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Albert Gradi

Composizione del rendiconto

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Sto cercando di capire in che modo debba essere redatto un rendiconto e ho dei forti dubbi.

Secondo l'art. 1130 l'amministratore deve "redigere il rendiconto condominiale annuale". Non dice che l'amministratore deve redigere le tabelle di ripartizione delle spese, quindi delle due l'una: o le ripartizioni sono incluse nel rendiconto oppure le ripartizioni non sono responsabilità dell'amministratore. La prima possibilità è da escludere.  Le ripartizioni non costituiscono il rendiconto. Il legislatore su questo è molto chiaro, il rendiconto "si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa". Null'altro. Per il legislatore le ripartizioni non sono parte del rendiconto. Ma se le ripartizioni non sono parte del rendiconto e l'unico obbligo dell'amministratore è la redazione del rendiconto, ne consegue che la stesura delle ripartizioni non è competenza dell'amministratore. Ma se le ripartizioni non sono competenza dell'amministratore di chi sono competenza?

Secondo il legislatore il rendiconto si esaurisce  nel registro di contabilità, nel riepilogo finanziario e nella nota esplicativa. Ma siamo sicuri che con questi 3 documenti il condominio possa avere una rappresentazione chiara ed esaustiva della contabilità ? Se il registro di contabilità a cui fa riferimento l'art.1130 bis è lo stesso registro di contabilità di cui il legislatore parla nell'art. 1130, significa che il registro della contabilità di cui si compone il rendiconto non è altro che un elenco di entrate ed uscite disposte in ordine cronologico. Quindi se fosse così il rendiconto non dovrebbe offrire una rappresentazione che raggruppi le spese/entrate per tipologia (spese generali, spese di scala, spese individuali, etc.) né dovrebbe dare indicazione di quali tabelle verranno utilizzate per ripartirle, il rendiconto di fatto sarebbe una mera elencazione cronologica di spese/entrate. Ma è di questo che il condominio ha veramente bisogno?  Il dubbio che mi viene è che il registro di contabilità a cui fa riferimento il legislatore nell'art. 1130 non sia lo stesso registro di contabilità a cui fa riferimento nel art. 1130 bis. Ed effettivamente nell'art. 1130 bis quando il legislatore dice che il rendiconto si compone "di un registro di contabilità, etc. etc. " non si richiama all'art. 1130 per definire il registro di contabilità. Tra l'altro il legislatore non dice che il rendiconto si compone DEL registro di contabilità, dice che si compone di UN registro di contabilità. Perchè utilizzare un articolo indeterminativo? Se il registro di contabilità di cui è composto il rendiconto è il registro di contabilità rigidamente definito nell'art. 1130, non esite UN registro di contabilità, esiste IL registro di contabilità: cioè esiste un solo possibile modo di redigere il registro di contabilità, il modo definito dall'art. 1130. Usare l'art. indeterminativo fa pensare che il legislatore abbia voluto dire che il registro di contabilità di cui si compone il rendiconto non sia necessarimente il registro di contabilità definito dall'art. 1130, ma che possa essere elaborato anche in modo diverso, (per esempio elencando spese ed entrate non in modo cornologico ma accorpandole per classi o tipologie).

Sarei veramente grato se qualcuno potesse esprimere la sua opinione su questi aspetti.    

 

L’art. 1130 del c.c. non obbliga l’amministratore a redigere le tabelle millesimali come affermi, bensì a ripartire le spese sostenute (aggiungo di competenza dell’esercizio in una contabilità basata sul criterio di competenza delle spese, o realmente sostenute se la contabilità è basata sul criterio di cassa per le entrate e le uscite).

Mi spieghi come sarebbe possibile calcolare i saldi individuali di fine gestione se non risulti compito dell’amministratore ripartire le spese per capitoli di spesa e per tabelle?

Oltre alla presentazione del registro di contabilità, il rendiconto comprende il riepilogo finanziario ovvero il prospetto sintetico del risultato della gestione (conto economico o di gestione) in cui sono riportare le entrate le uscite di competenza dell’esercizio con  la ripartizione del saldo fra i vari condomini e la situazione patrimoniale.

Non sono rilevabili dagli articoli 1130 e 1130 bis due diverse definizioni del registro di contabilità: è il registro in cui sono annotate tutte le entrate e le uscite a qualunque titolo manifestatesi nell’esercizio.

Ricordo che il registro altro non è che un archivio delle operazioni eseguite durante la gestione che è tenuto in forma digitale all’interno dei programmi gestionali o nel file del foglio di calcolo o del data base creato dall’amministratore, per cui volendo e a discrezione dell’amministratore nel registro è possibile registrare anche le spese e le entrate di competenza dell’esercizio (se anche per le entrate si adotta il criterio di competenza): è importante saper estrarre i dati richiesti da presentare ai condomini.

 

 

G.Ago dice:

 

L’art. 1130 del c.c. non obbliga l’amministratore a redigere le tabelle millesimali come affermi, bensì a ripartire le spese sostenute (aggiungo di competenza dell’esercizio in una contabilità basata sul criterio di competenza delle spese, o realmente sostenute se la contabilità è basata sul criterio di cassa per le entrate e le uscite). 

Mi spieghi come sarebbe possibile calcolare i saldi individuali di fine gestione se non risulti compito dell’amministratore ripartire le spese per capitoli di spesa e per tabelle?

Oltre alla presentazione del registro di contabilità, il rendiconto comprende il riepilogo finanziario ovvero il prospetto sintetico del risultato della gestione (conto economico o di gestione) in cui sono riportare le entrate le uscite di competenza dell’esercizio con  la ripartizione del saldo fra i vari condomini e la situazione patrimoniale.

Non sono rilevabili dagli articoli 1130 e 1130 bis due diverse definizioni del registro di contabilità: è il registro in cui sono annotate tutte le entrate e le uscite a qualunque titolo manifestatesi nell’esercizio.

