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Dimissioni dell'amministratore e rendiconto

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Buongiorno a Tutti.

A 25 giorni dalla scadenza del mandato e chiusura dell'esercizio finanziario, l'Amministratore del nostro condominio, ha convocato un'assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno:

1° - Irrevocabili dimissioni dell'Amministratore e nomina di nuovo Amministratore.

2° - Compenso per il passaggio consegne.

Interpellato da alcuni condomini ha precisato che si dimette per motivi di salute e che presenterà il rendiconto di gestione e di cassa al nuovo Amministratore. Tutti quelli che siamo riusciti a incontrarlo lo abbiamo trovato in ottima forma, arzillo e fumantino come al solito; le dimissioni improvvise e la contestuale mancanza di rendiconto non ci convince.

Per fugare i nostri dubbi senza interpellare un legale (la crisi economica nel nostro condominio ha colpito quasi tutti), Vi chiedo cortesemente una risposta alle seguenti domande:

L'Amministratore può dare le dimissioni senza presentare il rendiconto di gestione e il rendiconto di cassa?

All'Amministratore uscente è dovuto un compenso per il passaggio consegne?

Le improvvise dimissioni dell'Amministratore comporteranno una inutile spesa quantificabile in almeno € 500,00; possiamo chiedergli i danni?

Ringrazio anticipatamente tutti quelli che risponderanno.

Torino 28/11/2017

Cordiali saluti da Peppeb

L'Amministratore può dare le dimissioni senza presentare il rendiconto di gestione e il rendiconto di cassa?

Si, può dimettersi in qualsiasi momento e se non è l'assemblea di chiusura del bilancio non deve per forza di cose presentarlo. Passerà tutti i documenti al "prossimo" Amministratore e sarà compito suo chiudere l'esercizio.

 

All'Amministratore uscente è dovuto un compenso per il passaggio consegne?

No, anzi, la legge 220/2012 di riforma del Condominio vieta espressamente agli Amministratori di richiedere compensi extra per il famoso "passaggio delle consegne". Ovviamente bisogna vedere che in fase di nomina l'assemblea non abbia approvato una voce di spesa "passaggio consegne" perché in quel caso allora siete tenuti a pagarlo.

 

Le improvvise dimissioni dell'Amministratore comporteranno una inutile spesa quantificabile in almeno € 500,00; possiamo chiedergli i danni?

No, come un dipendente può licenziarsi in qualsiasi momento così un professionista si può dimettere da un incarico che svolge. Nominando un sostituto la continuità è garantita quindi non c'è nessun danno per il Condominio. Se vi chiede 500,00 euro e nel suo preventivo da voi approvato c'era segnata quella voce di spesa glieli dovete altrimenti per legge non può chiedere nulla.

 

Buona fortuna. 🤣

Personalmente io non accetterei le dimissioni dell'amministratore finchè lo stesso non presenti il bilancio, con la situazione di cassa e la situazione patrimoniale, visto che altrimenti l'amministratore entrante si troverà a mettere le mani sul lavoro del precedente, magari sbagliando anche. Se fossi in voi manderei una rrr dove chiedete di inserire all'ordine del giorno al punto numero uno "approvazione dell'esercizio finanziario", se non cambia l'ordine del giorno disertate l'assemblea così sarà costretto ad una nuova convocazione

Personalmente io non accetterei le dimissioni dell'amministratore finchè lo stesso non presenti il bilancio, con la situazione di cassa e la situazione patrimoniale, visto che altrimenti l'amministratore entrante si troverà a mettere le mani sul lavoro del precedente, magari sbagliando anche. Se fossi in voi manderei una rrr dove chiedete di inserire all'ordine del giorno al punto numero uno "approvazione dell'esercizio finanziario", se non cambia l'ordine del giorno disertate l'assemblea così sarà costretto ad una nuova convocazione
Comunque l'amministratore dimissionario dovrà rendere conto all'entrante di tutto all'atto delle consegne.

