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La delega autorizza anche a non presentarsi in assemblea?

La delega ricevuta da uno o più condomini per la partecipazione all'assemblea autorizza il delegato anche a non presentarsi?
Avv. Valentina Papanice 

Mancata partecipazione del delegato alla riunione di condominio

Nel presente articolo ci poniamo una domanda che ad alcuni potrà apparire probabilmente insolita, ma che in realtà non così lontana dai casi concreti.

Ci chiediamo, come è chiaro da titolo e sottotitolo, se sia ammissibile che colui che riceve da altri una o più deleghe per partecipare in loro vece all'assemblea di condominio, decida, invece, di non parteciparvi. Il delegante potrà contestare detto comportamento al delegato?

Per rispondere alla domanda - o, perlomeno, tentare di farlo, dato anche che una risposta precisa richiede sempre una conoscenza precisa del dato reale - inquadriamo giuridicamente la figura della delega.

Delega e condominio, le norme

La delega a partecipare all'assemblea di condominio è disciplinata dagli art. 67 disp. att. e trans. c.c., come modificato a seguito della riforma del condominio (L. n. 220/2012).

Secondo l'art. 67 cit., per quanto qui interessa, ciascun condomino può partecipare all'assemblea di condominio anche a mezzo di rappresentante, al quale deve conferire delega scritta.

Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto del numero dei condomini e del valore proporzionale degli immobili.

Queste le succinte indicazioni offerte specificatamente in materia dal codice, che comunque sono più numerose di quelle preesistenti alla riforma.

Delega e mandato con rappresentanza

Passiamo ad inquadrare giuridicamente la delega.

La delega è stata inquadrata dalla giurisprudenza nell'ambito della figura del mandato con rappresentanza; il mandato è "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra" (art. 1703 c.c.); il mandato con rappresentanza conferisce altresì il potere di agire in nome e della persona delegante.

La delega per l'assemblea di condominio, come detto, dev'essere scritta, quindi chiaramente espressa (cioè non tacita).

Il delegante può indicare il voto che dev'essere espresso, oppure no; può dare anche altre disposizioni, il tutto sempre compatibilmente con le variabili e gli imprevisti di un'assemblea condominiale.

Il delegante, come siamo abituati a leggere, normalmente ratifica sin da subito l'operato del delegato in seno alla riunione, ovviamente nell'ambito delle indicazioni espressamente date. Ma, e torniamo alla nostra domanda, la mancata partecipazione alla riunione può essere motivo di contestazione tra i due?

Se il delegato decide che l'assemblea non si fa

Come già detto, per valutare il comportamento del delegato bisogna essere a conoscenza dei fatti nel loro complesso.

A titolo esemplificativo, potremmo ad es. distinguere il caso della mancata partecipazione per iniziativa del delegato, dalla mancata partecipazione per iniziativa di altri, o anche i casi in cui la riunione si tiene ugualmente, da quelli in cui non si tiene.

Cosa pensare per es. quindi, se l'assemblea non si tiene in seguito ad iniziativa del delegato? Se cioè, questi, rappresenta tante di quelle persone da poter decidere che l'assemblea non si tenga e quindi gli altri si adeguano?

Non sfuggiranno a molte dinamiche in cui uno dei tanti ha un tale strapotere da: a) raccogliere numerose deleghe, b) decidere a suo piacimento le sorti dell'assemblea, compreso il fatto stesso che essa si tenga oppure no.

In tal caso la riunione va a buca, il lavoro dell'amministratore è stato sprecato, e questi dovrà procedere a nuova convocazione… Se però, come stiamo ipotizzando, accade che questi, non solo non partecipa, ma così facendo impedisce alla stessa riunione di tenersi, qualche problema c'è.

Deleghe per l'assemblea condominiale, alcune precisazioni

Potrebbe però anche succedere che il delegato non abbia chissà quali disegni nella mente, e che abbia semplicemente deciso di non partecipare per qualche motivo personale, serio, o no, o perché distolto da altri.

In entrambi i casi, cioè che nel delegante vi sia della malizia, diciamo, così, oppure no, si tratta di problemi circoscritti alle relazioni tra persone o invece in contrasto con le norme giuridiche?

Delega, mandato e diligenza

Diamo uno sguardo ad alcune norme in materia di mandato, che possono costituire le linee di partenza della nostra valutazione (ad esse eventualmente si aggiungeranno altre norme a seconda del caso concreto): dovremo così valutare se l'incarico è stato adempiuto con diligenza e, in caso negativo, se e quali danni ciò ha prodotto.

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Se la delega è inquadrata nel mandato, la diligenza andrà valutata ai sensi dell'art. 1710 c.c. secondo cui

"I]. Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

[II]. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato."

Inoltre, si badi che ai sensi dell'art. 1708 c.c. "Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

[II]. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente".

Inoltre segnaliamo che dispone l'art. 1711 c.c. "Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

[II]. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione."

Le suindicate norme costituiscono i parametri generali che la legge offre per valutare se il comportamento del delegato è stato diligente; ove risulti che questa è mancata, l'eventuale danno derivante potrebbe essere attribuito al delegato.

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