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Assemblea di condominio: ci si può assentare in corso di riunione?

Perché non partecipare ad una riunione e quali conseguenze comporta. Come regolarsi in caso di allontanamento ad assemblea iniziata.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Abitando in un condominio sei consapevole del fatto che le decisioni più importanti vengono prese all'interno dell'assemblea. Nonostante ciò, quando arriva la convocazione provi una sensazione analoga a quando ricevi un invito ad un matrimonio. Insomma, non ci vorresti andare, ma non sai se questa scelta sia quella ottimale.

Per queste ragioni, vorresti sapere se, a proposito dell'assemblea di condominio, ci si può assentare e quali potrebbero essere le conseguenze della tua mancata partecipazione.

Vorresti, altresì valutare se e come è possibile delegare qualcuno, magari proprio l'amministratore con cui stai in buoni rapporti. Viceversa, se proprio devi presenziare, ti piacerebbe allontanarti dalla riunione senza alcuna conseguenza, qualora la discussione con alcuni vicini dovesse farsi troppo accesa.

Insomma, per sciogliere questi dubbi, non ti resta che leggere questa pubblicazione e, traendo beneficio dalle informazioni in essa contenute, scegliere la soluzione più opportuna per i tuoi interessi, in prospettiva della prossima assemblea del fabbricato.

Assenza all'assemblea di condominio: conseguenze

Quando ricevi una convocazione per un'assemblea condominiale, la tua eventuale partecipazione potrebbe essere condizionata da vari fattori.

Ad esempio, vorresti non andarci perché già sai come delibererà la maggioranza e che la tua opinione contraria non sarebbe, minimamente, presa in considerazione. Oppure potresti non essere presente, poiché in quel giorno saresti fuori sede.

Al di là delle motivazioni che stanno alla base della tua assenza alla riunione, deve sapere che non sei assolutamente obbligato a parteciparvi. In questo modo, è chiaro che la volontà del condominio si formerà senza il tuo contributo e che, nonostante ciò, dovrai rispettarla. Tuttavia, non puoi temere altra conseguenza rispetto a quelle appena descritte.

Ricordati, inoltre, che avrai diritto di conoscere quanto è stato deciso, mediante comunicazione del verbale da parte dell'amministratore. Sappi, infine, che a partire da questo momento decorrerà il termine di trenta giorni per impugnare l'assemblea, qualora dovessi evidenziare dei motivi di annullabilità della medesima.

Assenza all'assemblea di condominio: la delega

Il modo per non presenziare alla riunione condominiale, ma senza rinunciare al proprio diritto al voto, è quello di delegare qualcuno. Si tratta di una pratica molto frequente che puoi adottare in maniera molto semplice.

Infatti, è sufficiente formare la delega per iscritto, in genere compilando il modello allegato alla convocazione. Ricordati, però, che dovrai rispettare alcune regole:

  • non è possibile delegare l'amministratore di condominio. Si tratta di un divieto esplicitamente previsto dalla legge, pertanto è inutile valutare questa opzione poiché non sarebbe realizzabile. Viceversa puoi delegare un altro condomino così come un parente o un estraneo.
  • non puoi delegare una persona che abbia accumulato un numero di deleghe superiore a 1/5 dei partecipanti al condominio e a 1/5 del valore millesimale del fabbricato. In questo caso, si tratta di un limite che devi considerare soltanto per quegli edifici in cui i singoli proprietari sono più di venti e che non può essere modificato dal regolamento condominiale, per esplicito divieto contenuto nell'art. 72 disp. att. c.c.

Infine, ricordati che le deleghe vanno raccolte ed annotate in sede di assemblea e che qualora una riunione condominiale dovesse risultare viziata da qualche delega irregolare, essa potrebbe essere annullata nelle sedi competenti.

Si può svolgere l'assemblea parziale durante quella generale?

Allontanamento dall'assemblea: conseguenze

La riunione condominiale inizia dopo che sono stati verbalizzati i partecipanti, tra cui anche quelli presenti tramite delega. Fatto ciò, si aprirà la discussione sull'ordine del giorno, solitamene scegliendo l'argomento inizialmente indicato all'interno della convocazione.

Durante l'assemblea, non è raro che qualcuno si allontani. Ad esempio, potrebbe accadere per un dissidio nato tra due condomini nell'ultima votazione oppure, semplicemente, perché uno dei presenti, fattosi tardi, decide di andarsene a casa.

Devi sapere che una circostanza come quella descritta non è irrilevante. Potrebbe succedere che il partecipante allontanatosi, in virtù del valore millesimale della proprietà che rappresenta, sia decisivo ai fini della validità del quorum.

In un caso come questo, la riunione non potrebbe continuare validamente e, in caso contrario, ogni decisione, successivamente, assunta nella medesima sarebbe impugnabile.

La delega in bianco nell'assemblea condominiale.

Potrebbe, altresì, capitare che l'allontanamento sia temporaneo e che influenzi soltanto la maggioranza necessaria alla votazione e non anche il quorum. In questo caso, l'assemblea potrebbe continuare, ma, certamente, nella deliberazione successiva si dovrebbe dare conto di quanto è accaduto.

Dalle considerazioni appena espresse deriva che un condomino che partecipa ad un'assemblea condominiale non è un prigioniero: egli, infatti, ha tutti il diritto di andarsene anche a riunione già iniziata, così come quello di tornare per discutere un argomento successivo.

Tuttavia, l'evento non può non essere, opportunamente, verbalizzato per vagliare ed assicurare lo svolgimento regolare dell'adunanza. In caso contrario, il vizio di validità sarebbe inevitabile.

Pertanto, se colui che si allontana non vuole che il suo comportamento possa minimamente modificare il numero iniziale dei partecipanti all'assemblea e il valore millesimale da essi espresso, potrà delegare uno dei presenti. Sarà, quindi, sufficiente compilare una delega scritta, tenendo conto delle regole da rispettare ed elencate in precedenza, e verbalizzare l'accaduto.

In alternativa potrebbe dichiarare di accettare quanto deciso dalla maggioranza a seguito del suo allontanamento. Lo chiarisce la Cassazione (sent. n. 4136/1977) in una sentenza molto risalente, ma ancora non smentita, offrendo anche questa opportunità per rendere irrilevante l'allontanamento di un partecipante alla riunione.

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