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Ripartizione spese acqua. Viziata la delibera di riparto in base al numero di occupanti degli alloggi

Riparto delle spese in assenza di un criterio prestabilito: quale è il sistema più corretto?
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
8 Nov, 2018

La vicenda. Tizio (condomino) aveva proposto impugnativa alla delibera condominiale, contestando il rendiconto consuntivo relativo alle spese di gestione. In particolare, il condomino evidenziava al giudicante l'errata ripartizione del costo dell'acqua e quello di manutenzione dell'ascensore.

Costituendosi in giudizio, il condominio contrastava nel merito i motivi di impugnazione ed eccepiva anche la tardività dell'azione.

Il ragionamento del Tribunale di Milano. Preliminarmente, il giudice adito ha respinto I' eccezione preliminare di improcedibilità in quanto l'atto era stato notificato nei termini di legge.

Difatti, risultava documentalmente provato che l'atto era stato presentato per la notifica in data 26.09.2018 mentre il verbale (di conciliazione negativa) era stato depositato il 27.07.2018 e, quindi, considerando il periodo di sospensione feriale, la notifica era avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Quanto al merito della vicenda, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che l'assemblea aveva provveduto alla distribuzione del costo complessivo dell'acqua fra le singole unità immobiliari in base al numero dei relativi occupanti violando così il regolamento condominiale, di natura contrattuale, che prevedeva espressamente che l'addebito doveva avvenire fra tutti I condomini proporzionalmente ai millesimi di proprietà. Di conseguenza, secondo il giudice di Milano, l'assemblea aveva adottato un criterio in contrasto con quello convenzionalmente stabilito che, secondo anche la giurisprudenza più recente, risultava essere il più corretto.

Tra l'altro, il regolamento, in relazione a scale ed ascensore, faceva espresso richiamo all'art. 1124 c.c. che detta criteri ben precisi per la ripartizione delle relative spese. Per meglio dire, su tale aspetto, il giudicante ha evidenziato che l'errato metodo di ripartizione delle spese adottato dall'assemblea era emerso anche con riguardo al fatto che il condominio convenuto è suddiviso in due semicorpi del tutto differenti: uno composto da 14 unità immobiliari e dotato di ascensore, l'altro da 9 unità immobiliari e non dotato di ascensore.

Pertanto, era alquanto evidente che la ripartizione delle spese doveva essere effettuata tenendo conto di tali fondamentali elementi che, viceversa, l'assemblea aveva completamente ignorato.

Conguaglio partite pregresse nelle bollette acqua: è illegittimo se commisurato al consumo ora per allora

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Trib. Milano, sez. XIII, 23ottobre 2018, n. 10688
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