#1 Inviato 25 Novembre, 2016 Puo'l'amministratore essere legittimato ad agire contro i condomini morosi(rientrando tra le compentenze dell'art 1130-1131)o deve necessariamente ricevere l'approvazione dell'assemblea?Se non erro l'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea serve solo nel caso voglia agire con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo quindi nell'ipotesi che non ci sia approvazione del riparto potra'agire solo attraverso lo strumento ''ordinario''del d.i.(non immediatamente esecutivo) giusto?
#2 Inviato 25 Novembre, 2016 Dacc art 63 Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. In buona sostanza la mancata approvazione del piano di riparto comporta un allungamento considerevole dei tempi e anche qualche incertezza, visto che l'emissione del decreto senza piano di riparto approvato è considerata legittima dalla giurisprudenza ma non dalla legge. Fonte /-necessaria-lapprovazione-del-piano-di-ripartizione-per-il-decreto-ingiuntivo-contro.1737#ixzz4R3kUITRZhttps://www.condominioweb.com/-necessaria-lapprovazione-del-piano-di-ripartizione-per-il-decreto-ingiuntivo-contro.1737#ixzz4R3kUITRZ https://www.condominioweb.com
#3 Inviato 25 Novembre, 2016 Scusami pero'potrebbe essere sempre la via ordinaria del d.i. non ti sembra?L'art 63 sembra far riferimento solo alla procedura di d.i.immediatamente esecutivo..e'una mia interpetrazione?
#4 Inviato 26 Novembre, 2016 Scusami pero'potrebbe essere sempre la via ordinaria del d.i. non ti sembra?L'art 63 sembra far riferimento solo alla procedura di d.i.immediatamente esecutivo..e'una mia interpetrazione?Infatti, in mancanza dello stato di ripartizione approvato l'amministratore può agire ugualmente con rito normale e non tramite l'art 63 Dacc immediatamente esecutivo; Se leggevi tutto l'allegato di cu avevo fatto cenno trovavi questo; Tecnicamente in mancanza del piano di ripartizione, quindi, può essere chiesto un decreto ingiuntivo ex art. 633 del codice di procedura civile e non ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. Fonte https://www.condominioweb.com/-necessaria-lapprovazione-del-piano-di-ripartizione-per-il-decreto-ingiuntivo-contro.1737#ixzz4R5yEANyb www.condominioweb.com
#6 Inviato 26 Novembre, 2016 Ma non è sufficiente l'approvazione delle rate da parte dell'assemblea a rendere esigibile il credito? Mi sembra di capire che si deve attendere l'approvazione del consuntivo da quanto scritto prima....
#7 Inviato 26 Novembre, 2016 Ma non è sufficiente l'approvazione delle rate da parte dell'assemblea a rendere esigibile il credito? Mi sembra di capire che si deve attendere l'approvazione del consuntivo da quanto scritto prima....Si è sufficiente il preventivo approvato, però per agire con D.I. immediatamente esecutivo dell'art 63 Dacc dovrà essere approvata anche la ripartizione tra i condomini. p.es. se l'assemblea delibera una spesa di tot Euro senza stabilire la ripartizione pro capite, in caso di morosità, l'amministratore non può agire con l'art. 66 Dacc, ma dovrà avvalersi dell'art. 633 c.p.c. Se invece la spesa di tot euro viene deliberata e stabilito che sarà ripartita con il criterio p.es. del 1° comma dell'art 1123 cc, l'amministratore in caso di morosità potrà agire con l'art 63 Dacc e richiedere il D.I. immediatamente esecutivo.
#8 Inviato 26 Novembre, 2016 Quindi è sufficiente che siano approvati preventivo + tabella riparto spese + prospetto rate e si dormono sonni tranquilli?
#9 Inviato 26 Novembre, 2016 Quindi è sufficiente che siano approvati preventivo + tabella riparto spese + prospetto rate e si dormono sonni tranquilli?Se i condomini pagano, tu come amministratore puoi stare tranquillo, ma se non pagano potrai agire con l'art 63 Dacc e non con il c.p.c. 633
#10 Inviato 26 Novembre, 2016 Se i condomini pagano, tu come amministratore puoi stare tranquillo, ma se non pagano potrai agire con l'art 63 Dacc e non con il c.p.c. 633 Scusa Tullio, se il Regolamento Condominiale prevede la messa in mora alla scadenza della Rata a preventivo, trascorsi 180gg da ogni singola rata si potrebbe agire con altrettanti D.I.?
#11 Inviato 26 Novembre, 2016 Scusa Tullio, se il Regolamento Condominiale prevede la messa in mora alla scadenza della Rata a preventivo, trascorsi 180gg da ogni singola rata si potrebbe agire con altrettanti D.I.?Intanto l'amministratore dovrebbe comunicare la messa in mora al moroso con comunicazione tracciabile, comunicando una data limite per il pagamento, altrimenti se insoddisfatta la richiesta potrà agire con la richiesta del D.I.
#12 Inviato 26 Novembre, 2016 Intanto l'amministratore dovrebbe comunicare la messa in mora al moroso con comunicazione tracciabile, comunicando una data limite per il pagamento, altrimenti se insoddisfatta la richiesta potrà agire con la richiesta del D.I. Il Regolamento Recita: "Art. 18 Il condomino per il solo fatto di non aver provveduto al pagamento entro il termine stabilito, è custituito in mora senz'uopo di intimazione." Sulla base di questo, è possibile addossare la responsabilità all'amministratore che non fa niente per recuperare il credito?
#13 Inviato 26 Novembre, 2016 Il Regolamento Recita: "Art. 18 Il condomino per il solo fatto di non aver provveduto al pagamento entro il termine stabilito, è custituito in mora senz'uopo di intimazione."Sulla base di questo, è possibile addossare la responsabilità all'amministratore che non fa niente per recuperare il credito? L'amministratore che non ottempera alle delibere, e relative riscossioni dei pagamenti da parte di condomini --> cc art. 1130 punto 3, è passibile di revoca giudiziale, su ricorso da parte di chi ne ha l'interesse (direi da parte di gran parte dei condomini virtuosi)