Per cui non chiederei nulla anche perchè l'amministratore di uno stabile di più di otto condomini ha tutto il diritto di dimettersi convocando un'assemblea in cui all'OdG siano previste le dimissioni irrevocabili e la nomina di un successore, e se l'assemblea non provvede il dimissionario potrà adire al Giudice per carenza dell'assemblea;

cc art. 1129

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. (Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150)

Personalmente io non accetterei le dimissioni dell'amministratore finchè lo stesso non presenti il bilancio, con la situazione di cassa e la situazione patrimoniale, visto che altrimenti l'amministratore entrante si troverà a mettere le mani sul lavoro del precedente, magari sbagliando anche. Se fossi in voi manderei una rrr dove chiedete di inserire all'ordine del giorno al punto numero uno "approvazione dell'esercizio finanziario", se non cambia l'ordine del giorno disertate l'assemblea così sarà costretto ad una nuova convocazione

Le dimissioni sono un atto volontario e non hanno bisogno dell'accettazione.

Se l'assemblea non provvederà a nominarne un altro, il dimissionario senza alcuna autorizzazione dell'assemblea può rivolgersi al Giudice e richiedere la nomina di un amministratore giudiziario.

 

Al di là di tutto, da condòmino io preferirei proprio che l'amministratore uscente rendesse conto all'amministratore entrante dell'operato e poi, con calma, dietro consiglio del nuovo amministratore di cui si ha fiducia, valutare se approvare o contestare eventuali irregolarità.

 

Approvare il rendiconto dopo le dimissioni dell'amministratore è una garanzia per i condòmini e non una rogna.

Comunque l'amministratore dimissionario dovrà rendere conto all'entrante di tutto all'atto delle consegne.

Per cui non chiederei nulla anche perchè l'amministratore di uno stabile di più di otto condomini ha tutto il diritto di dimettersi convocando un'assemblea in cui all'OdG siano previste le dimissioni irrevocabili e la nomina di un successore, e se l'assemblea non provvede il dimissionario potrà adire al Giudice per carenza dell'assemblea;

cc art. 1129

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. (Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150)

Ci vogliono almeno tre assemblee dove non si riesce alla nomina di un nuovo amministratore per mettere un'amministratore giudiziario, provato personalmente per la rimessa giudiziaria di un condominio che volevo lasciare, il giudice solo dopo che ho indetto tre assemblea per la nomina di un nuovo amministratore dove i condomini non si sono messi d'accordo il giudice ha nominato un'amministratore giudiziario.

 

Tullio secondo te se l'amministratore uscente non consegna a quello entrante il rendiconto e tutta la documentazione condominiale neanche con l'ex art. 700 (come spesso capita per nascondere qualcosa), come si fa il nuovo amministratore a redigere il bilancio?

 

La stessa domanda la porgo a te Leonardo53

Ci vogliono almeno tre assemblee dove non si riesce alla nomina di un nuovo amministratore per mettere un'amministratore giudiziario, provato personalmente per la rimessa giudiziaria di un condominio che volevo lasciare, il giudice solo dopo che ho indetto tre assemblea per la nomina di un nuovo amministratore dove i condomini non si sono messi d'accordo il giudice ha nominato un'amministratore giudiziario.

 

Tullio secondo te se l'amministratore uscente non consegna a quello entrante il rendiconto e tutta la documentazione condominiale neanche con l'ex art. 700 (come spesso capita per nascondere qualcosa), come si fa il nuovo amministratore a redigere il bilancio?

 

La stessa domanda la porgo a te Leonardo53

Che siano previste tre assemblee infruttuose alla nomina del successore prima che il Giudice prenda in esame la nomina di un amministratore giudiziario, mi giunge assolutamente nuova, esiste normativa in merito? Oppure è stata una decisione del Giudice?

 

Comunque a me pare che nulla può impedire all'amministratore di dimettersi e di adire al Giudice se alla prima assemblea non viene sostituito, ovvero non esiste una specifica norma legislativa in merito nel fare almeno tre assemblee prima di agire.

