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Posso registrare l'assemblea condominiale?

Registrazione dell'assemblea richiesta all'amministratore e norme sulla privacy.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il condòmino che partecipa all'assemblea di condominio, può registrare l'audio della riunione?

La registrazione deve essere comunicata e/o autorizzata dagli altri condòmini?

Una volta registrato l'audio, che utilizzo se ne può fare?

La videoregistrazione dell'assemblea soggiace alle stesse regole dettate in materia di registrazione audio?

Registrazione dell'assemblea per fini personali e norme sulla privacy

Non v'è dubbio che la registrazione di una conversazione tra presenti raffiguri un'attività dalla quale discendano aspetti connessi alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

Ciò, però, non vuol dire che la registrazione necessiti sempre del consenso. Partiamo dal dato normativo: le regole dettate in materia di trattamento dati personali non si applicano quando i trattamenti sono «effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».

Tanto afferma il regolamento UE n. 679/2016 (così detto GDPR) e tanto specificava il d.lgs n. 196/2003.

Riguardo alla registrazione delle conversazioni tra presenti, la Corte di Cassazione, nella vigenza della precedente normativa sulla privacy, ha avuto modo di affermare che il d.lgs n. 196/2003 prevedeva «che il trattamento (e quindi la comunicazione) di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al TU, solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione.

Pertanto, quando si tratta di persona fisica che effettua il trattamento per fini esclusivamente personali, il soggetto è tenuto a rispettare le disposizioni del TU, ivi comprese quelle in tema di obbligo di consenso espresso dell'interessato per il trattamento, solo quando i dati raccolti e trattati sono destinati alla comunicazione sistematica e alla diffusione.

In altri termini, non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui» (Cass. 24 marzo 2011 n. 18908).

Alla liceità in termini civilistici corrisponde l'irrilevanza penale delle registrazioni audio realizzate per i medesimi scopi.

Riportando il tutto alla registrazione audio dell'assemblea condominiale, si può affermare, con un certo grado di sicurezza, quanto segue: il condòmino o lo stesso amministratore possono registrare l'assemblea per fini personali (es. prova in giudizio di un dato fatto), ma mai per altri scopi.

Da non perdere: Illegittima la video-registrazione di una riunione di condominio effettuata occultamente da un singolo condomino.

Registrazione dell'assemblea richiesta all'amministratore e norme sulla privacy

Più recentemente rispetto alla Cassazione, il Tribunale di Roma si è occupato della registrazione audio dell'assemblea condominiale richiesta all'amministratore di condominio da parte di un condòmino.

Si tratta di una richiesta che può essere più che logica in assemblee molto partecipare, ciò anche al fine di consentire una più facile verbalizzazione della discussione e delle operazioni di voto e deliberazione.

L'ufficio giudiziario capitolino ha avuto modo di affermare che «ogni condomino ha diritto di chiedere all'amministratore che la riunione condominiale sia registrata senza che il diritto alla segretezza della comunicazione venga compromesso.

Difatti il contenuto della registrazione viene legittimamente appreso solo da chi legittimamente vi assiste; nonostante ciò, è espresso il divieto di divulgare a terzi tale contenuto.

Tale fattispecie integra il reato di cui all'art. 167 D.Lgs. 196/2003, salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all'adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto» (Trib. Roma 3 luglio 2018 n. 13692 in Diritto & Giustizia 19 settembre 2018).

Insomma, salvi i casi di registrazione ad uso personale, l'amministratore può registrare l'audio dell'assemblea condominiale e per fare ciò gli è sufficiente la richiesta di un condòmino.

Certo, eseguita tale registrazione essa potrà essere ascoltata solamente dai presenti, in virtù del divieto di diffusione della medesima senza il preventivo consenso dell'interessato.

Se, quindi, la registrazione assemblea serve per operare la verbalizzazione eventualmente in presenza di assenti a quel consesso, è doveroso che tutti i presenti esprimano il consenso al trattamento.

Videoregistrazione dell'assemblea condominiale

Diversa la situazione per ciò che concerne la video registrazione dell'assemblea. Rispetto a questa particolare documentazione, il Garante per la protezione dei dati personali ha posto regole più stringenti, specificando che «l'assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.

La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti» (Il condominio e la privacy, guida dell'ottobre 2013 edita dal Garante per la protezione dei dati personali).

È lecito registrare lo svolgimento delle assemblee condominiali?

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