#1 Inviato 15 Febbraio, 2016 Buongiorno, Vivo in un condominio di 4 piani con 8 unità' abitative . Vorremmo installare un ascensore ma troviamo opposizione in un proprietario di un negozio al piano terra ( senza necessità' di accesso alla scala comune , neanche per lettura contatori ) che , per motivi di ripicca condominiale ( mi opposi alla vendita del locale caldaia ,che si trova all' interno del vano scala ,allo stesso condomino che voleva farne un magazzino per il suo negozio ) si oppone appunto all' installazione dell'ascensore ed al cambiamento di destinazione d'uso ( funzionale alla stessa installazione ) del locale caldaia ormai non più' in uso in quanto tutti gli appartamenti sono passati al riscaldamento autonomo . Mi chiedo se il proprietario di un negozio con accesso su strada e senza necessità' alcuna di accesso alla scala partecipi alla maggioranza per l' installazione ascensore e se lo stesso debba ricevere la convocazione alle assemblee relative . Vi ringrazio per un Vs parere . massimo2
#2 Inviato 15 Febbraio, 2016 Quanti millesimi rappresenta il proprietario del negozio? Perchè se possiede meno di 200 mlm voi condomini proprietari di 8 appartamenti dovreste avere la maggioranza per la modifica d'uso del locale caldaia. cc Art. 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d'uso. Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. E poi con la maggioranza del 2° comma dell'art 1136 cc (>teste e 500 mlm), potete deliberare l'installazione dell'ascensore, in quanto serve per abbattere le barriere architettoniche. cc Art. 1120. Innovazioni. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: ... 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, ...
#3 Inviato 15 Febbraio, 2016 in base all'art. 1120 comma 2 c.c. l'installazione condominiale dell'ascensore, è un innovazione possibile se non reca pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, se non altera il decoro architettonico o non rende talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. .Per tale delibera è sufficiente la maggioranza di cui all’art. 1136 comma 2 c.c. e cioè sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
#4 Inviato 15 Febbraio, 2016 Vale la pena di ricordare che la "nuova" installazione di un ascensore in un immoblie sprovvisto, è sicuramente "innovazione" per cui coloro che non volessero partecipare alla relativa spesa possono legittimamente estraniarsi (vedi il proprietario del locale terraneo). La deliberazione quindi può essere validamente assunta dai promotori dell'iniziativa, specialmente se sussistano le condizioni della presenza di un disabile nel condominio. Al "solito" link si trovano notevoli riferimenti giurisprudenziali su questo specifico argomento, validissimi da opporre ai dissenzienti: La normativa sugli ascensori è reperibile al "sollito" link: Vale la pena di leggere anche la norma su ascensori e disabili, reperibile al "solito" link:
#6 Inviato 15 Febbraio, 2016 A mio avviso la modifica della destinazione d'uso del locale caldaia, in quanto connesso all'installazione dell'ascensore può essere deliberata con le stesse maggioranze previste per installare questo impianto.
#7 Inviato 5 Marzo, 2016 Ciao, scusa se mi intrometto, ho letto quello che hai scritto e, vorrei una piccola delucidazione; hai citato l'articolo 1120 e allora ti chiedo: In un caseggiato alcuni condomini vorrebbero installare l'ascensore nella tromba delle scale ( la tromba sarà larga massimo 50 cm.) perciò vogliono rompere una parte di rampa di scale, la mia domanda è se le scale sono parti comuni devono chiedere l'autorizzazione di tutti i condomini o possono installare l'ascensore autonomamente ? Può un solo condomino negare l'installazione ? Grazie
#9 Inviato 5 Marzo, 2016 ....vorrebbero installare l'ascensore nella tromba delle scale ( la tromba sarà larga massimo 50 cm.) perciò vogliono rompere una parte di rampa di scale.....La Cassazione ha stabilito che "restringere" la rampa di scale fino a 72 cm. per l'installazione di un nuovo ascensore, quando siano presenti disabili nel condominio (dovere di solidarietà), è lecito! Sentenza n. 16486/2015. Resto però del parere che restringere fino a 50 cm, come da te accennato, sia impossibile; una persona di un certo peso non riuscirebbe più a transitare dalle scale specialmente in caso di pericolo (ascensore bloccato), oppure per far transitare una lettiga per il trasporto di un paziente (la lettiga non entra in un normale ascensore).
#10 Inviato 9 Marzo, 2016 La Cassazione ha stabilito che "restringere" la rampa di scale fino a 72 cm. per l'installazione di un nuovo ascensore, quando siano presenti disabili nel condominio (dovere di solidarietà), è lecito! Sentenza n. 16486/2015. Resto però del parere che restringere fino a 50 cm, come da te accennato, sia impossibile; una persona di un certo peso non riuscirebbe più a transitare dalle scale specialmente in caso di pericolo (ascensore bloccato), oppure per far transitare una lettiga per il trasporto di un paziente (la lettiga non entra in un normale ascensore). consiglio di leggere il regolamento edilizio del proprio comune per vedere la dimensione minima delle scale ....
#11 Inviato 17 Marzo, 2016 Ciao, forse mi sono espresso male, è l'attuale tromba delle scale che è larga sui 50 cm, perciò vorrebbero restringere solo la prima parte delle scale (la rampa è composta da 10 gradini) ne restringerebbero solo (si fa per dire) 5. Vorrebbero mettere un'ascensore per una sola persona. non vi sono attualmente disabili. Grazie.!!
#12 Inviato 17 Marzo, 2016 Abbiamo già risposto sopra indicandoti anche le larghezze minime opponibili, nei link che ho proposto trovi i riferimenti giurisprudenziali da far valere nel caso di controversie. Come ti ha detto Prociotta, informati presso l'ufficio edilizia del tuo comune.