Ricordo che il registro altro non è che un archivio delle operazioni eseguite durante la gestione che è tenuto in forma digitale all’interno dei programmi gestionali o nel file del foglio di calcolo o del data base creato dall’amministratore, per cui volendo e a discrezione dell’amministratore nel registro è possibile registrare anche le spese e le entrate di competenza dell’esercizio (se anche per le entrate si adotta il criterio di competenza): è importante saper estrarre i dati richiesti da presentare ai condomini.

 

 

Il concetto che tu espirme è: se l'amministratore è obbligato a "riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni (comma 3, art. 1130)" ne consegue che è obbligato ad effettuare le ripartizioni  delle spese (secondo le tabelle milesimali). Detta in altri termini il calcolo delle ripartizioni è un'attività necessaria per l'erogazione delle spese occorrenti e quindi il legislatore non ha sentito il bisogno di esplicitarla. Mi sta bene. Però ti chiedo a questo punto perchè il legislatore ha sentito il bisogno di esplicitare la necessità di redigere il rendiconto ? Esattamaente come non è possibile  erogare le spese occorenti senza prima ripartirle allo stesso modo non è possibile erogarle senza avere prima redatto un rendiconto. Rendiconto e ripartizioni sono entrambi indispensabili per l'erogazione delle spese occorrenti, però mentre la necessità di redigere il rendiconto viene esplictata dal legislatore con un intero comma (il comma 10), la necessità di ripartire le spese viene totalmente taciuta, non esiste un comma dell'articolo in cui si dice che l'amministratore è tenuto a redigere le ripartizioni delle spese.

Sappiamo tutti che l'unico documento che i condomini leggono attentamente, sono le ripartizioni delle spese, tutto il resto è carta destinata al macero: il 90 % dei condomini non leggono il registro della contabilità, riguardo alla situazione finanziaria spesso non hanno la benchè minima cognizione di cosa si stia parlando, l'unica cosa che gli interessa è la colonna "saldo finale" delle ripartizioni. Possiamo dire senza ombra di dubbio che la parte della contabilità a cui i condomini sono maggiormente sensibili è il calcolo delle ripartizioni, tutto il resto viene dopo. Ma nonostante le ripartizioni abbiano una collocazione così centrale nell'interesse del condomino, il legislatore non ha sensitito il bisogno di fare alcun richiamo e alcuna specificazione. 

Rimane poi a mio avviso incomprensibile che il rendiconto venga fatto coincidere con il registro di contabilità, perchè  questo è di fatto. Secondo il legislatore il rendiconto non è altro che un registro di contabilità a cui viene appiccicata una nota esplicativa e una non meglio precisata situazione finanziaria. Se ci si dovesse limitare a questo, il condominio non potrebbe fare nessun tipo di valutazione su tutta una serie di questioni importanti: rispetto al preventivo di gestione ci sono stati delle spese aggiuntive? quali tipologie di spese sono aumentate ? i consumi elettrici di una scala sono in linea con i consumi delle altre scale? etc. etc. Sono tutte domande a cui il registro di contabilità (per come è formulato al comma 7 dell'art 1130) non può dare risposta. e se il rendiconto coincide di fatto con il registro di contabilità signfica che il rendiconto, così come è stato pensato dal legislatore, non tutela il condominio, tutt'altro.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Albert Gradi dice:

Il concetto che tu espirme è: se l'amministratore è obbligato a "riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni (comma 3, art. 1130)" ne consegue che è obbligato ad effettuare le ripartizioni  delle spese (secondo le tabelle milesimali). Detta in altri termini il calcolo delle ripartizioni è un'attività necessaria per l'erogazione delle spese occorrenti e quindi il legislatore non ha sentito il bisogno di esplicitarla. Mi sta bene. Però ti chiedo a questo punto perchè il legislatore ha sentito il bisogno di esplicitare la necessità di redigere il rendiconto ? Esattamaente come non è possibile  erogare le spese occorenti senza prima ripartirle allo stesso modo non è possibile erogarle senza avere prima redatto un rendiconto. Rendiconto e ripartizioni sono entrambi indispensabili per l'erogazione delle spese occorrenti, però mentre la necessità di redigere il rendiconto viene esplictata dal legislatore con un intero comma (il comma 10), la necessità di ripartire le spese viene totalmente taciuta, non esiste un comma dell'articolo in cui si dice che l'amministratore è tenuto a redigere le ripartizioni delle spese.

Sappiamo tutti che l'unico documento che i condomini leggono attentamente, sono le ripartizioni delle spese, tutto il resto è carta destinata al macero: il 90 % dei condomini non leggono il registro della contabilità, riguardo alla situazione finanziaria spesso non hanno la benchè minima cognizione di cosa si stia parlando, l'unica cosa che gli interessa è la colonna "saldo finale" delle ripartizioni. Possiamo dire senza ombra di dubbio che la parte della contabilità a cui i condomini sono maggiormente sensibili è il calcolo delle ripartizioni, tutto il resto viene dopo. Ma nonostante le ripartizioni abbiano una collocazione così centrale nell'interesse del condomino, il legislatore non ha sensitito il bisogno di fare alcun richiamo e alcuna specificazione. 

Rimane poi a mio avviso incomprensibile che il rendiconto venga fatto coincidere con il registro di contabilità, perchè  questo è di fatto. Secondo il legislatore il rendiconto non è altro che un registro di contabilità a cui viene appiccicata una nota esplicativa e una non meglio precisata situazione finanziaria. Se ci si dovesse limitare a questo, il condominio non potrebbe fare nessun tipo di valutazione su tutta una serie di questioni importanti: rispetto al preventivo di gestione ci sono stati delle spese aggiuntive? quali tipologie di spese sono aumentate ? i consumi elettrici di una scala sono in linea con i consumi delle altre scale? etc. etc. Sono tutte domande a cui il registro di contabilità (per come è formulato al comma 7 dell'art 1130) non può dare risposta. e se il rendiconto coincide di fatto con il registro di contabilità signfica che il rendiconto, così come è stato pensato dal legislatore, non tutela il condominio, tutt'altro.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Non a caso nel mio intervento ho fatto riferimento ad entrambi i criteri di cassa e di competenza con cui è possibile tenere la contabilità.

