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Installazione ascensore e legittimazione attiva alla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza

Ascensore ed eliminazione delle barriere architettoniche, domanda di autorizzazione, legittimazione del condominio.
Avv. Laura Cecchini 

La vicenda che ha interessato il TAR del Lazio (sentenza n. 2061 del 21 febbraio 2022) ha origine dalla impugnazione, da parte di due diversi gruppi di condomini e con domande contrapposte, del provvedimento della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con il quale quest'ultima ha autorizzato l'installazione di ascensore, funzionale alla eliminazione delle barriere architettoniche, con la previsione di prescrizioni specifiche per la sua realizzazione.

Il focus della disamina che occupa il percorso logico giuridico con il quale il TAR ha annullato la autorizzazione emessa attiene alla legittimazione attiva alla presentazione della istanza ex art. 21 D. Lgs. n.42/2004, nonché al compiuto inquadramento normativo della questione, ovvero dei presupposti e requisiti inerenti all'installazione di un ascensore all'interno di un condominio, non potendo prescindere siffatta valutazione da un attento e rigoroso esame della situazione di fatto e dello stato dei luoghi unitamente al rispetto dei limiti imposti dalla disciplina applicabile.

A tal riguardo, nella motivazione della sentenza, è stata oggetto di scrupoloso apprezzamento l'aspetto relativo alla maggioranza richiesta per l'approvazione di un simile intervento, ai fini del raggiungimento del quorum, confermando che l'installazione di ascensore configura, nella vicenda de qua, una innovazione ex art. 1120, comma II, n. 2) c.c.

Ascensore e legittimazione attiva alla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza: iter giudiziale

Alcuni condomini hanno proposto impugnazione avverso il provvedimento della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di ascensore, lamentando l'illegittimità con cui sono state formulate specifiche prescrizioni per la esecuzione del progetto presentato.

A sostegno delle proprie doglianze, i condomini hanno contestato che l'emendamento al progetto mediante la indicazione di specifiche condizioni attuative, quali la sua installazione solo fino al quinto piano e la previsione di un distacco minimo dalle finestre poste sulla corte interna, impedirebbero il superamento dei disagi derivanti dalle barriere architettoniche alla cui eliminazione tale opera è preordinata.

In proposito, i condomini argomentano che, solo attraverso la puntuale realizzazione del progetto, potrebbe risolversi il pregiudizio attuale per l'accesso a tutti gli appartamenti presenti nell'edificio.

Invero, a conforto della impugnazione, assumono che il raggiungimento dell'impianto di ascensore sul terrazzo condominiale costituisca l'unica soluzione atta a permettere la fruibilità dello stesso anche ai condomini dell'altra scala su cui non può intervenire alcuna installazione per tutela del decoro architettonico.

Diversamente, dunque, non vi sarebbe alcuna effettiva utilità.

In detto procedimento hanno promosso intervento volontario oppositivo altri condomini, rappresentando di aver avanzato autonomo ricorso avverso la medesima autorizzazione della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con il quale hanno domandato l'annullamento della stessa per inesistenza di delibera condominiale di approvazione relativamente alla installazione di ascensore e, per l'effetto, la occorsa violazione degli artt. 1120 e 1121 c.c. nonché dell'art. 2 Legge n.13/89.

Al contempo, hanno contestato che detta opera sarebbe a beneficio ed incremento di valore del patrimonio immobiliare solo di alcuni condomini, oltre alla sussistenza di un grave pregiudizio per il decoro del palazzo ed anche per la staticità dello stesso.

Ascensori in condominio, le sentenze in materia

La legittimazione attiva alla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza

La eccezione formulata afferente alla carenza di legittimazione attiva dei condomini, che hanno presentato istanza ex art. 21 D. Lgs. n. 42/2004 per veder autorizzato dalla Soprintendenza il progetto avente ad oggetto l'installazione di impianto di ascensore nel cortile condominiale, è chiaramente pregiudiziale e chiaramente assorbente rispetto ad ogni altra valutazione della fattispecie.

Partendo da uno studio dello stato dei luoghi e dall'impatto che la realizzazione di un ascensore comporta all'interno del cortile condominiale, appare manifesta la natura di innovazione della stessa, ritenuta indubbia la modifica strutturale che tale intervento determina nell'area interessata, con conseguenze in ordine alla alterazione della funzione e destinazione comune.

Sulla scorta della innegabile qualifica di innovazione dell'intervento richiesto, è di tutta evidenza come ogni decisione dovesse essere assunta dal condominio mediante adozione di delibera ad hoc, ragion per cui solo successivamente e subordinatamente alla sua assunzione sarebbe potuta intervenire legittima presentazione della istanza ex art. 21 D. Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza.

Posto ciò, per cui unico e solo legittimato è il condominio, il Tribunale non si esime dall'affrontare il tema del quorum necessario, precisando come la delibera debba essere asservita al disposto di cui all'art. 1120, comma II, n. 2) c.c., poiché la richiamata norma prevede testualmente «I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: […] 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche [...].»

Sotto tale profilo, il Tribunale non dimentica di ricordare che, infatti, qualora vi sia un intervento deliberato dal condominio in aderenza all'art. 2 Legge n.13/1989, in rispondenza della ratio della richiamata Legge, rubricata "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", la maggioranza propedeutica alla sua approvazione è quella indicata dall'art. 1120, II comma, c.c.

Installazione dell'ascensore e danni alle altre unità

Nondimeno, sé è vero che l'intento del Legislatore è quello di comprimere significativamente le condizioni atte ad impedire il godimento della propria abitazione per le persone diversamente abili, non si possono ignorare le prescrizioni indicate ex art. 1120, comma IV, c.c., secondo cui «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».

Nell'ipotesi de qua, stante l'accoglimento della censura sulla carenza della legittimazione, tale ulteriore indagine non è stata trattata.

Diversamente, è stato verificato che, seppur ciascun condomino può realizzare a propria cura e spese le opere previste all'art. 2 Legge n.13/89, qualora sia interessata una parte comune resta sempre il limite di cui all'art. 1102 c.c., ovvero «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto» che, qui, non sarebbe rispettato.

Sentenza
Scarica Tar Lazio 21 febbraio 2022 n. 2061
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