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Riparto spese acqua: ok al criterio misto consumi-millesimi a condizione che la destinazione sia differente.

Se i contatori possono essere installati solo in alcune unità, si paga per consumi in relazione a queste e per millesimi riguardo alle altre. I dubbi nel caso di destinazione omogenea.
Avv. Alessandro Gallucci 

In presenza di un condominio nel quale è impossibile l'installazione di un contatore di registrazione del consumo idrico per ogni unità immobiliare, mentre è possibile l'allocazione solo per quelle ad uso commerciale, è lecita la delibera che consente la ripartizione mista consumi/millesimi.

Qualche problema potrebbe porsi in caso di impossibilità per alcune unità immobiliari e non per altre ove tutte avessero medesima destinazione, ma la differenziazione d'uso legittima la pratica.

È dunque legittima la delibera dell'assemblea che adotti un criterio misto in un condominio nel quale i misuratori di consumo siano allocati in unità immobiliari aventi uso diverso da quelle in cui l'installazione è impossibile.

Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Roma con la sentenza n. 6674 del 20 aprile 2021.

Ripartizione spese acqua in condominio: il caso

Una condòmina impugnava una delibera dell'assemblea del condominio al quale partecipava.

Motivo?

L'assise aveva deliberato l'applicazione di un criterio di ripartizione delle spese per il consumo idrico a suo modo di vedere illegittimo.

In sostanza, diceva l'attrice nell'atto di citazione, nel condominio, composto da abitazioni e negozi, non erano presenti i contatori di sottrazione che consentissero la ripartizione delle spese dell'acqua sulla scorta dei consumi.

In ragione di ciò il condominio si attivava per farli installare e all'esito delle verifiche tecniche ai appurava che l'installazione sarebbe stata possibile solamente in alcune unità immobiliari, quelle ad uso diverso dall'abitativo, mentre risultava tecnicamente impossibile nelle abitazioni.

Da qui la deliberazione, oggetto di contestazione, di agire in tal modo.

Per la condòmina quella decisione, tra i vari motivi, era illegittima in quanto contrastante col regolamento condominiale contrattuale che imponeva la ripartizione delle spese per il consumo idrico sulla scorta dei millesimi.

Ripartizione spese acqua in condominio: le norme

Quella della ripartizione delle spese idriche è materia complessa. O forse sarebbe più corretto dire ostica e disarmonica, data la suddivisione di competenze tra Stato e Regioni.

In breve, sulla scorta della legislazione nazionale (art. 146 d.lgs n. 152/2006) si dispone che le Regioni adottino norme finalizzate all'installazione di "contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano".

L'attuazione della norma agli edifici è demandata ai provvedimenti normativi regionali. In buona sostanza un intricata serie di disposizioni di vario rango fa sì che ad oggi l'attuazione della disposizione non sia così uniforme e chiara su tutto il territorio nazionale.

Ciò che la giurisprudenza sta iniziando ad affermare e la pronuncia in esame si pone su questo solco è che la disposizione in esame va considerata quale norma d'interesse pubblico, insomma una norma imperativa inderogabile.

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Conseguenza di ciò è (alla luce di questo orientamento) l'inefficacia sopravvenuta delle disposizioni contenute nei regolamenti contrattuali che impongono la ripartizione sulla scorta dei millesimi e/o di altro diverso criterio laddove si addivenga alla decisione di ripartire secondo consumi.

Si badi: la ripartizione secondo consumi riguarda, per l'appunto, i consumi rilevati dai contatori. Consumo 100 metri cubi di acqua, pago le somme dovute in ragione delle tariffe vigenti per quei centro metri cubi.

Tutto il resto, cioè tutti i costi della bolletta che non afferiscono a consumi individuali chiaramente misurati, vanno ripartiti sulla scorta dei millesimi di proprietà (es. consumi comuni) ovvero degli altri criteri applicabili (es. capitariamente quelli inerenti al canone per modulo contrattuale).