La mera elencazione delle entrate e delle uscite annotate nel registro di contabilità, menzionato dalla legge, che con la imposta e rispettata tracciabilità delle varie operazioni potrebbe sostituirsi con le registrazioni del conto corrente condominiale, e l’estrapolazione delle spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente riscosse durante la gestione su cui si basa il criterio di cassa, non consentirebbero ai condomini, interessati solo al saldo finale, di valutare obiettivamente e omogeneamente l’operato dell’amministratore durante la gestione corrente e confrontarlo con quello delle gestioni passate e tenute dall’amministratore precedente.

Inoltre, la mancanza nel rendiconto della situazione patrimoniale non consente di correggere possibili errori contabili e si presta a occultare le eventuali irregolarità della gestione dell’amministratore.

 

 

 

Albert Gradi dice:

perchè il legislatore ha sentito il bisogno di esplicitare la necessità di redigere il rendiconto ?

Condivido le tue perplessità di fronte a questo articolo di legge che, francamente, sembra scritto da chi non ha mai perso neanche tre secondi per guardarsi i bilanci di casa propria. 

 

Oltre che non menzionare i riparti... l'articolo non menziona neanche la situazione cassa e patrimoniale, cosa che è ancora più grave, volendo. 

Il registro di contabilità, infatti, potrebbe tranquillamente non riportare il saldo iniziale e i saldi giornalieri, ma soprattutto non riporta di sicuro i fondi accantonati e non rientranti nel flusso di cassa. 

In pratica : se ai condòmini si inviasse quanto prescritto dalla legge... penso che si otterrebbe soltanto meritatissima revoca assembleare... 😊

 

Nella realtà concreta e di zona conosco solo un amm.re che nel 2013 cominciò ad allegare ai soliti rendiconto+riparto+cassa/patrimoniale anche il registro di contabilità. Ero io, e siccome il rendiconto di Danea è già super-dettagliato ed occupa svariate pagine...aggiungere anche 50 pagine di registro cassa scritto piccolo piccolo, ti assicuro che non fece un bell'effetto a nessuno. 

Dopo queste prime esperienze stoiche...visto che mi guardavano stralunati e visto che nessun collega allegava il registro cassa... ho fatto una scelta più pratica : quella di avvisare che il registro è disponibile per chi lo desideri e non viene inviato per evitare files o plichi di peso  assurdo. 

Mai nessuno mi ha richiesto il registro di contabiilità. 

No, chiedo venia: me lo chiese una, nel 2016, perchè era rimasta male che le avessero defenestrato il suo amm.re precedente che piaceva solo a lei. Negli anni successivi non l'ha chiesto neanche questa. Ma i bilanci del suo amm.re preferito li conosco (ovviamente) e posso garantire che questa non aveva mai ricevuto il registro cassa neanche da lui. 

 

Sintesi mia : tutti gli Amm.ri che conosco nella mia zona (e sono tanti) continuano ad inviare i bilanci come si è sempre fatto. 

Sono d'accordo che il registro cassa abbia indubbia utilità per valutare l'operato dell'amm.re, ma ho provato sulla mia pelle cosa significhi inviarlo : gente che ti guarda stralunata davanti ad un mare di fotocopie che sarà chiamata a pagare, mentre non sa che farsene. 

Albert Gradi dice:

Il concetto che tu espirme è: se l'amministratore è obbligato a "riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni (comma 3, art. 1130)" ne consegue che è obbligato ad effettuare le ripartizioni  delle spese (secondo le tabelle milesimali). Detta in altri termini il calcolo delle ripartizioni è un'attività necessaria per l'erogazione delle spese occorrenti e quindi il legislatore non ha sentito il bisogno di esplicitarla. Mi sta bene. Però ti chiedo a questo punto perchè il legislatore ha sentito il bisogno di esplicitare la necessità di redigere il rendiconto ? Esattamaente come non è possibile  erogare le spese occorenti senza prima ripartirle allo stesso modo non è possibile erogarle senza avere prima redatto un rendiconto. Rendiconto e ripartizioni sono entrambi indispensabili per l'erogazione delle spese occorrenti, però mentre la necessità di redigere il rendiconto viene esplictata dal legislatore con un intero comma (il comma 10), la necessità di ripartire le spese viene totalmente taciuta, non esiste un comma dell'articolo in cui si dice che l'amministratore è tenuto a redigere le ripartizioni delle spese.

Sappiamo tutti che l'unico documento che i condomini leggono attentamente, sono le ripartizioni delle spese, tutto il resto è carta destinata al macero: il 90 % dei condomini non leggono il registro della contabilità, riguardo alla situazione finanziaria spesso non hanno la benchè minima cognizione di cosa si stia parlando, l'unica cosa che gli interessa è la colonna "saldo finale" delle ripartizioni. Possiamo dire senza ombra di dubbio che la parte della contabilità a cui i condomini sono maggiormente sensibili è il calcolo delle ripartizioni, tutto il resto viene dopo. Ma nonostante le ripartizioni abbiano una collocazione così centrale nell'interesse del condomino, il legislatore non ha sensitito il bisogno di fare alcun richiamo e alcuna specificazione. 

Rimane poi a mio avviso incomprensibile che il rendiconto venga fatto coincidere con il registro di contabilità, perchè  questo è di fatto. Secondo il legislatore il rendiconto non è altro che un registro di contabilità a cui viene appiccicata una nota esplicativa e una non meglio precisata situazione finanziaria. Se ci si dovesse limitare a questo, il condominio non potrebbe fare nessun tipo di valutazione su tutta una serie di questioni importanti: rispetto al preventivo di gestione ci sono stati delle spese aggiuntive? quali tipologie di spese sono aumentate ? i consumi elettrici di una scala sono in linea con i consumi delle altre scale? etc. etc. Sono tutte domande a cui il registro di contabilità (per come è formulato al comma 7 dell'art 1130) non può dare risposta. e se il rendiconto coincide di fatto con il registro di contabilità signfica che il rendiconto, così come è stato pensato dal legislatore, non tutela il condominio, tutt'altro.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Dimentichi che esisteva, prima della riforma del C. C., l'articolo 1123, cc, dove... le spese sono ripartite... 

