Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Delibera su argomento non inserito nell'ordine del giorno: quali conseguenze?

Argomento sempre utile e spesso oggetto di contenzioso è l'inserimento dell'argomento posto all'ordine del giorno che verrà trattato in assemblea condominiale.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 
Ago 26, 2019

Argomento sempre utile e spesso oggetto di contenzioso è l'inserimento dell'argomento posto all'ordine del giorno che verrà trattato in assemblea condominiale.

Diciamo subito che la decisione assembleare dovrà essere conforme ad uno o più dei punti dell'ordine del giorno e che l'ordine del giorno contenuto nella convocazione deve essere chiaro e completo cosìcché gli argomenti da trattare siano resi noti ai Condomini al fine di consentire agli stessi di poter comprendere il valore e l'importanza degli argomenti da affrontare in assemblea.

In un caso trattato dal Tribunale di Roma, una condomina proprietaria di una unità immobiliare facente parte di un condominio, impugnava la delibera assembleare, ritenendola illegittima, eccependo, in particolare, che "quanto approvato al punto 11 (varie eventuali) non era argomento posto all'ordine del giorno".

La casistica in giurisprudenza è ampia. Vale la pena, ad esempio, ripercorrere la decisione assunta dal Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi in passato su una controversia insorta a causa di un deliberato dell'assemblea che aveva previsto il rifacimento totale della pavimentazione mentre nell'ordine del giorno se ne indicava solo il rifacimento parziale.

In quel caso, la delibera emanata è stata ritenuta viziata poiché la stessa aveva comportato un ampliamento del deliberato rispetto all'o.d.g., non costituendone mero sviluppo, avuto riguardo anche all'ammontare dei costi necessari per il rifacimento parziale della pavimentazione rispetto a quelli, ovviamente più consistenti, per il rifacimento totale. (Tribunale di Milano, sent. 3886/2015).

Assemblea di condominio, si può deliberare due volte sullo stesso ordine del giorno?

La giurisprudenza di merito è ampia. Per il Tribunale di Napoli, i condomini devono essere preventivamente informati della materia in discussione nella seduta condominiale convocata dall'amministratore e, pertanto, è da ritenersi insufficiente la circoscritta indicazione, nell'ordine del giorno, di "lavori urgenti e indispensabili" per deliberare legittimamente sui lavori di tinteggiatura generale del fabbricato e di rifacimento degli intonaci (Trib. Napoli, 17 dicembre 1990). Secondo il Tribunale di Prato (ma si segnalano decisioni conformi - Trib. Napoli, 14 ottobre 1987 e Trib. Bologna, 14 gennaio 1998), sarebbe addirittura nulla e non annullabile una delibera assunta sotto la voce "varie ed eventuali" perché tale formula, a causa della sua genericità e mancanza di significato, non è idonea a conseguire l'obiettivo della preventiva informazione dei condomini convocati all'assemblea.

Tale decisione contrasta con l'orientamento condiviso secondo il quale l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione della assemblea determina non la nullità assoluta, ma la mera annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei condomini, che quindi deve essere impugnata nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ. (Cass., n. 1188, 4 settembre 1970; n. 4377, 9 luglio 1980; n. 6212, 23 maggio 1992).

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma n. 6351 del 26/03/2019
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento