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Condominio, Superbonus e opere abusive: la Soprintendenza non deve accertare in via prioritaria la regolarità urbanistica del caseggiato

Solo gli uffici comunali possono verificare la presenza di abusi edilizi nel palazzo.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La Sovrintendenza, nel dare un'autorizzazione paesaggistica in zona vincolata, non deve procedere a verifiche sugli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell'opera, come la presenza di abusi nella facciata di un condominio. Il principio è stato messo in rilievo da una recente decisione del Tar Salerno (sentenza 1 marzo 2024, n. 559).

Fatto e decisione

Un condominio depositava apposita istanza, ai fini dell'acquisizione del parere preventivo sull'ammissibilità dell'intervento di riqualificazione delle facciate e delle balconate con verande e nord e ad est; il Comune esprimeva parere istruttorio urbanistico favorevole; il condominio depositava poi apposita CILA-Superbonus, ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 e l'autorità comunale trasmetteva la documentazione alla Soprintendenza, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza ex art.146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004;

La Soprintendenza "bloccava" il procedimento chiedendo chiarimenti e sostenendo come non risultasse possibile prendere in esame un progetto di riqualificazione di facciate su cui insistono opere abusive (in pratica sosteneva che l'intervento si sarebbe attestato su di uno stato dei luoghi non pienamente legittimo).

Il condominio formulava i richiesti chiarimenti ma la Soprintendenza, prima comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e poi comunque esprimeva parere contrario.

Il condominio ricorreva al Tar mettendo in rilievo, tra l'altro, la tardività del parere impugnato e l'illegittimità dello stesso parere per vizio della motivazione, atteso che la Soprintendenza non aveva opposto alcun profilo paesaggistico per negare il rilascio dell'autorizzazione, ma si era limitata a contestare l'istruttoria comunale ed a contestare profili edilizi.

La Soprintendenza, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, richiedeva il rigetto del gravame.

Sulla base della disamina della documentazione versata in atti, il Tar ha ritenuto condivisibile la posizione del condominio, ritenendo l'atto impugnato illegittimo.

In particolare i giudici ammnistrativi hanno confermato la mancanza di una valida motivazione del parere della Soprintendenza, nonchè il travalicamento delle valutazioni, squisitamente urbanistiche, di rigorosa spettanza dell'autorità comunale.

Il Tar ha notato come la Soprintendenza, invece di affrontare gli aspetti paesaggistici della fattispecie, abbia motivato il proprio parere negativo basandosi su questioni meramente urbanistico-edilizie, per un verso mettendo in discussione la configurazione giuridica dell'intervento (ristrutturazione leggera o pesante) e, per altro verso, negando che sia possibile rilasciare un titolo edilizio che, insieme, autorizzi la demolizione di opere in parte legittime (perché condonate) ed in parte ancora abusive (ma sottoposte a richiesta di condono non definita) e la successiva ricostruzione del tutto.

In altre parole, ad avviso del Tar, il parere impugnato non ha evidenziato, dunque, quello specifico profilo di contrasto delle opere in contestazione rispetto allo scenario paesaggistico di riferimento; ma esplicita argomentazioni di tipo urbanistico ed edilizio, che esulano dalla sfera di competenza della Soprintendenza.

Abusi edilizi in condominio: le responsabilità

Considerazioni conclusive

Nello specifico settore delle autorizzazioni paesaggistiche, dominato dal preminente valore costituzionale della tutela del paesaggio, la motivazione dell'autorizzazione paesaggistica e, a maggior ragione del diniego, deve contenere una puntuale indicazione delle ragioni tecnico-giuridiche che impediscono la realizzazione dell'opera.

In particolare la motivazione del diniego deve fare riferimento alla descrizione dell'edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio.

In quest'ottica si può affermare che, in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, oggetto di rigorosa e puntuale valutazione è la concreta incidenza impattante dell'intervento progettato sullo scenario paesaggistico circostante, con esclusione di verifiche sugli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell'opera, quali anche lo stato legittimo dell'immobile.

Tale principio viene affermato sulla considerazione dell'autonomia strutturale e funzionale che separa il titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto.

Come ha recentemente chiarito il Consiglio di Stato, ammettere una commistione tra i diversi profili, con conseguente confusione dei poteri, contrasta sia con il principio di legalità che caratterizza l'azione amministrativa, sia con gli ulteriori ineludibili principi di non aggravamento del procedimento e di certezza dell'azione amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 24/03/2023, n. 3006).

In coerenza con quanto sopra si deve affermare che il parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ha natura e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica, integrando entrambi gli atti il presupposto legittimante la trasformazione urbanistico-edilizia della zona protetta, ed attenendo entrambi a profili diversi da quelli urbanistico-edilizi, ossia, specificamente, alla valutazione di compatibilità dell'opera con le finalità perseguite dal vincolo (Consiglio di Stato, sez. VI, 12/11/2013, n. 5376; Consiglio di Stato, sez. V, 02/10/2008, n. 4764).

Alla luce di questi principi la sentenza del Tar esaminata ha giustamente sottolineato l'illegittima della pretesa della Soprintendenza di accertare in via prioritaria la regolarità urbanistica dell'edificio, quale condizione essenziale per potere esprimere la propria valutazione sulla istanza di autorizzazione.

Sentenza
Scarica Tar Salerno 1 marzo 2024 n. 559
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