Art. 1123.
Ripartizione delle spese.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

 

Perciò esiste l'obbligo di documentare le ripartizioni delle spese ; questa necessità si presenta già in sede di preventivo in quanto indispensabile per la riscossione delle rate individuali. 

Esistono due rendiconti : quello preventivo e quello consuntivo i quali hanno scopi diversi tra loro. Il primo serve esclusivamente per riscuotere le rate mentre il secondo documenta le spese individuali, le rate versate, i saldi della gestione precedente e di quella attuale. Senza l'approvazione del riparto spese non sono esigibili le rate. 

Modificato da Vito46

L'art. 1123 dice come debbono essere fatte le ripartizioni, non dice chi debba farle e con quale frequenza. Paradossalmente se le ripartizioni delle spese venissero fatte dal Portiere, una volta ogni 5 anni, non verrebbe violata alcuna norma di legge.

Aggiungo che il legislatore non ha sentito il bisogno di un rendiconto preventivo, per il codice civile non esistono due rendiconti, esiste un solo rendiconto annuale e in questo rendiconto non è fatto obbligo di allegare le ripartizioni delle spese. Sembra assurdo ma così è.

diciamo che il legislatore ha considerato l'intelligenza dell'amministratore per cui se una collettività deve spendere qualcosa col contributo di tutti egli proporrà la spesa totale e indicherà quant'è il contributo di ognuno.

alla fine poi informerà la collettività sulle spese effettuate e rendiconterà di come sono state spese secondo il criterio iniziale adottato.

 

come in una gita quando si crea una cassa comune ... il cassiere tiene conto di chi ha dato, di cosa ha speso e di chi deve dare o avere ...

 

diciamo che è un uso consolidato per cui non c'è bisogno di legge specifica per la ripartizione preventiva o consuntiva ?

 

☺️

Modificato da paul_cayard
paul_cayard dice:

diciamo che il legislatore ha considerato l'intelligenza dell'amministratore

Mah...se il legislatore l'abbia considerata...non saprei dire 😏

Fortunatamente nella media reale esiste (l'intelligenza dell'amm.re) , e ok...

 

Certo resta che se quella norma doveva portare "ordine e disciplina" ...credo si debba riconoscere che l'obiettivo sia stato tutt'altro che centrato. 

 

Sto anche riflettendo su un caso personale (per la prima volta e grazie a questa discussione) : io sto aspettando il prossimo bilancio di un amm.re che mio figlio si ritrova in un appartamento. Ne ho già parlato, è un caso-paradosso di particolare gravità : quello dell'amm.re "dott. comm. revisore dei conti" a cui nessuna patrimoniale va in pareggio e ogni anno sfarfalla di migliaia di euro rispetto all'anno precedente. 

Lo sto aspettando per farlo usare da mio figlio  a fini di "revoca giudiziale" . 

Ma in effetti...e a tenore letterale di legge...questo potrebbe anche sostenere di non essere obbligato a fornire la patrimoniale !!!

MADDY60 dice:

Mah...se il legislatore l'abbia considerata...non saprei dire 😏

Fortunatamente nella media reale esiste (l'intelligenza dell'amm.re) , e ok...

 

Certo resta che se quella norma doveva portare "ordine e disciplina" ...credo si debba riconoscere che l'obiettivo sia stato tutt'altro che centrato. 

 

Sto anche riflettendo su un caso personale (per la prima volta e grazie a questa discussione) : io sto aspettando il prossimo bilancio di un amm.re che mio figlio si ritrova in un appartamento. Ne ho già parlato, è un caso-paradosso di particolare gravità : quello dell'amm.re "dott. comm. revisore dei conti" a cui nessuna patrimoniale va in pareggio e ogni anno sfarfalla di migliaia di euro rispetto all'anno precedente. 

Lo sto aspettando per farlo usare da mio figlio  a fini di "revoca giudiziale" . 

Ma in effetti...e a tenore letterale di legge...questo potrebbe anche sostenere di non essere obbligato a fornire la patrimoniale !!!

... era solo una specie di battuta per dire che non sarà scritto pure da nessuna parte, ma che mi pare evidente che per gestire i soldi di tutti per le parti di tutti (parti comuni e che sono tali in funzione di una suddivisione dei valori totali del fabbricato) sia necessario provvedere ad una ripartizione del totale delle spese (previste prima e consuntivate poi) in funzione dei vari articoli di legge (per tabella di proprietà,per altezza di piano, per utilizzatore, ecc).

e l'amministratore deve giocoforza fare, evidenziare e giustificare questa ripartizione.

Effettivamente anche della patrimoniale non c'è obbligo, il rendiconto deve contenere un "riepilogo finanziario" ma che cosa sia questo riepilogo è lasciato all'immaginazione. Ciò su cui vorrei tornare è il reigistro di contabilità da allegare al rendiconto. Le interpretazioni possibili sono due:

1) l'amministratore redige un registro di contabilità, aggiornandolo ogni 30 giorni, in cui riporta entrate ed uscite di cassa in ordine cronologico (art. 1130 comma 7);  questo stesso registro di contabilità viene poi preso così com'è e semplicemente corredandolo di una nota esplicativa e di un riepilogo finanziario va a costituire il rendiconto annuale (art. 1130 bis). Cioè il rendiconto altro non è che il registro di contabilità definito al comma 7 dell'art. 1130, più 2 paginette integrative (la nota e il riepilogo fiananziario).