 

Se l'amministratore uscente non consegna le documentazioni neppure con ricorso all'art. 700 c.p.c., il nuovo amministratore ovviamente non potrà presentare il bilancio regolare e ripartirà da zero con quello che risulterà ancora in cassa (se qualche cosa trova), purtroppo chi ci rimetterà in caso di ammanchi saranno i condomini, fatto salvo non procedano nel penale contro l'ex amministratore

Ovvero di necessità bisogna fare virtù, pensa che nel condomino dove abito molti anni fa (ero ancora inquilino per mia fortuna), l'amministratore è emigrato notte tempo in qualche paese (si pensa nel Sud America) lasciando la cassa vuota, non è stato neppure possibile recuperare le documentazioni, cosa ha fatto il nuovo amministratore, indovina un po?

E' partito da zero, come potrà fare il nuovo amministratore nel caso che tu hai ipotizzato (nessuna consegna di documentazioni e cassa neppure con l'art 700 c.p.c.)

Non credo si possa fare altro, ovvero di necessità virtù.

Buongiorno, ma come può essere che nemmeno con il ricorso art. 700 presumo favorevole non sia stato consegnata la documentazione?

Buongiorno, ma come può essere che nemmeno con il ricorso art. 700 presumo favorevole non sia stato consegnata la documentazione?
Non lo so, l'ha detto Luisdopen(come spesso capita per nascondere qualcosa)
Tullio secondo te se l'amministratore uscente non consegna a quello entrante il rendiconto e tutta la documentazione condominiale neanche con l'ex art. 700 (come spesso capita per nascondere qualcosa), come si fa il nuovo amministratore a redigere il bilancio?

La stessa domanda la porgo a te Leonardo53

E' evidente che l'amministratore uscente non è tenuto a presentare un rendiconto condominiale così come inteso nel significato e cioè non è tenuto a fare riparti tra condòmini, conguagli e saldi ma l'amministratore uscente è tenuto a rendere conto della propria gestione e consegnare tutti i documenti condominiali in suo possesso in qualità di mandante (custode) del condominio.

 

Ne deriva che l'amministratore uscente, partendo dall'ultimo rendiconto approvato, deve rendere conto solo della contabilità consistente in entrate, uscite e relativi giustificativi di spesa.

 

Se l'amministratore uscente non consegna a quello entrante almeno la documentazione contabile e relativa documentazione nonostante art. 700, non resta che ricostruire la contabilità facendo ricerche presso fornitori e condòmini ( entrate ed uscite) e cominciare una causa contro l'ex amministratore per richiesta danni derivanti dal mancato passaggio di consegne.

Se, invece, l'amministratore uscente non ha niente da perdere, c'è poco da fare.

Occorrerà ricostruire il ricostruibile partendo dall'ultimo punto fermo ed inserire variazioni man mano che verranno a galla delle novità.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Non lo so, l'ha detto Luisdopen(come spesso capita per nascondere qualcosa)

ESEMPIO:

L'amministratore dichiara che son venuti i ladri a rubare ed essendo nulla tenente non può pagare neanche un centesimo di danni provocati dalla mancata custodia diligente dei documenti.

ESEMPIO:

L'amministratore dichiara che son venuti i ladri a rubare ed essendo nulla tenente non può pagare neanche un centesimo di danni provocati dalla mancata custodia diligente dei documenti.

Per cui vale quell'esempio che avevo già detto, si riparte tutto da zero, come è stato fatto nel condominio dove abito, ovvero i condomini hanno pagato la mancanza sottratta dall'amministratore (o nel caso da te suggerito, dai ladri) compresa la documentazione e verbali che risulteranno purtroppo mancanti.

 

Ricordo ancora la telefonata concitata che avevo ricevuto dal nuovo amministratore "non paghi nulla con i bollettini già ricevuti, ne manderò io dei nuovi!!"

