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Sabaudia

Riscossione forzosa quote condominiali entro sei mesi

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come da titolo, l'art. 1129, co. 9, c.c., recita:

 

"Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, d.a.c.c.".

 

Si chiede:

1) cosa si intende per chiusura di esercizio? la fine di tale esercizio annuale in cui le quote erano dovute?

 

2) oppure si può agire immediatamente, posto che il 63 dacc afferma che "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo..."

 

3) infine, per questo stato di ripartizione, si intende il riparto consuntivo, oppure anche preventivo (e quindi in questo secondo caso si può agire anche prima della scadenza dell'anno di esercizio)!!

Per la riscossione delle quote morose, l'amministratore può agire immediatamente, come stabilito dall'art. 63 Dacc, senza alcuna autorizzazione ed in ogni caso è tenuto ad agire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio amministrativo (art. 1129) detto articolo indica è tenuto ad agire e non obbligato , pertanto l'amministratore può agire anche subito non deve attendere i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (esempio: se l'esercizio inizia il 01/01/2017 e si chiude il 31/12/2018 la chiusura sarà il 31/12)

molto bene. Quindi, con il tuo esempio di prima:

l'esercizio inizia il 01/01/2018 e si chiude il 31/12/2018: la chiusura sarà il 31/12, e vi siano 4 rate trimestrali, io potrei agire già ad aprile 2018 qualora un condomino si sia reso mororoso della sola prima rata (scad. fine marzo), sulla base del solo riparto preventivo approvato?

esatto, una volta che l'assemblea ha approvato il preventivo di spesa per un determinato esercizio, specificando le scadenze delle rate, tu puoi agire anche il giorno dopo la scadenza della quota.

molto bene. Quindi, con il tuo esempio di prima:

l'esercizio inizia il 01/01/2018 e si chiude il 31/12/2018: la chiusura sarà il 31/12, e vi siano 4 rate trimestrali, io potrei agire già ad aprile 2018 qualora un condomino si sia reso mororoso della sola prima rata (scad. fine marzo), sulla base del solo riparto preventivo approvato?

sì, è così ...................

 

resta da valutare se l'impresa vale la spesa ed eventualmente aspettare che la valga.

certo, era solo per capire, poiché il codice non usa termini univoci!

 

ma secondo voi, l'amministratore, vista la morosità di un condomino, potrà attingere al fondo comune per pagarsi i propri onorari, oppure dovrà fare 2 decreti ingiuntivi al condomino moroso: 1 per le quote non versate al condominio e l'altro per la parte restante sempre delle sue quote, afferenti agli onorari dell'amministratore?

certo, era solo per capire, poiché il codice non usa termini univoci!

 

ma secondo voi, l'amministratore, vista la morosità di un condomino, potrà attingere al fondo comune per pagarsi i propri onorari, oppure dovrà fare 2 decreti ingiuntivi al condomino moroso: 1 per le quote non versate al condominio e l'altro per la parte restante sempre delle sue quote, afferenti agli onorari dell'amministratore?

l'amministratore è pagato dal condomìnio e il moroso lo è nei confronti del condomìnio, non dell'amministratore.

 

per cui se ci sono soldi in cassa lui pagherà i fornitori e se stesso, se non ci sono soldi in cassa li chiederà ai condòmini in un'assemblea straordinaria.

 

il moroso, verosimilmente, continuerà ad essere moroso aumentando la sua quota di debito.

certo, era solo per capire, poiché il codice non usa termini univoci!

 

ma secondo voi, l'amministratore, vista la morosità di un condomino, potrà attingere al fondo comune per pagarsi i propri onorari, oppure dovrà fare 2 decreti ingiuntivi al condomino moroso: 1 per le quote non versate al condominio e l'altro per la parte restante sempre delle sue quote, afferenti agli onorari dell'amministratore?

a mio avviso, l'amministratore può essere equiparato al pari dei fornitori del condominio e come tale deve essere pagato, è chiaro che se attinge al fondo comune per pagarsi il suo compenso, dovrà contestualmente attivare le opportune azioni di recupero nei confronti dei morosi al fine di ripianare, una volta recuperate le quote condominiali, il fondo stesso.

a mio avviso, l'amministratore può essere equiparato al pari dei fornitori del condominio e come tale deve essere pagato, è chiaro che se attinge al fondo comune per pagarsi il suo compenso, dovrà contestualmente attivare le opportune azioni di recupero nei confronti dei morosi al fine di ripianare, una volta recuperate le quote condominiali, il fondo stesso.

È corretto così

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