2) il registro della contabilità che costituisce il rendiconto può essere qualcosa di diverso dal registro di contabilità che l'amministratore aggiorna ogni 30 giorni riportando in ordine cronologico entrate ed uscite di cassa. A conferma di questa interpretazione ci sono due elementi. Innanzitutto quando il legislatore dice che "il rendiconto si compone di un registro di contabilità...." perchè non fa un richiamo all'art. 1130 comma 7? Cioè perchè non dice " "il rendiconto si compone di un registro di contabilità, di cui all'art. 1130 comma 7"? In secondo luogo perchè il legislatore parla di un registro di contabilità, usando l'articolo interminativo "un" ? Se il rendiconto è costituito proprio da quel registro di conabilità di cui all'art. 1130 comma 7, il legislatore avrebbe dovuto scrivere "il rendiconto si compone del registro di contabilità" cioè non un generico e indeterminato registro di contabilità ma proprio quel registro di contabilità definito dall'art. 1130 comma 7.

 

Da mio punto di vista far coincidere il rendiconto con il registro di contabilità di cui all'art. 1130 comma 7 è un assurdità e voglio sperare che il legislatore non abbia voluto prescrivere un'assurdità. Quindi per rispetto dell'intelligenza del legislatore proponedo per la seconda interpretazione. 

Albert Gradi dice:

nonostante le ripartizioni abbiano una collocazione così centrale nell'interesse del condomino, il legislatore non ha sensitito il bisogno di fare alcun richiamo e alcuna specificazione

Il legislatore non ha sentito il bisogno perchè forse non è mai vissuto in condominio e non ha mai fatto il contabile.

Concordo con te che la Norma non impone l'obbligo del riparto delle spese ma solo l'obbigo di incassare le quote deliberate dall'assemblea, pagare le spese e riscuotere forzosamente le quote deliberate e non pagate.

 

Albert Gradi dice:

anche della patrimoniale non c'è obbligo

Beh, su questo non concordo.

L'art. 1130-bis recita:

"Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica"

 

per cui, che si tratti DEL registro di contabilità o di UN registro di contabilità o di un foglio a quadretti, deve almeno contenere le voci di entrata e di uscita dell'anno di gestione.

 

Per quanto riguarda lo STATO PATRIMONIALE, altro non è che la situazione patrimoniale chiara in modo da consentire l'immediata verifica.

Questo si traduce in un:

X c'è in attivo (cassa + crediti) che è pari a Y di passivo (debiti e/o fondi)

 

Non c'è dubbio che se il Legislatore fosse stato un condòmino/contabile avrebbe potuto fare meglio, ma nella pratica, se gli amministratori si limitassero a fare quanto letteralmente imposto dalla Norma, il condominio dovrebbe affiancare all'amministratore anche un contabile oltre al commercialista che in molti casi già affianca per gli adempimenti fiscali.

Cambierebbe solo il dettaglio delle competenze e così come oggi c'è:

- l'amministratore che presenta un preventivo di compenso adeguato a provvedere ad amministrare e a compiere gli adempimenti fiscali

- l'amministratore che presenta un preventivo di compenso adeguato a provvedere solo all'amministrazione e per gli adempimenti fiscali lassia che se ne occupi il commercialista e fattura il proprio compenso a parte

 

in caso di riparto separato ci sarebbe:

- l'amministratore che presenta un preventivo di compenso adeguato a provvedere ad amministrare,a compiere gli adempimenti fiscali ed a ripartire le spese tra i condòmini

- l'amministratore che presenta un preventivo di compenso adeguato a provvedere solo all'amministrazione, mentre per gli adempimenti fiscali lascia che se ne occupi il commercialista e fattura il proprio compenso a parte e lascia che ad occuparsi dei riparti sia un centro contabile.

 

Alla fine è la somma che fa il totale e sarà il mercato a scegliere la soluzione migliore.

Leonardo53 dice:

L'art. 1130-bis recita:

"Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica"

Spero si convenga che un  legislatore che avesse avuto a cuore la vigenza effettiva di una disciplina corretta...così come ha parlato di "entrate ed uscite" (che ricadono NELL'ESERCIZIO ANNUALE considerato) avrebbe dovuto fare (quanto meno) espressa menzione di "attività e passività" (che, invece, molto spesso derivano da  esercizi pregressi ed influiranno su quelli futuri). 

 

Le conseguenze pratiche di questa vaghezza possono essere di gravità enorme, esempio : mi incaricano in un condominio che tre anni fa aveva 10mila euro di fondo, e poi l'ex amm.re non ha più prodotto patrimoniali. 

Io trovo zero in cassa e comincio da lì. 

Lo produco il rendiconto della mia gestione e ovviamente ci allego la MIA patrimoniale, ma....la mia patrimoniale comincia SOLTANTO da quel che so, che ho ricevuto, che ho incassato e che ho pagato io, mentre - nella predetta vaghezza - la storia vera del condominio è ben altra, e il condominio si è giocato per sempre 10mila euro di fondo e non sa quale possa essere l'ammontare dei propri debiti pregressi verso terzi. Ma...io (nuovo amm.re) ...con questa vaghezza sembrerei aver fatto il mio dovere (mentre non è affatto così). 

 

OT : da libera cittadina che ritiene di aver diritto a commentare l'Ordinamento Giuridico in cui vive... la "riforma" del condominio mi sembra personalmente dettata soltanto dalla "fretta" (dopo trent'anni di gestazione e disegni di legge + o meno fantasiosi!) di far contente le associazioni PRIVATE degli amm.ri con la gogna assurda dei corsi di aggiornamento obbligatori e anche con le "abilitazioni" delle new entries , che sono sempre PRIVATE. 

A me sembra che ne siano uscite tutelate soltanto le associazioni. 

Mi sembra che le apparenti "tutele aggiuntive" per il cittadino siano meramente illusorie, perchè molte cose oggi "sancite" (tipo il non fornire documenti al cliente) erano già prima perseguibili in base ai principi civilistici di sempre, mentre altre statuizioni bulgare (tipo : revoca se l'amm.re nn presenta il bilanci entro 180 giorni) hanno già fatto spendere un bel po' di quattrini a quei condòmini che ci avevano creduto, giacchè la Magistratura ha già posto (ad ovvie  spese di questi cittadini procedenti) ampi paletti di assoluto buon senso. 

