso; ma in tal caso la questione verteva il conferimento di deleghe ai soci e non ai dipendenti.

A conclusioni simili è giunta altra sentenza del Tribunale di Pordenone, la n. 487 del 2016, che ha deciso su una questione similare.

Una soluzione "tampone" potrebbe essere quella di inserire il divieto espresso di delega ai dipendenti etc. nel regolamento condominiale.

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