E' evidente che l'amministratore uscente non è tenuto a presentare un rendiconto condominiale così come inteso nel significato e cioè non è tenuto a fare riparti tra condòmini, conguagli e saldi ma l'amministratore uscente è tenuto a rendere conto della propria gestione e consegnare tutti i documenti condominiali in suo possesso in qualità di mandante (custode) del condominio.

 

Ne deriva che l'amministratore uscente, partendo dall'ultimo rendiconto approvato, deve rendere conto solo della contabilità consistente in entrate, uscite e relativi giustificativi di spesa.

 

Se l'amministratore uscente non consegna a quello entrante almeno la documentazione contabile e relativa documentazione nonostante art. 700, non resta che ricostruire la contabilità facendo ricerche presso fornitori e condòmini ( entrate ed uscite) e cominciare una causa contro l'ex amministratore per richiesta danni derivanti dal mancato passaggio di consegne.

Se, invece, l'amministratore uscente non ha niente da perdere, c'è poco da fare.

Occorrerà ricostruire il ricostruibile partendo dall'ultimo punto fermo ed inserire variazioni man mano che verranno a galla delle novità.

 

- - - Aggiornato - - -

ESEMPIO:

L'amministratore dichiara che son venuti i ladri a rubare ed essendo nulla tenente non può pagare neanche un centesimo di danni provocati dalla mancata custodia diligente dei documenti.

Ciao, se per ipotesi ha subito un furto, ci sarà anche una denuncia!

Ciao, se per ipotesi ha subito un furto, ci sarà anche una denuncia!

E vorrà dire che l'amministratore uscente farà la denuncia dopo aver ricevuto l'ingiunzione del Giudice ed aver distrutto i documenti.

Lo denuncerà alle forze dell'ordine quando si presenteranno davanti alla porta per far eseguire la sentenza del Giudice.

 

P.S. L'amministratore uscente può anche dichiarare di aver bruciato tutti i documenti per rabbia.

Se non ha nulla da perdere cosa puoi fargli?

Se è incensurato non andrà nemmeno in carcere perchè in carcere si va solo per condanne superiori a qualche anno.

 

Purtroppo non è ancora in vigore l'impiccagione o la fucilazione per gli amministratori che commettono reati contro il patrimonio del condominio. 😉

Se l' amministratore uscente fa ostruzionismo e mette in atto un comportamento di questo tipo si potrebbe chiedere all' autorità competente un decreto ingiuntivo allegato la sentenza art 700 favorevole , ma di questo chi meglio di un legale o associazione di tutela potrà suggerire la soluzione migliore. Di sicuro dal suo comportamento anche di non rispettare le sentenze avrà qualcosa di poco chiaro. Si può anche denunciare per appropriazione indebita... Ma per esercitare ogni azione possibile , il neo amministratore e voi condomini dovete accelerare i tempi.

 

- - - Aggiornato - - -

 

E vorrà dire che l'amministratore uscente farà la denuncia dopo aver ricevuto l'ingiunzione del Giudice ed aver distrutto i documenti.

Lo denuncerà alle forze dell'ordine quando si presenteranno davanti alla porta per far eseguire la sentenza del Giudice.

 

P.S. L'amministratore uscente può anche dichiarare di aver bruciato tutti i documenti per rabbia.

Se non ha nulla da perdere cosa puoi fargli?

Se è incensurato non andrà nemmeno in carcere perchè in carcere si va solo per condanne superiori a qualche anno.

 

Purtroppo non è ancora in vigore l'impiccagione o la fucilazione per gli amministratori che commettono reati contro il patrimonio del condominio. 😉

 

Tullio secondo te se l'amministratore uscente non consegna a quello entrante il rendiconto e tutta la documentazione condominiale neanche con l'ex art. 700 (come spesso capita per nascondere qualcosa), come si fa il nuovo amministratore a redigere il bilancio?

 

La stessa domanda la porgo a te Leonardo53

Da amministratore ti dico che si può fare, non sarà facile ma non è neppure impossibile come si può pensare, ti dirò di più se fai l'amministratore devi saperlo fare.