Mi sembra, infine, che l'unica figura che sia uscita vilipesa da questa "riforma" sia esattamente quella dell'Amm.re professionista, che si ritrova mille lacci e lacciuoli di nessuna utilità per nessuno, e di cui penso possa ringraziare soltanto le associazioni "di categoria" . (e meno male che erano e sarebbero ...associazioni "di categoria"!!!😂

 

I Vecchi Avvocati dicevano che "la Legge è Buon Senso". 

Avevano ragione, ma...loro parlavano della Costituzione Italiana e del Codice Civile del 1942.... 😞

abulaze dice:

L'art. 1123 dice come debbono essere fatte le ripartizioni, non dice chi debba farle e con quale frequenza. Paradossalmente se le ripartizioni delle spese venissero fatte dal Portiere, una volta ogni 5 anni, non verrebbe violata alcuna norma di legge.

Aggiungo che il legislatore non ha sentito il bisogno di un rendiconto preventivo, per il codice civile non esistono due rendiconti, esiste un solo rendiconto annuale e in questo rendiconto non è fatto obbligo di allegare le ripartizioni delle spese. Sembra assurdo ma così è.

Senza un piano di ripartizione preventivo approvato dall'assemblea non puoi riscuotere le quote ordinarie! 

Siccome l'amministratore è obbligato a riscuotere le rate, 

non può aspettare la redazione del rendiconto consuntivo, che sottoporrà ad approvazione entro 180 nell'anno successivo, per riscuotere le rate ordinarie. 

 

abulaze dice:

L'art. 1123 dice come debbono essere fatte le ripartizioni, non dice chi debba farle e con quale frequenza. Paradossalmente se le ripartizioni delle spese venissero fatte dal Portiere, una volta ogni 5 anni, non verrebbe violata alcuna norma di legge.

Aggiungo che il legislatore non ha sentito il bisogno di un rendiconto preventivo, per il codice civile non esistono due rendiconti, esiste un solo rendiconto annuale e in questo rendiconto non è fatto obbligo di allegare le ripartizioni delle spese. Sembra assurdo ma così è.

Art. 63. DACC
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore  senza  bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di Ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Modificato da Vito46

😏 ma...di che  cosa vogliamo parlare? 

 

Forse (forse, eh) sarebbe il caso di chiarirlo... 

La mia "sensazione" è che l'art. 1130 bis sia stato "appiccicato" in fretta e furia all'art. 1130, citando in modo "sintetico" quanto si produce con la contabilità aziendale: a fine anno si redige il bilancio (formato da costi/ricavi - debiti/crediti), con la nota integrativa che riporta i criteri di formazione delle voci di bilancio, la valutazione dell'andamento economico dell'impresa, le prospettive ecc. ecc.

Quindi dal "libro giornale" in cui si registratano TUTTE le operazioni contabili, comprese le variazioni di fine esercizio per stabilire la competenza, si arriva alla sintesi del bilancio con nota integrativa = per il condomìnio

"un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti"

In sostanza è lo scimiottamento di cio' che accade nelle realtà economiche, con la conseguenza che non è ne' carne ne' pesce, ma una sorta di semplificazione degli adempimenti aziendali che sarebbero eccessivamente onerosi e inutilmente complessi per un condomìnio

Albert Gradi dice:

Sto cercando di capire in che modo debba essere redatto un rendiconto e ho dei forti dubbi.

Secondo l'art. 1130 l'amministratore deve "redigere il rendiconto condominiale annuale". Non dice che l'amministratore deve redigere le tabelle di ripartizione delle spese, quindi delle due l'una: o le ripartizioni sono incluse nel rendiconto oppure le ripartizioni non sono responsabilità dell'amministratore. La prima possibilità è da escludere.  Le ripartizioni non costituiscono il rendiconto. Il legislatore su questo è molto chiaro, il rendiconto "si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa". Null'altro. Per il legislatore le ripartizioni non sono parte del rendiconto. Ma se le ripartizioni non sono parte del rendiconto e l'unico obbligo dell'amministratore è la redazione del rendiconto, ne consegue che la stesura delle ripartizioni non è competenza dell'amministratore. Ma se le ripartizioni non sono competenza dell'amministratore di chi sono competenza?

Secondo il legislatore il rendiconto si esaurisce  nel registro di contabilità, nel riepilogo finanziario e nella nota esplicativa. Ma siamo sicuri che con questi 3 documenti il condominio possa avere una rappresentazione chiara ed esaustiva della contabilità ? Se il registro di contabilità a cui fa riferimento l'art.1130 bis è lo stesso registro di contabilità di cui il legislatore parla nell'art. 1130, significa che il registro della contabilità di cui si compone il rendiconto non è altro che un elenco di entrate ed uscite disposte in ordine cronologico. Quindi se fosse così il rendiconto non dovrebbe offrire una rappresentazione che raggruppi le spese/entrate per tipologia (spese generali, spese di scala, spese individuali, etc.) né dovrebbe dare indicazione di quali tabelle verranno utilizzate per ripartirle, il rendiconto di fatto sarebbe una mera elencazione cronologica di spese/entrate. Ma è di questo che il condominio ha veramente bisogno?  Il dubbio che mi viene è che il registro di contabilità a cui fa riferimento il legislatore nell'art. 1130 non sia lo stesso registro di contabilità a cui fa riferimento nel art. 1130 bis. Ed effettivamente nell'art. 1130 bis quando il legislatore dice che il rendiconto si compone "di un registro di contabilità, etc. etc. " non si richiama all'art. 1130 per definire il registro di contabilità. Tra l'altro il legislatore non dice che il rendiconto si compone DEL registro di contabilità, dice che si compone di UN registro di contabilità. Perchè utilizzare un articolo indeterminativo? Se il registro di contabilità di cui è composto il rendiconto è il registro di contabilità rigidamente definito nell'art. 1130, non esite UN registro di contabilità, esiste IL registro di contabilità: cioè esiste un solo possibile modo di redigere il registro di contabilità, il modo definito dall'art. 1130. Usare l'art. indeterminativo fa pensare che il legislatore abbia voluto dire che il registro di contabilità di cui si compone il rendiconto non sia necessarimente il registro di contabilità definito dall'art. 1130, ma che possa essere elaborato anche in modo diverso, (per esempio elencando spese ed entrate non in modo cornologico ma accorpandole per classi o tipologie).