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Il Tribunale di Roma inserendosi nel solco qui delineato in via generale ha respinto l'impugnativa della condòmina e considerato legittima la deliberazione sul punto.

Il giudice adito ha prima d'ogni cosa specificato che "la ripartizione dei costi dei consumi idrici deve essere effettuata per millesimi, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c., ovvero in base al diverso criterio individuato nel regolamento condominiale solo in assenza di singoli contatori (Cass. civ. n. 17557/2014)."

Cionondimeno - si legge in sentenza dopo quest'affermazione di carattere generale - "l'esistenza di una determinata convenzione all'interno del regolamento contrattuale può e deve essere superata con l'installazione dei misuratori (cfr. TM. Milano sent. 4275 del 3.5.2019 secondo il quale la ripartizione a contatore è imposta dalla normativa di settore che è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, con conseguente prevalenza sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti)" (Trib. Roma 20 aprile 2021 n. 6674).

Questo, come dire, il primo tassello posto in sentenza a giustificazione del rigetto della richiesta di invalidazione della delibera.

Il problema però non si fermava lì. Nel caso di specie, s'è detto in precedenza, la decisione dell'installazione dei contatori non riguardava tutte le unità immobiliari - perché ciò era risultato tecnicamente impossibile - ma solamente quelle con uso diverso da quello abitativo.

Ed era questo il punto nodale della lite: "la vera questione posta dalla lite è la legittimità di un doppio criterio di misurazione di consumi e costi: con misuratore per i locali terranei (tra cui quello dell'attrice); per millesimi per gli altri appartamenti."

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Per il giudice romano questa circostanza, in ragione del combinato disposto della legge nazionale e regionale vigenti rendeva incontestabile il deliberato.

Ripartizione spese acqua in condominio: la risposta del Tribunale di Roma

Si legge in sentenza: "c) vale al riguardo ricordare come il d. lgs. 152/2006, all'articolo 146 dispone che le Regioni debbano adottare misure volte ad "… f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano" e che la legge regionale n. 5/14 a sua volta prevede che "Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in conformità all'articolo 146, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006; nello stesso corpo normativo quindi si evidenzia una chiara distinzione tra abitazioni da un lato ed immobili nei quali viene esercitata attività di impresa o terziaria dall'altro, in cui vanno installati "contatori differenziati" (differenziazione, del resto, ovvia in quanto rispondente alla diversa utilizzazione dell'immobile cui è connessa una diversa fruizione, anche sotto il profilo quantitativo, dell'acqua);

d) se qualche dubbio, quindi, avrebbe potuto porsi nel caso di presenza di abitazioni per le quali fosse impossibile una misurazione individuale accanto ad abitazioni ove detta misurazione risultasse invece attuabile, nessun dubbio sulla legittimità della delibera può esservi laddove invece la differenziazione venga introdotta tra immobili residenziali ed immobili aventi altra destinazione, come nella specie"

Ripartizione spese acqua in condominio: il dubbio sul dubbio

Sebbene il giudice non abbia escluso che medesima conclusione si possa raggiungere in caso di immobile totalmente destinato ad uso abitativo nel quale solo in alcune unità immobiliari si possa installare il contatore di sottrazione, sull'argomento ha posto un dubbio.

A sommesso parere dello scrivente è utile sollevare un dubbio sul dubbio.

Se in un condominio di dieci abitazioni tre (i numeri sono meramente esemplificativi) potrebbero essere dotate di contatore di sottrazione e sette no, va da sé che la misurazione dei consumi di quei tre consentirebbe di individuare con precisione le somme connesse all'uso di acqua.

La concorrenza dei criteri, data la riconosciuta natura di carattere pubblicistico alla norma che riguarda le spese per i consumi idrici, non farebbe venire meno l'uniformità per gli altri, nemmeno in caso di esistenza di un regolamento condominiale contrattuale (Trib. Roma 20 aprile 2021 n. 6674).

Sentenza
Scarica Trib. Roma 20 aprile 2021 n. 6674
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