Da amministratore ti dico che si può fare, non sarà facile ma non è neppure impossibile come si può pensare, ti dirò di più se fai l'amministratore devi saperlo fare.

Che si possa fare nessun problema, visto che tra l'altro sono anche un revisore contabile condominiali, non ho problemi nel ricostruirlo, ma visto che l'amministratore uscente ha l'obbligo di legge di consegnare il rendiconto del suo operato, non vedo perchè dovrebbe farlo quello che subentra e magari anche a titolo gratuito?

 

Personalmente un'amministratore dopo aver ricevuto l'ex art. 700 mi dava appuntamento per il passaggio delle consegne un pomeriggio, il giorno in cui dovevo andare la mattina ricevo una telefonata dall'ex amministratore che mi dice che gli hanno rubato lo scatolone contenete la documentazione del condominio che era nel porta bagagli della macchina, mi manda copia della denuncia fatta alla PS. Per ricostruire il bilancio ho dovuto richiedere ai condomini copia dei pagamenti effettuati (non tutti li hanno consegnati) richiedere ai vari fornitori conosciuti copia delle fatture emesse e quietanzate (qualche società si è fatta sotto portandomi fatture pure di due anni prima dicendomi che non erano state pagate, per fortuna esistono gli estratti conti). Tutto questo lavoro mi è stato ricompensato con metà del compenso dell'amministratore uscente, dopo di che abbiamo intentato causa all'amministratore per vari ammanchi di cassa, nonostante avessi sconsigliato il condominio di fare ciò visto che alla fine avremmo avuto la classica vittoria di Pirro, così è stato e dopo due anni, di causa e visto che non avevamo recuperato un'euro dal precedente amministratore mi hanno revocato, prendendo un amministratore che di professione fa l'avvocato, solo perchè gli ha garantito che sarebbe riuscito nel recupero delle somme dovute dall'ex amministratore, mi dovrebbe spiegare come visto che io stesso ho proceduto con la denuncia civile e penale e non sono riuscito a recuperare nulla.

Che si possa fare nessun problema, visto che tra l'altro sono anche un revisore contabile condominiali, non ho problemi nel ricostruirlo, ma visto che l'amministratore uscente ha l'obbligo di legge di consegnare il rendiconto del suo operato, non vedo perchè dovrebbe farlo quello che subentra e magari anche a titolo gratuito?
Visto che lo sai, a chi deve consegnare il rendiconto se non all'amministratore subentrante come avevo già detto al post #4?

 

- Comunque l'amministratore dimissionario dovrà rendere conto all'entrante di tutto all'atto delle consegne.

Ovviamente non sarà un rendiconto presentato all'assemblea, ma sarà un documento valido per la continuità della gestione del condominio, tutto il rimanente (approvazione assembleare compresa) dovrà di conseguenza essere a carico del nuovo amministratore che ha ricevuto le consegne tali e controfirmate dal dimissionario e subentrante.

Chiedo scusa a tutti,

sono stato molto impegnato e solo adesso ho trovato il tempo per consultare il forum. Vi ringrazio delle risposte ma non ho capito nulla. Le mie domande erano coincise e mirate.

1) -L'Amministratore può dare le dimissioni senza presentare il rendiconto di gestione e il rendiconto di cassa? I condomini interessati ci siamo posti tale domanda perché l'art. 1713 del c.c. prevede che il mandatario (= Amministratore) deve rendere al Mandante (= Assemblea condomini = Condominio) il conto del suo operato. Non prevede che l'Amministratore uscente presenti il rendiconto al nuovo Amministratore e che sia quest'ultimo a sottoporlo al vaglio dell'assemblea. Inoltre l'Amministratore uscente pretende 11/12 del compenso pattuito perché ha prestato la sua opera per undici mesi.