Sarei veramente grato se qualcuno potesse esprimere la sua opinione su questi aspetti.    

Trattasi di una ottima panoramica sulla redazione del bilancio condominiale. 

 

http://www.ilcondominionuovo.it/novita/blog/la-contabilita-condominiale-dopo-la-riforma/

L'aritcolista che ha scritto questa "ottima panoramica" dubito che abbia letto veramente il contenuto della riforma. Se lo avesse fatto non avrebbe potuto scrivere che il rendiconto è composto da 1) conto economico (o conto entrate – uscite); 2) stato patrimoniale (attività e passività); 3) consuntivo spese; 4) piano di riparto delle spese; 5) nota sintetica esplicativa. Magari fosse così. Il legislatore ha scritto qualcosa di molto diverso. Secondo l'art. 1130 bis il rendiconto si compone di un registro di contabilità, un riepilgo finanziario e una nota integrativa. 

 

Vito46 dice:

Senza un piano di ripartizione preventivo approvato dall'assemblea non puoi riscuotere le quote ordinarie! 

Siccome l'amministratore è obbligato a riscuotere le rate, 

non può aspettare la redazione del rendiconto consuntivo, che sottoporrà ad approvazione entro 180 nell'anno successivo, per riscuotere le rate ordinarie. 

 

Il punto mi pare questo: c'è un articolo del codice dove si dice che la ripartizione delle spese compete all'amministratore? La risposta è no non c'è. L'amministratore deve sicuramente riscuotere le quote, ma le ripartizioni sulla cui base vengono riscosse le quote non è detto che debbano essere fatte dall'amministratore, il codice non lo prevede. Così come non prevede ogni quanto dempo debbano essere fatte. Quale articolo di legge impedisce di fare le ripartizioni ( e quindi risucotere le quote) ogni 3 anni ? Se il condominio ha dei fondi accantonati che gli consentono di far fronte alle necessità di spesa senza richiedere ulteriori quote non c'è obbligo di fare ripartizioni, stando a ciò che dice (o che non dice) il codice.

Il rendiconto preventivo può essere tranquillamente evitato, è sufficiente che nel rendiconto consuntivo sia previsto un accantonamento di fondi abbastanza capiente  da coprire le esigenze economiche fino al rendiconto consuntivo dell'anno successivo.

MADDY60 dice:

Mi sembra che le apparenti "tutele aggiuntive" per il cittadino siano meramente illusorie, perchè molte cose oggi "sancite" (tipo il non fornire documenti al cliente) erano già prima perseguibili in base ai principi civilistici di sempre, mentre altre statuizioni bulgare (tipo : revoca se l'amm.re nn presenta il bilanci entro 180 giorni) hanno già fatto spendere un bel po' di quattrini a quei condòmini che ci avevano creduto, giacchè la Magistratura ha già posto (ad ovvie  spese di questi cittadini procedenti) ampi paletti di assoluto buon senso. 

Mi sembra, infine, che l'unica figura che sia uscita vilipesa da questa "riforma" sia esattamente quella dell'Amm.re professionista, che si ritrova mille lacci e lacciuoli di nessuna utilità per nessuno, e di cui penso possa ringraziare soltanto le associazioni "di categoria" . (e meno male che erano e sarebbero ...associazioni "di categoria"!!!😂

  

I Vecchi Avvocati dicevano che "la Legge è Buon Senso". 

Avevano ragione, ma...loro parlavano della Costituzione Italiana e del Codice Civile del 1942.... 😞

Sono perfettamente d'accordo, i lacci e lacciuoli creati dalla riforma non sono a benficio di nessuno, se non degli avvocati, perchè ogni laccio crea la necessità di uno strappo e ogni strappo crea le condizioni di un contenzioso. Di fatto la riforma ha posto l'amministratore in una situazione di permanente "ricattabilità", non c'è amministratore che per un motivo o per un altro non sia potenzialmente bersaglio di revoca giudiziale  e ciò non è soltanto deprimente per chi fa onestamente il suo lavoro ma è anche dannoso per lo stesso condominio che si trova costantemente ostaggio del condomino folle di turno. Trovando sponda nel pressapochismo della norma, il condomino folle ha gioco facile nel trovare spunti per sempre nuovi contenziosi.

Albert Gradi dice:

Di fatto la riforma ha posto l'amministratore in una situazione di permanente "ricattabilità", non c'è amministratore che per un motivo o per un altro non sia potenzialmente bersaglio di revoca giudiziale  e ciò non è soltanto deprimente per chi fa onestamente il suo lavoro ma è anche dannoso per lo stesso condominio che si trova costantemente ostaggio del condomino folle di turno. Trovando sponda nel pressapochismo della norma, il condomino folle ha gioco facile nel trovare spunti per sempre nuovi contenziosi.

Che la riforma poteva essere scritta meglio e che n alcuni casi ANCHE la riforma ha lasciato dei vuoti son d'accordo con te, ma fare di tutto un mucchio e far passare l'idea che si stava meglio quando si stava peggio, non concordo.

 

D'accordo, non è scritto niente riguardo al riparto, ma è stato cancellato qualcosa che i Saggi avevano scritto nel 1942?

Dal 1942 al 2013 nessuno si è accorto che al riparto doveva provvedere autonomamente l'assemblea dopo che l'amministratore rende conto degli incassi e delle spese?

Come abbiamo vissuto il rendiconto ed il riparto delle spese dal 1942 al 2013?

