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Assemblea on-line, non basta un'email per la convocazione

La modalità di riunione a distanza non fa venire meno gli obblighi di forma previsti per l'avviso di convocazione.
Redazione 

In tema di convocazione dell'assemblea on-line, sia essa completamente in modalità a distanza ovvero mista, non vi sono differenze nella modalità di comunicazione dell'avviso.

Ci giungono spesso in redazione quesiti del genere, domande volte a sapere se con l'introduzione di questa possibilità di svolgimento si è previsto uno snellimento delle formalità per l'informazione da inviare ai condòmini.

In effetti, visto che per riunirsi in videoconferenza è necessario accedere ad una piattaforma logica vorrebbe che l'avviso di convocazione venisse inviato anche in modalità telematica.

Si può e vedremo entro che limiti è possibile sfruttare anche la posta elettronica ordinaria.

Ciò che è certo, però, è che la novella legislativa riguardante l'assemblea on-line non ha mutato le modalità di comunicazione dell'avviso.

Assemblea, come convocarla? Il principio di tassatività delle forme

Il nostro faro, come sempre, sono le norme.

Art. 66, terzo comma disp. att. c.c.:

"L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati."

Nessuna particolare eccezione per quanto concerne le modalità di invio dell'avviso quando ci si può riunire in videoconferenza.

È utile rammentare che la giurisprudenza che si è espressa fin ora sulle modalità di comunicazione dell'avviso ha specificato che «alla luce del chiaro tenore letterale della norma e della indicazione di specifiche modalità di convocazione, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che garantiscano la effettiva conoscibilità della convocazione stessa», per poi concludere che . con le modifiche intervenute con la L. n. 220 del 2012 l'amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma. (Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350).

Se si esclude una sentenza della Corte di Appello di Brescia resa all'inizio dell'anno 2019 che sembrerebbe (l'apparenza inganna) legittima il ricorso all'email ordinaria, non si rinvengono precedenti difformi dall'arresto del tribunale ligure.

Assemblea di condominio: ci si può assentare in corso di riunione?

È bene inoltre ricordare che se il regolamento non prevede la possibilità di svolgere l'assemblea in videoconferenza questa può tenersi purché la maggioranza dei condòmini abbia espresso parere favorevole.

Assemblea on-line, come convocarla? Nessuna differenza, ma...

Si badi: principio di tassatività non vuol divieto imperativo, categorico ed assoluto di far diversamente.

Se l'amministratore convoca Tizio per email e questi si presenta, "nulla quaestio" la convocazione sarà regolare.

Il problema, in termini di dimostrazione della tempestiva e regolare convocazione si pone certamente quando Tizio non risponde e non si presenta. Problema che non si porrebbe utilizzando i metodi previsti dal citato comma dell'art. 66 disp. att. c.c.

Più favorevole al condominio, ma non sicura al 100% l'ipotesi della risposta "ricevuto" all'email di invio dell'avviso.

Resta un fatto: è indubbiamente più pratico inviare un'email con un link che necessita di un solo click per essere attivato piuttosto che una raccomandata che necessita della copia lettera per lettere di quell'indirizzo nell'apposita barra.

Quali soluzioni dunque per essere sicuri al 100% e possibilmente essere anche più efficaci pure per il destinatario della comunicazione dell'avviso?

Sicuramente il ricorso alla pec, che in comunicazioni tra caselle certificate ha lo stesso valore della raccomandata.

In seconda ipotesi, ok all'email ma accompagnata da una delle forme di comunicazione previste dall'art. 66 disp. att. c.c. Si badi: è quest'ultima comunicazione che deve pervenire al condominio entro cinque giorni dalla data fissata per lo svolgimento della prima convocazione.

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