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La convocazione del condomino all'assemblea può essere effettuata anche via e-mail

Ma, come osservato dalla Corte di Appello di Brescia, soltanto a condizione che l'amministratore possa dimostrare che sia stato lo stesso condomino a richiederlo e a indicare il proprio indirizzo telematico.
Avv. Gianfranco Di Rago - Foro di Milano 

Tutti i condomini devono essere invitati a partecipare all'assemblea e il relativo avviso deve pervenire almeno cinque giorni prima della data individuata per la riunione in prima convocazione (o nel più ampio termine eventualmente previsto dal regolamento condominiale), pena l'annullabilità delle deliberazioni assunte in tale sede.

E questo perché i condomini hanno diritto a partecipare all'assemblea in maniera informata, per poter deliberare con cognizione di causa sugli argomenti posti all'ordine del giorno. E' compito dell'amministratore provvedere a inviare ai condomini gli avvisi di convocazione e, come si diceva in un altro mio contributo pubblicato su www.condominioweb.com in data 22/10/2019, in caso di contestazione spetterà a quest'ultimo fornire la prova di avere spedito per tempo il predetto invito.

In molti dei corsi di formazione e aggiornamento ai quali ho partecipato come docente in questi anni mi è stato spesso posto il seguente quesito: è possibile inviare l'avviso di convocazione via e-mail?

Proviamo allora a fornire una risposta a questa domanda, anche sulla scorta di un importante chiarimento recentemente apportato dalla Corte di Appello di Brescia, Sezione II civile, con la sentenza n. 4 dello scorso 3 gennaio 2019.

Il punto di partenza della nostra discussione non può che essere l'art. 66, comma 3, Disp. att. c.c., come modificato dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012, il quale dispone che "l' avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".

Come si può leggere, il Legislatore ha indicato ben quattro diverse modalità per l'invio ai condomini dell'avviso di convocazione: la tradizionale posta raccomandata cartacea (si ricordi che oggi Poste Italiane Spa non è più l'unico soggetto autorizzato a offrire questo servizio sul mercato), l'innovativo strumento della pec (posta elettronica certificata), l'ormai pochissimo usato fax e la "pericolosa" soluzione della consegna a mani.

Scopo principale della predetta disposizione è quello di individuare delle forme di consegna che consentano di provare l'invio e la ricezione dell'avviso di convocazione.

Quindi, visto che spetta all'amministratore il relativo onere della prova in caso di contestazione da parte del condomino destinatario, è agevole comprendere come debba essere questo il metro di misura in base al quale scegliere l'uno piuttosto che l'altro strumento di comunicazione indicato dall'art. 66, comma 3, Disp. att. c.c. (ecco perché abbiamo definito "pericolosa" la consegna a mani, perché essa, rispetto alle altre modalità indicate dalla legge, è quella che presenta più rischi dal punto di vista probatorio, non potendo prevedere se, quando e chi ritirerà l'avviso di convocazione).

Ecco perché, personalmente, alla domanda se si possano utilizzare forme diverse per la spedizione dell'avviso di convocazione, sono generalmente portato a invitare l'interlocutore a valutare con attenzione le conseguenze di tale scelta e a soppesare adeguatamente i pro e i contro. Infatti ogni volta che si fuoriesce dal riferito perimetro normativo aumentano a dismisura i rischi di contestazione (e di annullamento delle deliberazioni assembleari).

Tuttavia è pur vero che nella pratica quotidiana la durata in carica di un amministratore spesso passa anche dall'accontentare i condomini nelle loro piccole richieste (ad esempio quella dell'invio di una e-mail al posto della più costosa raccomandata cartacea).

Fermo quanto sopra, occorre tuttavia chiedersi se il predetto elenco delle modalità di invio dell'avviso di convocazione sia tassativo o, più semplicemente, esemplificativo.

Proprio quest'ultima sembrerebbe essere la risposta corretta perché, se la ratio della norma in questione è quella di poter sanzionare l'omissione o la tardività dell'invio dell'avviso di convocazione individuando forme certe di comunicazione che ne rendano inopponibile la data della spedizione e della ricezione, nulla dovrebbe vietare, nel caso di utilizzo di altri strumenti, di continuare a fare riferimento alle norme in materia di atti unilaterali recettizi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.. (quest'ultima disposizione, come è noto, enuncia il principio generale della presunzione di conoscenza degli atti una volta che gli stessi siano pervenuti all'indirizzo del destinatario, di fatto capovolgendo l'onere della prova).

In quest'ultima direzione sembrerebbe infatti procedere la giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012. È vero che il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 10328 del 21 maggio 2018, della quale si è occupato anche www.condominioweb.com, ha stabilito che non è possibile utilizzare l'e-mail per l'invio dell'avviso di convocazione, ma non ha affatto motivato tale conclusione con la natura tassativa dell'elencazione di cui al predetto art. 66 Disp. att. c.c..

Nella specie il condomino destinatario aveva infatti contestato di avere ricevuto la comunicazione che l'amministratore aveva inviato a un certo indirizzo di posta elettronica e quest'ultimo non era riuscito a provare il contrario (con particolare riferimento alla dimostrazione che l'indirizzo di destinazione corrispondesse a quello in uso al condomino).

Convocazione in assemblea con raccomandata: si presume conosciuta dal condomino, se pervenuta al suo indirizzo

Il Tribunale, inoltre, aveva ritenuto che in casi del genere non possa essere configurato un onere del destinatario di consultare la posta elettronica in arrivo.

Da questo punto di vista risulta molto interessante la menzionata sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 4 del 3 gennaio 2019, che ha al contrario ritenuto legittimo l'utilizzo della posta elettronica semplice per l'invio dell'avviso di convocazione.

Detta decisione, oltre a confermare indirettamente la natura non tassativa dell'elencazione di cui al predetto art. 66 Disp. att. c.c., ha infatti aggiunto un importante tassello. Nella specie era stato proprio il condomino a comunicare all'amministratore il proprio indirizzo e-mail e a chiedere che gli avvisi gli fossero spediti a tale recapito.

Ecco allora che i giudici hanno potuto ritenere corretto l'operato dell'amministratore, il quale nella specie si era limitato a rispettare "le forme indicate dal condomino". La circostanza che la paternità dell'indirizzo e-mail sia stata preventivamente confermata dal condomino rende quindi infondata la successiva contestazione della mancata ricezione dell'avviso di convocazione. Questo, ovviamente, a condizione che l'amministratore possa provare di averlo inviato proprio a quell'indirizzo e nel rispetto dei termini di legge. Fornita questa prova, infatti, opera il principio di cui al menzionato art. 1335 c.c. e dovrà essere quindi il condomino destinatario a provare di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. In questo caso, infatti, diventa suo specifico onere visionare periodicamente la cartella della posta elettronica in arrivo per intercettare tempestivamente le comunicazioni a lui indirizzate.

Per quanto sopra, volendo pervenire a una conclusione, per quanto provvisoria, se proprio si vuole utilizzare la mail semplice al posto degli altri strumenti di cui all'art. 66 Disp. att. c.c., occorre che l'amministratore si precostituisca la prova scritta della paternità dell'indirizzo e-mail del condomino, in modo da poter superare eventuali future contestazioni e salvaguardare la validità dell'operato assembleare.

Compenso amministratore di condominio per sollecito di pagamento via email

Sentenza
Scarica Corte D'AppelIo di Brescia, sez. II Civile, 7 dicembre 2018 - 3 gennaio 2019
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