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Pier70

Installazione ascensore 2

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Buon pomeriggio e ben trovati

Come già preannunciato in un thread precedente, abbiamo avuto un'assemblea circa l'installazione di un nuovo ascensore esterno alla nostra palazzina. Per obbligare i condomini dissenzienti a partecipare alla spese, l'amministratore, di concerto con i condomini di maggioranza, ha tentato di dire che era obbligatorio per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che invece non si abbattono proprio perché l'ascensore fermerebbe all'ammezzato e si deve fare una rampa di scale in su o in giù per raggiungere gli appartamenti.

In più è emerso che questo ascensore, accedendo all'ammezzato in corrispondenza delle attuali finestre, toglierebbe luce alle scale (dovrebbero rimanere accese le lampadine anche di giorno, con un aggravio del consumo di energia elettrica) e comprometterebbe la corretta areazione delle medesime, in quanto non sono previsti dal progetto lucernari aggiuntivi.

L'ascensore, inspiegabilmente programmato per 5 persone (siamo 6 appartamenti in tutto +1 in una piccola palazzina di 3 piani centro Genova), toglierebbe poi vista e luce anche agli appartamenti prospicenti la colonna (che andrebbe a posizionarsi a filo dei balconi) e in più il motore sarebbe a ridosso del balcone di un appartamento dell'ultimo piano.

Dato l'ingombro, infine, verrebbe compromesso l'accesso al box di uno dei condomini.

Vorrei sapere se con queste premesse (i dati che ho esposto sono le osservazioni fatte da un nostro perito architetto indipendente) possiamo opporci all'installazione dell'ascensore (almeno secondo le modalità previste!) e con che probabilità di successo, tanto più che i condomini favorevoli hanno detto non solo che lo installeranno ugualmente ma minacciano ritorsioni contro di noi se lo impediremo.

Grazie a chi risponderà.

Pierluigi

Per quanto riguarda la spesa per l'installazione dell'ascensore essendo una innovazione ad utilizzazione separata, chi non ha l'interesse si può esimere dalla spesa --> art. 1122 cc e naturalmente non utilizzare l'impianto.

 

cc Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie.

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Per i rimanenti problemi è necessaria una perizia ed opporsi all'installazione con ricorso all'Autorità Giudiziaria iniziando dalla mediazione con l'assistenza di un legale.

Ti ringrazio innanzitutto per la risposta.

Abbiamo già una perizia e anche un legale, quindi provvederemo in tal senso certamente.

Nella situazione che descrivi, considerato che l'istallazione dell'ascensore così come prevista dal progetto non solo toglie luce e aria al vano scala, ma impedisce l'uso del box di proprietà esclusiva di un condomino, ritengo che l'innovazione in questione, benché costituente eliminazione di barriera architettonicha (secondo la giurisprudenza non conta un ascensore si fermi ad un piano ammezzato, essendo sufficientemente che l'accesso al fabbricato sia reso anche solo più agevole per eventuali disabili), Sia comunque è vietata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1120 c.c.

Più propriamente: rende più difficoltoso l'accesso ai box.

Il motore a filo del balcone di un condomino e il fatto che comunque la colonna tolga luce e vista ai balconi come li vedi?

Grazie!

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