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Valeria.b

Nuovo art. 1136 quorum deliberativo "approvazione rendiconto"

Apro una discussione ad hoc, che in parte è stata già affrontata in un altro post, perché ritengo sia di estrema importanza.Infatti fino a poco tempo fa, davo per scontato che per l'approvazione del bilancio di previsione e il rendiconto dell'amministratore, valessero i quorum deliberativi, in seconda convocazione, di 1/3 dei partecipanti alla riunione con 1/3 del valore dei millesimi; giustamente L'amico Leonardo53 ha fatto notare come nel riformato art. 1136, questo quorum sia cambiato, inserendolo tra quelli per i quali sono necessari la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 mll; ma se lo spirito della Riforma doveva essere quello di impedire eventuali intralci alla vita comune (quasi sempre dovuti alla scarsa presenza dei sigg. condòmini alle riunioni) con l'utilizzo di quorum deliberativi più favorevoli, così mi sembra che le cose siano peggiorate. Anche perché nella stessa assemblea ordinaria in 2a convocazione il bilancio previsionale lo si può deliberare con la maggioranza semplice (1/3 - 1/3 uguale a quello costitutivo della stessa assemblea) e invece per la rendicontazione si passa a quella qualificata (maggioranza intervenuti e 500 mll); facendo un giro di interpellanze presso altri amici amministratori, nessuno di loro si era accorto di questa sottigliezza e anche consultando i siti web delle varie associazioni di categoria, nulla è stato recepito (anzi viene sempre confermata la maggioranza semplice per entrambe le deliberazioni), così come alcuni software nella sezione Assemblea confermano sempre lo stesso quorum deliberativo semplice.Credo sia dovuto un chiarimento da parte del legislatore e anche le varie associazioni debbano farsi carico di pretendere una volta per tutte la necessaria trasparenza e chiarezza nelle norme di legge e non lasciarle come al solito alla libera interpretazione.Io ad esempio mi ritrovo ad amministrare un condominio in cui l'impresa costruttrice detiene ancora 656 mll e i proprietari i restanti 344, per cui, come capita spesso, mancando la presenza del maggior "azionista", si rischia adesso di non potere approvare il rendiconto annuale e invece di potere deliberare per quello previsionale...

Scusi ma questa tabella è aggiornata con le nuove disposizioni di legge,perchè in questi gg.vi è stata un assemblea ordinaria per l'approvaz.ne del bilancio consuntivo annuale e si è messo in discussione il valore in millesimi necessario per l'approvazione; a me risulta di 334 millesimi,ma alcuni condomini hanno detto che non si può approvare perchè ne servono oltre 500 millesimi,e quindi non è stato approvato.-

Sarebbe cosi gentile di aggiornarmi nel merito,grazie.-

Articolo 1136

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.(1) -----(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:

"L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell' articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.".(8Ilsole24ore.com)

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Egr.sig.Mesina la ringrazio per la sua risposta ,ma quello che lei mi ha detto lo sapevo già,io invece ho chiesto un altra cosa e cioè:

se con la nuova legge condominiale fosse cambiato il valore dei millesimi (che prima era di 334/°°°) per l'approvazione del bilancio

consuntivo annuale,siccome alcuni gg.fa è stata fatta un assemblea condom./le per approvare il bilancio con un valore millesimale dei

condomini a favore dell'approvaz.ne pari a 351/°°°,questi non è stato approvato perchè è stato detto che con la nuova legge i millesimi

risultanti non erano sufficienti.-

Personalmente a me sembrano + che sufficienti,se volesse darmi conferma o aggiornarmi in merito alla nuova legge condom.le,grazie.-

... con un valore millesimale dei

condomini a favore dell'approvaz.ne pari a 351/°°°,questi non è stato approvato perchè è stato detto che con la nuova legge i millesimi

risultanti non erano sufficienti.-

E da quale parte risulta che i 333,33p mlm non sono più sufficienti?

Ovvero quale motivazione giuridica hanno espresso questi (non so chi?) per non approvare con 351 mlm (e la maggioranza delle teste presenti in assemblea)?

 

Mettiamo i due testi a confronto:

 

prima della modifica del 18.06.13

 

- Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio

dopo la modifica del 18.06.13;

 

- Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio

Dove vedono una differenza?

E da quale parte risulta che i 333,33p mlm non sono più sufficienti?

Ovvero quale motivazione giuridica hanno espresso questi (non so chi?) per non approvare con 351 mlm (e la maggioranza delle teste presenti in assemblea)?

 

Mettiamo i due testi a confronto:

 

prima della modifica del 18.06.13

 

- Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio

dopo la modifica del 18.06.13;

 

- Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio

Dove vedono una differenza?

 

💪

Vi è stato un condomino presente all'assemblea (ex amm.re condom.le) che ha detto che il valore dei millesimi non era sufficiente

e che quindi non si poteva approvare il bilancio consuntivo,nonostante gli è stato fatto notare per legge

quali millesimi erano necessari secondo le leggi condom.li (334 mill./°°°),e nonostante la maggioranza dei presenti

degli intervenuti abbia votato a favore dell'approvazione del bilancio con 351 mill./°°° quindi l'approvazione è valida ma lui si è opposto

minacciando azioni legali.-

Io l'avrei lasciato fare .... che impugni ... così forse si convinceva che non era cambiato nulla ripetto a prima
Vi è stato un condomino presente all'assemblea (ex amm.re condom.le) che ha detto che il valore dei millesimi non era sufficiente

e che quindi non si poteva approvare il bilancio consuntivo,nonostante gli è stato fatto notare per legge

quali millesimi erano necessari secondo le leggi condom.li (334 mill./°°°),e nonostante la maggioranza dei presenti

degli intervenuti abbia votato a favore dell'approvazione del bilancio con 351 mill./°°° quindi l'approvazione è valida ma lui si è opposto

minacciando azioni legali.-

Nella mia città c'era un volta un detto dialettale:che quando uno e tonto non c'è molto che si possa fare,o ignorarlo o darli una lezione

con delle regole ben chiare e definite a norma di legge.-

La ringrazio comunque.-

L'errore di interpretazione (sul quale a suo tempi caddi anch'io) sta nel confondere il PUNTO 3 del 1° comma art. 1135 con il 3° comma dell'art. 1135.

L'art. 1136 dice che per le deliberazioni del 3° comma art. 1135 (e non del punto 3 comma 1) è necessaria la maggioranza di 500 millesimi.

Art. 1135 c.c.

COMMA 1

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;

2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.

COMMA 2

L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

COMMA 3

L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

Art. 1136 c.c.

... Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo...

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