Nel mio unico precedente intervento (al post n. 12), circa la situazione PATRIMONIALE ti ho riportato testualmente cosa dice l'art. 1130 bis ma tu continui a non tenerne conto.

 

Infine, se è tutto da buttare e vogliamo tornare indietro, dimmi cosa prevedeva il vecchio codice civile dove l'art. 1130 bis non esisteva e l'articolo 1130 era limitato a questi 4 punti:

 

Art. 1130 c.c.

L'amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;

4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

 

Sul vecchio articolo 1129 poi, meglio stendere un velo pietoso.

Cosa prevedeva l'art. 1129 prima di essere novellato; trova tu stesso le differenze e dimmi se era meglio il vecchio articolo 1129 che ti riporto integralmente:

 

Art. 1129

Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.

Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

Albert Gradi dice:

Sto cercando di capire in che modo debba essere redatto un rendiconto e ho dei forti dubbi.

Secondo l'art. 1130 l'amministratore deve "redigere il rendiconto condominiale annuale". Non dice che l'amministratore deve redigere le tabelle di ripartizione delle spese, quindi delle due l'una: o le ripartizioni sono incluse nel rendiconto oppure le ripartizioni non sono responsabilità dell'amministratore. La prima possibilità è da escludere.  Le ripartizioni non costituiscono il rendiconto. Il legislatore su questo è molto chiaro, il rendiconto "si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa". Null'altro. Per il legislatore le ripartizioni non sono parte del rendiconto. Ma se le ripartizioni non sono parte del rendiconto e l'unico obbligo dell'amministratore è la redazione del rendiconto, ne consegue che la stesura delle ripartizioni non è competenza dell'amministratore. Ma se le ripartizioni non sono competenza dell'amministratore di chi sono competenza?

Secondo il legislatore il rendiconto si esaurisce  nel registro di contabilità, nel riepilogo finanziario e nella nota esplicativa. Ma siamo sicuri che con questi 3 documenti il condominio possa avere una rappresentazione chiara ed esaustiva della contabilità ? Se il registro di contabilità a cui fa riferimento l'art.1130 bis è lo stesso registro di contabilità di cui il legislatore parla nell'art. 1130, significa che il registro della contabilità di cui si compone il rendiconto non è altro che un elenco di entrate ed uscite disposte in ordine cronologico. Quindi se fosse così il rendiconto non dovrebbe offrire una rappresentazione che raggruppi le spese/entrate per tipologia (spese generali, spese di scala, spese individuali, etc.) né dovrebbe dare indicazione di quali tabelle verranno utilizzate per ripartirle, il rendiconto di fatto sarebbe una mera elencazione cronologica di spese/entrate. Ma è di questo che il condominio ha veramente bisogno?  Il dubbio che mi viene è che il registro di contabilità a cui fa riferimento il legislatore nell'art. 1130 non sia lo stesso registro di contabilità a cui fa riferimento nel art. 1130 bis. Ed effettivamente nell'art. 1130 bis quando il legislatore dice che il rendiconto si compone "di un registro di contabilità, etc. etc. " non si richiama all'art. 1130 per definire il registro di contabilità. Tra l'altro il legislatore non dice che il rendiconto si compone DEL registro di contabilità, dice che si compone di UN registro di contabilità. Perchè utilizzare un articolo indeterminativo? Se il registro di contabilità di cui è composto il rendiconto è il registro di contabilità rigidamente definito nell'art. 1130, non esite UN registro di contabilità, esiste IL registro di contabilità: cioè esiste un solo possibile modo di redigere il registro di contabilità, il modo definito dall'art. 1130. Usare l'art. indeterminativo fa pensare che il legislatore abbia voluto dire che il registro di contabilità di cui si compone il rendiconto non sia necessarimente il registro di contabilità definito dall'art. 1130, ma che possa essere elaborato anche in modo diverso, (per esempio elencando spese ed entrate non in modo cornologico ma accorpandole per classi o tipologie).

Sarei veramente grato se qualcuno potesse esprimere la sua opinione su questi aspetti.    

Cosa intendi per rendiconto? 

Art. 130 punto 10 :

(10) redigere il rendiconto 
condominiale annuale della gestione 
e convocare l'assemblea per la
relativa approvazione entro centottanta 
giorni.

 

Che cosa sottoponi all'approvazione dell'assemblea se non delle tabelle ? 

 

Ma il rendiconto cos'è,

fisicamente, se non un insieme di tabelle? Se dal rendiconto togli le tabelle cosa rimane? 

Tabelle sono anche il riepilogo finanziario e il registro di contabilità. 

 

Allora, siccome il legislatore non ha specificato il tipo di carattere, la dimensione, la punteggiatura, il colore, ecc... da utilizzare nei tre documenti menzionati, non si può gestire la contabilità condominiale? 

 

 

Modificato da Vito46
Vito46 dice:

Allora, siccome il legislatore non ha specificato il tipo di carattere, la dimensione, la punteggiatura, il colore, ecc... da utilizzare nei tre documenti menzionati, non si può gestire la contabilità condominiale? 

👌    😄

Vito46 dice:

Allora, siccome il legislatore non ha specificato il tipo di carattere, la dimensione, la punteggiatura, il colore, ecc... da utilizzare nei tre documenti menzionati, non si può gestire la contabilità condominiale? 

No, no.... 

Il legislatore (questi sono fatti) ...ci mancava solo che precisasse il colore e il font da usare per alcuni documenti (che NESSUN AMM.RE INVIA! come accade per il registro cassa!), PERO' poi sembra essersi dimenticato di MOLTO altro, che è molto più importante del colore e del font (come la corretta redazione della patrimoniale!.... e come , appunto, i riparti!) . 

 

Possiamo girarla come ci pare: che i riparti non siano stati menzionati nella "riforma del rigore" è un FATTO. 

 

E personalmente sono molto grata all'autore di aver promosso questa riflessione, che trovo intelligente. 

 

 

 

 

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