2) - All'Amministratore uscente è dovuto un compenso per il passaggio consegne? I condomini interessati ci siamo posti tale domanda perché l'art. 1129 c.c. al nono comma (se non ho sbagliato a contare i comma) prevede espressamente che per la consegna della documentazione e per gli atti urgenti fatti dopo la cessazione (fine mandato, revoca e dimissioni) all'Amministratore uscente non compete nulla. Dalle Vostre risposte mi sembra di capire che siamo tutti d'accordo e che all'Amministratore uscente per il passaggio consegne non gli è dovuto alcun compenso. Prendiamo atto che ci sono ancora degli Amministratori che a quattro anni dell'entrata in vigore non hanno recepito la legge 220/2012.

3) Le improvvise dimissioni dell'Amministratore comporteranno una inutile spesa quantificabile in almeno € 500,00; possiamo chiedergli i danni? I condomini interessati ci siamo posti tale domanda perché l'art. 1727 c.c. prevede che il mandatario che rinuncia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Ciò è anche confermato dall'avvocato Alessandro Gallucci che su questo sito, in data 27/11/2015, ha risposto al quesito : Dimissioni dell'Amministratore, che cosa succede se sono senza giusta causa?

IL MIO PARERE PUNTO PER PUNTO

1) -L'Amministratore può dare le dimissioni senza presentare il rendiconto di gestione e il rendiconto di cassa? I condomini interessati ci siamo posti tale domanda perché l'art. 1713 del c.c. prevede che il mandatario (= Amministratore) deve rendere al Mandante (= Assemblea condomini = Condominio) il conto del suo operato. Non prevede che l'Amministratore uscente presenti il rendiconto al nuovo Amministratore e che sia quest'ultimo a sottoporlo al vaglio dell'assemblea. Inoltre l'Amministratore uscente pretende 11/12 del compenso pattuito perché ha prestato la sua opera per undici mesi.

Il mandate deve rendere conto del suo operato che è ben diverso dal predisporre il rendiconto completo di riparto delle spese e conguaglio ai vari condòmini.

Rendere conto del suo operato, come avevo già anticipato, significa rendere conto, partendo dall'ultimo anno di gestione approvato, di quanto ha incassato, quanto ha speso e quanto è rimasto in cassa (registro di contabilità), comprensivo dei giustificativi di spesa.

Tutto questo avviene nel passaggio di consegne tra amministratori ma, se l'assemblea preferisce, può chiedere che il passaggio di consegne avvenga in assemblea.

Il vecchio amministratore si limiterà a consegnarvi tutti i documenti ed a farsi firmare dal Presidente la ricevuta dei documenti consegnati. Poi, con comodo, l'assemblea si farà il proprio rendiconto e deciderà come ed a chi addebitare le spese effettuate, tenendo conto di quanto ciascuno ha pagato con le quote preventive.

 

Non è meglio che questo passaggio sia curato dal nuovo amministratore?

 

Per quanto riguarda il compenso, se ha lavorato 11 mesi e chiede 11 dodicesimi del suo compenso annuale, mi sembra un comportamente ineccepibile.

 

2) - All'Amministratore uscente è dovuto un compenso per il passaggio consegne? I condomini interessati ci siamo posti tale domanda perché l'art. 1129 c.c. al nono comma (se non ho sbagliato a contare i comma) prevede espressamente che per la consegna della documentazione e per gli atti urgenti fatti dopo la cessazione (fine mandato, revoca e dimissioni) all'Amministratore uscente non compete nulla. Dalle Vostre risposte mi sembra di capire che siamo tutti d'accordo e che all'Amministratore uscente per il passaggio consegne non gli è dovuto alcun compenso. Prendiamo atto che ci sono ancora degli Amministratori che a quattro anni dell'entrata in vigore non hanno recepito la legge 220/2012.

All'amministratore uscente non spetta il compenso per il passaggio di consegne ma spetta il compenso di quanto indicato ANALITICAMENTE nel preventivo di compenso. Se l'amministratore aveva indicato un compenso per il passaggio di consegne, questo gli è dovuto.

