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Maggioranza per installazione contatori individuali dell'acqua

Installazione di contatori individuali e opposizione del singolo condomino.
Avv. Alessandro Gallucci 

Quali sono le maggioranze assembleari necessarie e sufficienti per poter deliberare, ove sia possibile farlo, l'installazione di contatori individuali per il consumo dell'acqua?

Come agire materialmente se il singolo condòmino si oppone alla installazione del contatore individuale?

Rispondere a queste domande vuol dire affrontare uno dei temi che crea maggiore frizione e litigiosità (spesso neppure registrata come contenzioso giudiziario) in tema di spese condominiali.

Contatori individuali per il consumo idrico

Partiamo dal dato normativo di riferimento rappresentato dal d.lgs n. 152 del 2006, altrimenti noto come codice dell'ambiente.

Che cosa dice tale atto normativo? All'art. 146, primo comma, lett. f) è previsto che le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore di quella disposizione, avrebbero dovuto adottare volte a razionalizzare i consumi e diminuire gli sprechi ed in particolare tra le altre cose altresì finalizzate ad «installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano».

La legislazione regionale in materia è così frastagliata che non è possibile darne compiutamente conto. Resta il fatto che non esistono norme che impongano l'adozione di tali sistemi per edifici già esistenti, ma la massimo disposizioni volte al contenimento dei consumi specie in relazione agli impianti posti a servizio di attività commerciali (es. bar, ristoranti, ecc.).

Nessuna norma, com'è accaduto per i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, quindi, impone l'adozione di sistemi di rilevazione dei consumi individuali. Sarebbe auspicabile un intervento legislativo uniforme a livello nazionale, ma l'intricata vicenda delle legislazioni concorrenti tra Stato e Regioni in materia ambientale, evidentemente (supponiamo), rappresenta uno dei limiti ad un'azione uniforme.

Assemblea e decisione sui contatori individuali

Date questa situazione, la domanda sorge spontanea: l'assemblea ha potere di deliberare l'installazione di contatori individuali per la misurazione dei consumi idrici?

Nel caso di risposta affermativa, con quale maggioranza deve essere adottata la delibera che disponga un simile intervento?

Al riguardo torna utile un pronunciamento reso dal Tribunale di Genova nel 2016. Il riferimento è alla sentenza n. 2364 depositata in cancelleria il 6 luglio.

Nel caso risolto dal Tribunale Genovese, l'assemblea condominiale aveva deciso di sostituire il sistema di adduzione di acqua potabile detto a "bocca tarata" con quello ad acqua diretta e contestuale installazione di contatori individuali.

Per completezza rammentiamo che quello a "bocca tarata" è un particolare sistema attraverso il quale l'acqua viene fornita in quantità predeterminata contrattualmente e distribuita in cassoni individuali.

In questo caso il magistrato ligure affermò che la mutazione del sistema d'adduzione dell'acqua non rappresentava un'innovazione, ma piuttosto un semplice miglioramento d'un servizio comune, come tale poteva essere validamente adottato a maggioranza semplice.

Per maggioranza semplice, in seconda convocazione, dobbiamo intendere il voto della maggioranza dei presenti ed almeno un terzo del valore dell'edificio, a meno che l'intervento non sia molto costoso, in tal caso andrebbe, a prudenziale parere dello scrivente, considerato quale intervento manutentivo di notevole entità, sempre necessitante del voto favorevole della maggioranza dei presenti in riunione e di almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

In linea generale, cioè al di fuori di modifiche all'impianto comune come quelle oggetto della decisione del Tribunale di Genova, ad avviso di chi scrive, poiché è nelle competenze dell'assemblea deliberare la ripartizione delle spese in base all'uso, è altrettanto nelle competenze dell'organismo deliberativo decidere sui presupposti applicativi di tale disposizione.

La sostituzione dell'impianto di irrigazione con uno più moderno non è da considerarsi innovazione.

Azioni contro il singolo condòmino che ne ostacola l'installazione

Si supponga che l'assemblea, validamente, abbia deliberato l'installazione di contatori individuali, così detti di sottrazione, per la registrazione dei consumi inerenti alle singole unità immobiliari. S'ipotizzi che uno o più condòmini frappongano resistenza alla installazione dei detti dispositivi che, per le caratteristiche dell'impianto, debbono essere allocati all'interno delle unità immobiliari.

Vi siete mai chiesti come si ripartisce la bolletta dell'acqua quando mancano i contatori individuali?

Che cosa poter fare per consentire la collocazione dei contatori?

Al riguardo è bene ricordare che l'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1130 n.1 c.c., deve eseguire le delibere e - per costante ed unanime orientamento espresso dalla dottrina e dalla giurisprudenza - egli ha tutti i poteri, ivi compresi quelli d'agire in giudizio anche in ragione del disposto dell'art. 1131, primo comma, c.c., per farlo.

Detta più esplicitamente: se i condòmini non consentono l'installazione dei contatori individuali la così come deliberato dalla maggioranza in sede assembleare, allora l'amministratore potrà agire in giudizio per ottenere un provvedimento che gli consenta di eseguire quella deliberazione.

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