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Utilizzo atipico del terrazzo condominiale. Si può predere il sole nudi?

Tintarella integrale sul terrazzo di proprietà esclusiva o sul lastrico condominiale. Ci sono dei divieti?
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

Estate, tempo di abbronzatura. Purtroppo non tutti hanno il tempo o la possibilità di andare al mare e si fa di necessità virtù. Ma chi ama la tintarella integrale può prendere il sole nudo sul terrazzo di proprietà esclusiva o sul lastrico solare?E se il vicino invadente si sporge per spiare dentro casa? Cerchiamo di fare chiarezza.

Droni in condominio: ci si può esercitare sul proprio terrazzo?

La fattispecie. All'interno della proprietà esclusiva, ciascuno è libero di comportarsi come meglio crede. Tuttavia, allorché le condotte tenute siano visibili dall'esterno, subentrano dei limiti. L'art. 726 c.p., infatti, sanziona gli atti contrari alla pubblica decenza.

La suddetta fattispecie è stata depenalizzata con d.lgs. 8/2016 e, attualmente, prevede una sanzione amministrativa da 5 mila a 10 mila euro. In particolare, la norma fa menzione dei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico.

Il terrazzo o il giardino, qualora siano visibili dall'esterno, rientrano nei luoghi “esposti al pubblico”.

Quando prendere il sole in terrazzo diventa una questione di...testamento. Una sentenza singolare.

Atti contrari alla pubblica decenza. Il concetto di atti contrari alla pubblica decenza è dinamico e flessibile, in quanto varia con i tempi.

In buona sostanza, ciò che in passato era contrario alla pubblica decenza non è detto che lo sia anche attualmente.

La pubblica decenza è quel minimo di costumatezza e di decoro che deve accompagnare tutte le attività che si svolgono nell'ambiente sociale (Cass. 4148/1975).

In altre parole, per valutare la presenza dell'illecito occorre individuare il vero sentimento della maggior parte dei cittadini in un determinato momento, in conformità alla progressiva evoluzione del modo di pensare (Cass. 10475/1985).

Pertanto, si integra la fattispecie di cui all'art. 726 qualora gli atti offendano i principi della pudicizia e della morale, suscitando disagio, disgusto e disapprovazione (Cass. 11293/1983).La pubblica decenza, infatti, è quel complesso di regole etico-sociali che impongono a ciascuno di astenersi da ciò che può offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza [1].

Il nudo balenare. La norma in commento, in passato, è stata impiegata per sanzionare penalmente l'integrale nudità ostentata sulla spiaggia pubblica. Tale condotta è ritenuta invereconda, in quanto l'esposizione a nudo dei genitali contraddice il decoro; inoltre è sconveniente in senso morale, giacché si pone in contrasto con le più elementari regole del garbo e della costumatezza (Cass. 14267/1978).

Nonostante l'evolversi del comune sentimento, la nudità in luogo pubblico è idonea a provocare turbamento nella comunità, potendo essere tollerata solo nella particolare situazione dei campi nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove è percepibile da tutti, anche bambini e adulti non consenzienti (Cass. 28990/2012).

Prendere il sole sul terrazzo.In virtù di quanto sopra esposto, per comprendere se la condotta di abbronzarsi senza veli rientri nell'art. 726 c.p., occorre valutare se il terrazzo sia ricompreso nella nozione di luogo esposto al pubblico.

Infatti, il dicrimen tra un comportamento lecito ed uno illecito è il luogo in cui ci si mostra nudi.

La norna sanziona unicamente le condotte tenute in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico.

Il terrazzo rientra in questi ultimi, in quanto trattasi di un luogo visibile dall'esterno.

In altre parole, si integra la fattispecie di cui all'art. 726 c.p., se chiunque passando per strada o affacciandosi dalla finestra può vedere la nudità altrui.

Abbronzarsi in giardino.Per contro, nel caso in cui si abbia un giardino di proprietà esclusiva, che sia recintato in modo tale da impedire gli sguardi altrui, la condotta di fare bagni di sole completamente nudi è lecita, in quanto non suscettiva di offendere la decenza.

Girare nudi per casa, vicino invadente e violazione della privacy.Parimenti è perfettamente lecito aggirarsi in casa propria senza vestiti, purché i vicini non abbiano la possibilità di vedere all'interno.Capovolgendola prospettiva, preme rilevare che se è il vicino a sporgersi e a spiare indebitamente dentro all'altrui proprietà,può integrarsi la violazione della privacy e nei casi più gravi il reato di cui all'art. 615 bis c.p..Tuttavia non sempre è così.

Il vicino riprende con la videocamera cosa accade all'interno dell'abitazione altrui. Una sentenza che ha fatto discutere (Cass. 18035/2012) ha assolto il vicino di casa dal reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), benché questi abbia ripreso con la videocamera quel che accedeva nell'abitazione vicina.

Secondo la Cassazione, infatti,«la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei».

Nel caso di specie, invece, il soggetto girava senza veli per casa, perfettamente consapevole di essere visibile dall'esterno.

Inoltre, il vicino effettuava le riprese alla luce del sole, non celando né se stesso né il dispositivo di ripresa. Al lume di ciò, il giudicante ha ritenuto non integrata la fattispecie di reato. L'art. 615 bis c.p., infatti, non è configurabile qualora si utilizzino strumenti di ripresa a distanza finalizzati alla captazione di quanto avvenga in spazi non protetti alla vista di estranei, per quanto di pertinenza di un'abitazione privata (Cass. 44156/2008).

Conclusioni. Premesso che ciascuno, in casa propria, si comporta come meglio ritiene, occorre avere riguardo ad alcuni limiti imposti dalla legge; in particolare, al rispetto della pubblica decenza. L'art. 726 c.p., ormai depenalizzato, sanziona pecuniariamente, chi pone in essere condotte contrarie al decoro ed alla costumatezza.

Prendere il sole senza vestiti su di un terrazzo, visibile dall'esterno, integra la condotta di cui sopra, giacché l'esposizione a nudo dei genitali è sconveniente in senso morale, in quanto si pone in contrasto con le più elementari regole del garbo e della costumatezza.

In conclusione, quindi, qualora il terrazzo o il giardino siano esposti al pubblico – come richiede la norma – abbronzarsi senza veli può costare caro: da 5 mila a 10 mila euro.

Avv. Marcella Ferrari Avvocato del Foro di Savona


[1] Il concetto di pubblica decenza si distingue da quello di oscenità; quest'ultimo infatti attiene alla verecondia sessuale (Cass. 7817/1985).

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