Il comma dell'art. 1129 a cui ti riferisci dice un'altra cosa e precisamente dice che dal momento in cui l'amministratore cessa l'incarico, e cioè dal momento in cui viene nominato un NUOVO AMMINISTATORE e fino al passaggio di consegne tra amministratori che può avvenire anche dopo un mese, nessun compenso spetterà al vecchio amministratore anche se dovrà continuare ad occuparsi delle cose urgenti fino al momento in cui viene verbalizzato il passaggio di consegne.

3) Le improvvise dimissioni dell'Amministratore comporteranno una inutile spesa quantificabile in almeno € 500,00; possiamo chiedergli i danni? I condomini interessati ci siamo posti tale domanda perché l'art. 1727 c.c. prevede che il mandatario che rinuncia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Ciò è anche confermato dall'avvocato Alessandro Gallucci che su questo sito, in data 27/11/2015, ha risposto al quesito : Dimissioni dell'Amministratore, che cosa succede se sono senza giusta causa?

I danni li potete richiedere ma dovete quantificarli.

Il danno sicuro è che se in preventivo ha chiesto un compenso per 12 mesi e lascia dopo 11 mesi siete costretti a pagare il periodo scoperto ad un altro amministratore per cui il danno è proprio il compenso di quel mese in più.

Mi è sembrato di capire, però, che l'amministratore vi abbia già annunciato che vuole essere retribuito solo per gli 11 mesi per cui, da questo punto di vista, non c'è danno.

 

I 500 euro potrebbero essere spese di raccomandata, spese di assemblea straordinaria, spese di noleggio sala... se queste spese possono essere dimostrate, a mio avviso possono essere considerate un danno ma vale la pena di ricordare che in caso di disaccordo solo il Giudice potrà dire chi ha ragione ed, eventualmente, quantificare il danno.

Se il motivo della discordia sono solo 500 euro, come spesso dico...

"meglio un cattivo accordo che una causa vinta"

perchè se il Giudice vi desse ragione ma, come sovente accade, compensasse le spese legali (ogni parte paga le proprie spese), correreste il rischio di avere una vittoria di Pirro, dove la spesa supera l'impresa.

1) -L'Amministratore può dare le dimissioni senza presentare il rendiconto di gestione e il rendiconto di cassa? I condomini interessati ci siamo posti tale domanda perché l'art. 1713 del c.c. prevede che il mandatario (= Amministratore) deve rendere al Mandante (= Assemblea condomini = Condominio) il conto del suo operato. Non prevede che l'Amministratore uscente presenti il rendiconto al nuovo Amministratore e che sia quest'ultimo a sottoporlo al vaglio dell'assemblea. Inoltre l'Amministratore uscente pretende 11/12 del compenso pattuito perché ha prestato la sua opera per undici mesi.

L'Amministratore uscente che sia stato revocato o che abbia presentato dimissioni deve solamente consegnare TUTTA la documentazione in suo possesso. Se non è ancora chiuso l'esercizio in corso non deve presentare il Bilancio e se non è passato il 31/12 non deve neppure fare lui gli adempimenti fiscali (770/CU/AC/ecc...) che invece saranno svolti dal nuovo Amministratore. Quando si dice consegnare tutta la documentazione si intende: 1) Tutti i registri (r. anagrafiche/sicurezza; r. contabilità; r. nomina/revoca; r. verbali assemblea); 2) Tutte le fatture con quietanza e relativo f24 se presente; 3) Tutte le comunicazioni con i condomini e fornitori; 4) Tutte le certificazioni (CPI, certificati impianti vari, messa a terra, estintori, ecc...); 5) Tutte le tabelle millesimali; 6) Tutti i documenti fiscali degli anni precedenti (bilanci, 770, CU, ecc...); 7) tutto quello che a memoria potrebbe essermi sfuggito... 😉

.......... "tanto ti passo solo gli ultimi 5 anni o gli ultimi 10 anni... se il Condominio esiste dal 1938 con TUTTI i documenti si intende tutto il materiale esistente dal 1938 e non un tanto al chilo. 😉

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