Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il bilancio approvato non vale come riconoscimento dei debiti condominiali contro il condomino assente in assemblea

La mancata partecipazione del singolo condomino all'assemblea che approva nuovamente il bilancio (recante l'indicazione di debiti pregressi) non consente di ritenere riconosciuti detti debiti.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

L'accertamento dei debiti pregressi dei condomini morosi, effettuato dall'assemblea in sede di riapprovazione del bilancio condominiale - in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino - non è utilizzabile a proprio favore dal Condominio stesso in sede processuale.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4306 del 22 febbraio 2018.

Secondo gli Ermellini, la riapprovazione del bilancio equivale ad un riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore Condominio in proprio favore, come tale non utilizzabile contro il singolo condomino assente in assemblea.

Il fatto. La vicenda oggetto del provvedimento in esame riguardava un'ingiunzione di pagamento eseguita dal Condominio nei confronti del singolo condomino per spese condominiali non corrisposte.

Il Tribunale in prima istanza accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal condomino per difetto di delibera di spesa; la Corte d'appello invece condannava in parte il condomino moroso in seguito ad acquisizione di nuova documentazione.

Il riconoscimento dei debiti in sede di assemblea. In sede di ricorso in Cassazione, il condomino riproponeva, tra i motivi di ricorso, la problematica della questione della "rideliberazione delle spese", in particolare con riguardo ai residui passivi, in relazione ai quali un tal genere di "rideliberazione" non sarebbe idonea a costituire prova del credito.

Già la Corte d'appello aveva accolto sul punto le ragioni del condomino, ritenendo inidonea tale rideliberazione come prova del credito.

Viceversa il Condominio contestava la soluzione di inidoneità della Corte distrettuale ritenendo che vi sia comunque attribuzione di valore prescrittivo al consuntivo approvato dall'assemblea condominiale senza distinzione alcuna fra debiti dell'anno di esercizio in corso e debiti pregressi.

L'Amministratore deve consentire ai condomini di visionare il registro della contabilità prima dell'approvazione del bilancio

Il valore probatorio dell'approvazione del bilancio. La questione da risolvere è, nella sostanza, quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condomini.

Secondo la Suprema Corte, tale specifico riconoscimento è - in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino - riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore condominio in proprio favore, quindi, come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio stesso.

Ciò premesso, nella concreta fattispecie in esame, mancando ogni opportuna allegazione circa la partecipazione del singolo condomino all'assemblea di riapprovazione del bilancio con indicazione dei debiti pregressi, deve ritenersi - secondo la Cassazione - non sussistente la necessaria partecipazione ed il riconoscimento da parte del singolo condominio dei medesimi debiti. Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo in esame e il rigetto del ricorso.

Il compenso dovuto all'amministratore di condominio può essere approvato direttamente con il consuntivo

I crediti vantati dall'amministratore verso il condominio. La giurisprudenza si è più volte espressa sul valore probatorio della delibera di approvazione del rendiconto condominiale, anche con riferimento ai crediti vantati dall'amministratore nei confronti del condominio.

Sul punto, si è affermato che: "In materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l'approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate.

Pertanto, l'approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso" (Cass. civ. 09/05/2011, n. 10153).

Pertanto, l'amministratore di condominio che voglia ottenere in giudizio una decisione che comporti la condanna del Condominio in precedenza amministrato al rimborso di somme, asseritamente anticipate nei confronti dello stesso ente, dovrà fornire specifica e articolata prova, non essendo sufficiente la mera allegazione del disavanzo risultante nel rendiconto approvato dall'assemblea (cfr Trib. Roma 26/09/2018 n. 18026).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4306
  1. in evidenza

Dello stesso argomento