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Un condomino può registrare un'assemblea con una videocamera occulta?

Videoregistrare un'assemblea condominiale: quando è possibile farlo senza il consenso degli altri presenti?
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

La registrazione di conversazioni tra presenti, come la questione della registrazione delle telefonate è sempre oggetto di richieste alla nostra redazione, nonché di discussioni nel nostro forum.

Lo sviluppo della tecnologia porta ad una sempre maggiore diffusione di strumenti di registrazione audio/video.

Strumenti che, sovente, com'è noto, hanno dimensioni così piccole da poter essere occultati ed utilizzati all'insaputa dell'altra o delle altre persone presenti.

È lecito tutto ciò?

È possibile registrare il video di un incontro tra persone?

La semplice registrazione viola la privacy, oppure è l'uso che si fa di quel documento che può portare alla violazione della normativa sulla riservatezza dei dati personali?

È utile rispondere a questi quesiti guardando alle sentenze più che alle norme e ciò per un semplice motivo: il discorso non riguarda l'uso del dato personale così ottenuto, ma la possibilità stessa di acquisire quel dato. Insomma l'antefatto del trattamento.

Videoregistrazione occulta dell'assemblea di condominio, il quesito

Ci scrive un nostro lettore: «Nella nostra assemblea succedono sempre cose al limite del turpe. Insulti, bestemmie, gente che urla e poi sente male.

È una congrega di litigiosi fanatici! Io ormai non va do più alle riunioni, delego un mio vicino hooligan, tanto da quel che vedo i conti sono sempre in ordine. Ultimamente, però, dobbiamo decidere su grossi lavori di manutenzione ed allora ho ritenuto opportuno andare di persona.

Non l'avessi mai fatto: siccome ho cercato di capire che cosa si vuole deliberare, un gruppo di facinorosi quasi non mi saltava al collo! Pressioni e insulti perché accettassi il computo metrico (senza il mio voto non avremmo raggiunto la maggioranza).

Quando ho detto che se proseguiva su quell'andazzo avrei presentato una querela per minacce, mi è stato risposto che lì quello da denunciare sarei stato io, per le mie provocazioni e tutti sarebbero stati disposti a testimoniare.

Allora mi chiedo: siccome alla prossima riunione si discuterà nuovamente sul computo metrico alla luce delle mie osservazioni, posso presentarmi in assemblea con la telecamera nascosta e registrare tutto? Non si sa mai che cosa possa succedere!»

Videoregistrazione occulta dell'assemblea di condominio, il diritto a farlo

Abbiamo preso l'esempio di richiesta più pittorescamente descritto, ma la questione è quasi sempre la stessa: necessità di dimostrare un abuso, un sopruso, una minaccia, un insulto, insomma bisogno di essere in grado di dimostrare obiettivamente un fatto.

Ebbene, valutando il quesito posto dal nostro lettore, la risposta è che, alla luce della legislazione vigente, nulla osta alla documentazione di fatti, tramite qualunque mezzo, ivi compreso quello audio/video, purché lo stesso sia eseguito per fini esclusivamente probatori.

È lecito registrare lo svolgimento delle assemblee condominiali?

Ti registro a tua in insaputa perché semmai dovessi farti causa posso usare contro di te quello tu stesso hai detto/fatto.

Questa è la sostanza e a questa sostanza la Corte di Cassazione l'ha considerata pienamente legittima.

Si legge si una sentenza resa nel 2018, gli ermellini hanno affermato che loro giurisprudenza «ha costantemente sottolineato, in termini generali, come la rigida previsione del consenso del titolare dei dati personali subisca "deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito" (Cass., Sez. U., 8 febbraio 2011, n. 3034).

Ciò sulla scorta dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio» (Cass. 10 maggio 2018 n. 11322).

La stessa sentenza ha altresì richiamato quell'orientamento in base al quale si può prescindere dal consenso dell'interessato, cioè della persona i cui dati sono trattati, anche nell'ipotesi in cui il trattamento dei dati pur non riguardante «una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612)» (Cass. ult. cit.).

Videoregistrazione occulta dell'assemblea di condominio, i limiti del diritto

Il principio generale, sancito dalle norme dettate in materia di protezione dei dati personali è: il trattamento dei dati, nell'ambito della cui ampia nozione va certamente ricompresa la registrazione audio/video, necessità, in via generale, del consenso dell'interessato o degli interessati.

La regola generale, tuttavia, è soggetta a delle eccezioni: queste eccezioni sono date da esigenze di ordine superiore, ossia da diritti ed interessi che bilanciati con quello alla riservatezza in determinate circostanze prevalgono.

Come se si va ad un concerto non si può pretendere di non essere ripresi dalle telecamere, anzi sui biglietti è scritto che ciò potrebbe avvenire, così non si può pretendere d'essere preventivamente avvisati della registrazione audio/video di un fatto se il registrante lo fa per scopi di giustizia.

Sintesi: il condòmino, se ritiene di documentare un fatto rilevante per un eventuale giudizio, ha tutto il diritto di videoregistrare l'assemblea condominiale. Se lo fa, solo per documentare il fatto, allora avrà necessità del consenso di tutti i presenti, in caso contrario dovendosi considerare la registrazione, quindi quel trattamento, illegittima e sanzionabile.

Insomma si può registrare, ma non per aggiungere la riunione di condominio alla collezione delle serie Tv.

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